Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
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A. C.
27/07/2017

Ritardo oltre un mese delibera mutuo

abbiamo intrapreso le procedure per la richiesta di un mutuo ipotecario per acquisto prima casa ad aprile. Il Sig. Zanchi di UBI ha preso in carico la pratica il 19 maggio. Il perito ha effettuato il sopralluogo il 1 giugno e la perizia è pervenuta il 23 giugno 2017. Il 26 giugno il Sig. Zanchi mi comunicava che la delibera era stata richiesta all'organo deliberante superiore (Comitato Crediti). Il Sig. Zanchi aveva inzialmente preventivato una tempistica per la delivera di una settimana (telefonicamente e in seguito via email). E' trascorso oltre un mese e non abbiamo ancora avuto alcun esito della delibera. Segnalo che questo ritardo ci ha causato i seguenti problemi:- necessità di reperire prefinanziamento presso altro istituto di credito, con relativi costi di tempi e di interessei- necessità di spostare data del rogito prevista con danno reputazionale verso il venditore e il notaio.- questo ritardo ci porta inevitabilmente a ridosso della chiusura del notaio, con allungamento dei tempi di stipula e maggiori costi per il prefinanziamento. Il mutuo richiesto da me e alla mia compagna è per un importo inferiore alla metà del valore periziale dell'immobile.

Chiuso
A. C.
25/07/2017
AXA MPS

Tempi estremamente lunghi per erogazione prestazione

Il giorno 2 maggio ho richiesto presso la filiale 33 di Roma di MPS la erogazione della prestazione del FONDO PREVIDENZA PER TE in quanto avente diritto come già pensionato.Ad oggi 25 luglio non ho ricevuto nulla ed ho avuto solo indicazioni che tutto è a posto ma ci vogliono dai 60 ai 180 giorni. Ritengo del tutto assurdi questi tempi per una erogazione di un investimento.

Chiuso
A. C.
20/07/2017
banca santander

Rimborso rata per estinzione anticipata pratica n. 000013250731

Buongiorno il giorno 8 giugno ho estinto il finanziamento in oggetto.Il giorno 15 mi è comunque stata scalata la rata per l’importo di circa 387 euro.Come mai mi è stata scalata? come mai non mi è ancora stata rimborsata visto che è passato più di un mese e non ho ricevuto nemmeno una risposta?Vi ringrazio

Chiuso
A. B.
09/07/2017
Italiana Assicurazioni

Mancato risarcimento danni da rottura tubo acqua

La Compagnia rifiuta il risarcimento danni per le riserve del perito: tubo interrato (escluso da polizza) e nessun danno da bagnamento. Inviata lettera ad Agenzia dove non concordo con perito in quanto il tubo ed il muro danneggiati sono parte del fabbricato. Non ricevuta risposta.

Risolto
W. B.
28/06/2017
BANCA IBL

Liberatoria estinzione.

Conforme fax inviato al numero 066845955 e 0683496148 e rispettive email a info@iblbnanca.it,rimborsi@iblbanca.it,comunicazioni@iblbanca.it,dovutamente ricevuti richiedendo a titolo di urgenza la liberatoria estinzione del contratto di cessione del quinto e conforme chiamata al servizio cliente IBL Banca dove una operatrice negava il ricevimento di un fax che avevo e ho tutt'ora la ricevuta del ricevimento, vengo a titolo cautelare inviare la medesima richiesta tramite i servizi altroconsumo in qualita'di socio.

Risolto
M. M.
28/06/2017
Dea Sas di De Angelis D. & C.

Fattura non ricevuta

Buongiorno,ieri, Martedì 27 Giugno, abbiamo ricevuto una raccomandata dalla società DEA sas in cui ci veniva diffidato il pagamento di una fattura, la n. 49/2016 della società Fitos di Cicognani Simone che noi non abbiamo mai ricevuto, pertanto non sappiamo neanche di cosa si tratta.Era rimasto però in sospeso un intervento di abbattimento di un pino.Vi ricordiamo inoltre che durante questo intervento avete anche concluso un intervento che avevamo già precedentemente pagato per l’abbattimento del tronco di un altro pino.Noi avevamo in passato ricevuto ed accettato un preventivo (il n. 002/15 del 19/Gennaio 2015) per abbattimento pini al prezzo di Euro 220,00 a pianta. Non avremmo mai accettato l’abbattimento di un pino ad un prezzo diverso.Riteniamo pertanto di pagarvi Euro 220,00 + IVA 22% = Euro 268,40 come saldo per il lavoro da Voi effettuato.Vi informiamo altresì che copia della presente è stata inviata anche alla società Fitos di Cicognani Simone.Distinti salutiMaurizio Raimondi

Chiuso
A. C.
17/06/2017

Mancato avviso scadenza polizza assicurazione auto.

