Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
Per avere più dettagli su come aprire un reclamo clicca qui
A. D.
25/04/2024

Negato il Diritto al Recesso

Buonasera, scrivo per conto di mia suocera che ha firmato un contratto in data 09/04/2024 con Gdl spa per la sostituzione della vasca da bagno preesistente con un piatto doccia, ivi inclusi fornitura dei materiali e opere di ripristino dei rivestimenti necessari. Però, già il giorno dopo la stipula, mia suocera ha avuto un ripensamento per cui ho inviato per suo conto una PEC all’azienda citata in data 15/04/2024 chiedendo di esercitare il diritto di recesso come da termini di legge. Tuttavia l’azienda non ha risposto alla richiesta ma, solo qualche giorno fa mia suocera ha ricevuto una telefonata da parte di incaricato dell’azienda stessa che le comunicava l’impossibilità ad esercitare il diritto di recesso in quanto lo stesso non è contemplato nel contratto! Inoltre l’incaricato sosteneva che l’azienda aveva già sostenuto i costi di acquisto dei materiali per cui, in ogni caso gli stessi dovevano essere risarciti. Infine dava appuntamento telefonico a mia suocera per lunedì 29/04/2024 al fine ricevere conferma dell’attivazione del finanziamento per l’importo contrattuale dimostrando così che ancora nulla era stato avviato… quindi tanto meno l’acquisto dei materiali! Detto ciò, fermo restando che mi risulta che il diritto al recesso sia sancito per legge e che non possa decadere solo perché non è specificato in un qualsivoglia punto del contratto, non mi risulta nemmeno che il contratto suddetto rientri nelle cause di esclusione dal diritto di recesso in quanto stipulato presso l’abitazione di mia suocera dietro appuntamento telefonico con commerciale di zona. Chiedo pertanto che sia recepito il recesso dal contratto e restituiti degli importi versati a titolo di acconto/caparra (euro 291) tramite carta di credito per cui debitamente tracciati. Cordiali saluti.

Risolto
S. V.
25/04/2024

Costi sproporzionati e non preventivati

Buongiorno, ho richiesto un intervento per una serratura rotta che impediva l'apertura della porta della camera di mia figlia. Al telefono ho chiesto il costo dell'intervento e mi hanno risposto che il costo dell'uscita era di 50 euro. Non hanno saputo darmi altre indicazioni sul costo dell'intervento. L'intervento del tecnico è stato quello di forzare e rompere la serratura della porta della camera (una normalissima porta interna) usando un cacciavite. Danneggiando la porta e lo stipite. Il costo totale dell'intervento è stato di 488 euro: uscita 50 euro, urgenza 100 euro, apertura porta 250 euro, + IVA. Il tutto senza usare alcun materiale o pezzo di ricambio. Lasciando una porta danneggiata e una serratura rotta. Se avessi saputo il costo, come avevo chiesto, non mi sarei mai rivolta a questo servizio. Il tecnico si è giustificato dicendo che è un costo "standard" da tariffario in casi di pronto intervento. Allora perché questo tariffario non mi è stato comunicato quando l'ho richiesto? Più che un servizio, è stata un'estorsione. Non lo consiglio a nessuno

Chiuso
M. R.
25/04/2024

Sospensione account per presunte e non circostanziate violazioni delle regole editoriali