Essendo scaduta la polizza dell'automobile ALFA targata CH149JX il 31 dicembre 2016 sono stato fermato dalla Polizia Stradale in località Pian del Voglio sull' A1 e sanzionato con 599,00 euro. La società assicuratrice avrebbe dovuto avvisare il sottoscritto della polizza scaduta e non l'ha fatto provocando così oltre al pagamento della sanzione il fermo del veicolo e l'impossibilità per alcune ore di proseguire il viaggio.

Chiuso
A. B.
13/06/2017

Ritardo invio lettera liberatoria dopo estinzione finanziamento

Mia moglie ha deciso di estinguere una cessione del quinto dello stipendiostipulata con Findomestic. Abbiamo mandato regolare richiesta di effettuazione del calcolo con data via fax il 17 Marzo con allegato un indirizzo email per l'invio della risposta in copia elettronica.Non abbiamo notizie per 10 giorni e, in seguito ad una telefonata di mia moglie Findomestic dice che ignora sistematicamente le richieste dirisposta via email, che la pratica e' evasa e la risposta ci arriverà via letteracartacea normale (non tracciata). Tale lettera al 3 Maggio non e' ancora arrivata.Nel frattempo commerciali Findomestic contattano mia moglie continuamente per proporle prestiti a tassi promozionali. Mia moglie ha provato a contattare il call center Findomestic ed hanno aperto una segnalazione. In seguito ha ricevuto una email dove risulta che la pratica e' chiusa con l'invio IN ALLEGATO della copia elettronica della lettera col calcolo estintivo. Pero' in allegato non c'e' NULLA.Continue telefonate al call center Findomestic non portano a nulla, perche' il personale non puo' fare altro che aprire segnalazioni che dovrebbero portare a qualche risultato in 48 ore lavorative. Nel frattempo ho i soldi sul conto corrente che non maturano interessi. Alla fine la lettera col calcolo estintivo ARRIVA il 4 Maggio, il giorno dopo il reclamo tramite Altroconsumo.Ci affrettiamo a pagare con un bonifico online, in modo che l'accredito sul conto corrnte Findomestic arrivi per il giorno dopo. Cosa che, in effetti avviene. Il ritardo dell'invio ci costa 5 GIORNI di interessi per ritardatopagamento, dato che la lettera estintiva e' stata calcolata per il PRIMO MAGGIO.Ad oggi, 13 Giugno non abbiamo ancora ricevuto la lettera liberatoria che dovrebbe arrivare ENTRO 30giorni dall'estinzione del debito. Tramite ripetuta chiamate al call center abbiamo appreso che:1) l'eseguito del bonifico viene 'visto' dal sistema informativo di Findomenstic NON PRIMA di 3 settimane2) la lettera liberatoria e' gia' stata spedita tramite posta cartacea (OVVIAMENTE non tracciata) e non tramite mail3) in via eccezionale, dato il ritardo della lettera liberatoria ci avrebbero mandato una copia elettronica via email, entro 1 o 2 giorni lavorativi, cosa puntualmente NON AVVENUTA...

Chiuso
A. P.
02/06/2017

Proposta di modifica unilaterale del contratto Sanpaolo Zerotondo

Da 25 anni sono cliente di Intesa San Paolo, allora Banca Commerciale.Da almeno 10 anni e più sono titoloare di conto Zerotondo che nasce per utenti che utilizzano prevalentemente il web e pertanto non prevede pagamenti di interessi ma neanche spese di gestione.questo anche dalla sua nascita quando gli interessi a cui ho rinunciato non erano uno 0,0.. %!Ora con proposta unilaterale l'Istituto decide di applicarmi un costo di gestione di circa 10 Euro al mese. Inconcepibile: contro la natura stessa del conto al momeneto della firma del contratto.

Chiuso
M. B.
01/06/2017

Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB

Oggetto: Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB.Esposizione dei fatti.Il sottoscritto, premesso di essere ex dipendente SANPAOLO matricola 10045 e quindi di essere a conoscenza delle procedure interne dell'Istituto, nello specifico che le richieste poste alla direzione delle filiali sono soggette al nulla osta degli uffici legali.Premesso inoltre che come Tecnico Delle Industrie Elettriche e Geometra è in grado, avendo a disposizione le pezze giustificative dei movimenti, di fare l'analisi di un semplice bilancio condominiale.Essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra il sottoscritto condomino e l'amministratore condominiale del CONDOMINIO MARCELLO, con conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, il sottoscritto ha inviato una serie di raccomandate all'amministratore al fine di ottenere la documentazione contabile e specificatamente:Raccomandata del 26/10/2016 spedita 27/10/2016Raccomandata del 29/10/2016Raccomandata del 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita 02/11/2016Raccomandata 03/11/2016Raccomandata 05/11/2016 spedita 07/11/2016Raccomandata 08/11/2016Raccomandata del 10/11/2016Telegramma 11/11/2016Raccomandata 16/11/2016.Non avendo avuto alcun cenno di riscontro,da parte dell'amministratore, in data 16/11/2016 è stata fatta una richiesta presso la direzione della Filiale di Bistagno della documentazione del conto condominiale, conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, ed il giorno giovedì 17 novembre 2016 12.42 è stata inviata una email specificando che: secondo”l'ABF: tutti i condomini possono chiedere estratti conto intestati al condominio”.Dopo alcuni giorni mi è stato risposto verbalmente un diniego alla mia richiesta trincerandosi dietro un asserito rispetto della privacy ed ad un novellato art 1129 c.c. a seguito del responso negativo dell'ufficio legale, ad oggi il sottoscritto non ha avuto nessuna risposta a quella richiesta del 16/11/2016.E' evidente una non conoscenza colposa da parte degli uffici preposti della legislazione vigente.Le Decisioni dell'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO : Decisione N. 4208 del 03 luglio 2014, Decisione N. 691 del 28 gennaio 2015, Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016, nello specifico quest'ultima recita “Sul punto il Collegio di Roma ha avuto modo, in più occasioni, di rilevare che “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che , in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che talenorma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015).Nella specie, essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell’intermediario al rilascio, a spese del richiedente e nei limiti di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.”.L'art. 119 del Testo Unico Bancario - rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” - dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni), se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione (art. 119 T.U.B., comma 4).La Cassazione (Cass. n. 22183/2015) ha osservato che la domanda del cliente ex art. 119 T.U.B. è subordinata alla sussistenza di due sole condizioni: a) la domanda sia relativa a operazioni specifiche b) le operazioni per cui si chieda la documentazione siano relative ai soli ultimi dieci anni.Tribunale Napoli, sentenza dell’8/12/2010: “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”.Tribunale Monza, sez. III, sentenza n. 95 del 18/1/2016: “In tema di conte corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta”.La richiesta della documentazione bancaria ex art. 7 Codice PrivacyLa domanda di consegna della documentazione bancaria potrebbe essere avanzata dal cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) 7, e quindi anche (apparentemente) al di fuori della procedura prevista dall’art. 119 T.U.B.Il Garante della Privacy ha difatti affermato che il diritto di accesso alla documentazionebancaria da parte del cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - è esercitabile autonomamente anche in forza del Codice della Privacy, che riconosce all’art. 7 tale diritto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (Aut. protez. dati person. 8, 17/07/2008 conf.: Aut. protez. dati person., 07/12/2006 9).Per tali ragioni si ritiene corretto che la banca:- provveda sempre alla consegna della copia della documentazione, sia che la richiesta provenga ex art. 119 T.U.B. che ex art. 7 Codice della Privacy, ed anche ove la richiesta non contenga alcun riferimento normativo (il diritto di avere copia della documentazione, come scritto, è ben più ampio di quanto prescritto all’art. 119 T.U.B., la cui sola particolarità è la specificazione della limitazione temporale della richiesta alle operazioni dei soli ultimi dieci anni e la precisazione - specialmente - dell’obbligo di rimborso alla banca dei costi relativi alla copia)Nel caso in cui la banca non consegni al cliente la documentazione - ed anche lo stesso contratto, per quanto scritto - non è impedita alla banca la successiva consegna al cliente od anche l’eventuale produzione in processo (che il cliente abbia successivamente incardinato, per la consegna della documentazione o comunque per ottenere la dichiarazione di invalidità degli addebiti operati dalla banca nel rapporto), ma in tale ipotesi il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno (provandone la sussistenza e l’ammontare) e/o la condanna alle spese di lite (soprattutto se dalla produzione tardiva del contratto consegua l’inammissibilità della domanda del cliente, perché, ad esempio, le condizioni erano ben pattuite, ma che il cliente non ha potuto verificare prima del giudizio).A seguito del diniego, il sottoscritto è stato costretto, per ottenere la documentazione, a dare l'incarico ad un revisore dei conti ( Incarico revisore il 11/03/2017) ed a contattare dei legali per il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la documentazione.Quanto sopra ha causato al sottoscritto un danno quantificabile in circa € 5.000,00.Poiché anche il Revisore non ha ottenuto tutta la documentazione in data 28/3/2017 il sottoscritto ha inoltrato una seconda richiesta alla Filiale di Bistagno per ottenere la documentazione bancaria.Anche in questo caso l'esito è stato parziale poiché sono state rilasciate le copie degli estratti conto ma sono state negate le copie degli assegni, per cui non sono accoppiabili le partite in entrata ed uscita per poter addivenire alla formazione di un bilancio.Per quanto suesposto il sottoscritto ha dato mandato e delega a due patrocinatori legali per il recupero della documentazione presso l'amministratore e la PROCURA AD LlTEM (allegata alla presente) ad un altro patrocinatore legale affinché, con il supporto dei legali dell'associazione Altroconsumo, recuperi la documentazione per via giudiziale e compia tutti gli atti necessari nei Vostri confronti per il risarcimento del danno subito dal sottoscritto.

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