Buon giorno, ho pubblicato il solito annuncio di affitto estivo della mia abitazione di vacanza. Ho fornito selfie e documento di identità richiestomi dal sito Subito.it Sono rimasto in attesa di approvazione dell'annuncio, come de loro prassi, dal 18 aprile. Alla data del 23 aprile 2024, visto che il mio annuncio non era stato pubblicato dopo le 72 ore massime richieste al cliente per la revisione dello stesso, contatto il servizio clienti. Ricevo risposta in data 24 aprile 2024 che riporto di seguito (richiesta numero 4820844) "Maria (Subito) 24 apr 2024, 10:01 CEST Ciao, abbiamo sospeso momentaneamente la tua utenza a seguito della violazione delle regole editoriali. Siamo spiacenti di informarti che la tua posizione non è sbloccabile, quindi non potrai più inserire annunci sul sito. Restiamo a tua completa disposizione. Un saluto, il team di Subito Maria" Ho chiesto di sapere cosa fosse successo e di circostanziarmi i fatti rispondendo alla stessa mail ricevuta dal supporto clienti ma non ho ricevuto risposta. Chiedo gentilmente il vostro intervento nella la speranza che siate più efficaci di noi clienti di Subito.it per sbloccare il mio account poter pubblicare il solito annuncio di affitto estivo. Con riconoscenza porgo Distinti Saluti. Marco Rossi.

Chiuso
N. M.
22/04/2024
MOBILE-FIND.MOBI

Problema con addebito canone senza firma contratto

Buongiorno, per tentare di rintracciare il cellulare faccio una ricerca sul web e decido di affidarmi sito www.mobile-find.mobi, prova non localizza il mio cellulare (il servizio non funziona mai), pago € 0,60 e si attiva senza che fosse specificato un abbonamento a non si capisce a quale servizio 39.99€ al mese. Purtroppo per motivi vari ho controllato estratto conto della carta solo oggi 22/4/2024 e ho un addebito mensile dal 01/01/2022 . Ho subito disdetto abbonamento, preciso che nessuna mail di attivazione mi è arrivata e nemmeno mail mensile di abbonamento!!

Chiuso
D. I.
22/04/2024
DOMINO

disdetta

Buongiorno , come accordi presi telefonici vi invio il contratto a cui mi riferisco .

Chiuso
F. P.
19/04/2024
RCS Mediagroup S.p.A.

Abbonamento all'edizione digitale del 'corriere' interrotto nonostante l'addebito del canone.

In data 22 Novembre 2023 RCS ha addebitato automaticamente sulla mia carta di credito il canone annuale per il rinnovo dell'abbonamento digitale 'Naviga +', pari a EUR 69,99. Il rinnovo e' stato ricevuto e registrato con validita' fino al 23/11/2024, come evidenziato dalla schermata allegata ('pagamenti_corriere.jpg'). In data 6 dicembre 2023 ricevevo da RCS sulla mia carta di credito un *secondo* addebito di EUR 69.99 (le notifiche ricevute per i due addebiti si trovano nell'allegato 'rcs-addebiti.pdf'). Non avevo e non ho in corso alcun altro contratto di abbonamento con RCS. Lo stesso giorno ho contattato il servizio clienti chiedendo lo storno del secondo addebito. Non ricevendo altri riscontri che una risposta automatizzata (gli scambi di messaggi con il servizio clienti fino a stamani si trovano nell'allegato 'rcs-messaggi-a-servizio-clienti.pdf'), il 13 dicembre 2023 invitavo nuovamente a procedere allo storno del secondo addebito, indicando che in caso contrario avrei contestato l'addebito all'emittente della carta. Cosa che, in assenza di riscontri, ho fatto in data 15 Dicembre 2023. La mia contestazione per l'addebito duplicato e' stata in seguito definitivamente accettata dell'emittente della carta. In data 12 aprile 2024 RCS procedeva, unilateralmente e senza alcun preavviso, a terminare e cancellare il mio abbonamento 'Naviga +'. In data 13 Aprile 2024 compilavo un modulo di contatto sul sito degli abbonamenti del 'Corriere' indicando la situazione. Non avendo ricevuto risposta, in data odierna, 19 Aprile 2024, ho contattato telefonicamente e poi di nuovo, come da indicazione ricevuta, per iscritto, il servizio clienti RCS, allegando i due estratti conto della carta di credito che sono anche qui allegati ('listaMovimentidicembre2023.pdf' e 'listaMovimentigennaio2024.pdf') e concedendo il permesso di accedere ai dati personali li' contenuti. Risultano un addebito di RCS di EUR 69,99 in data 22/11/2023, un secondo addebito di RCS di EUR 69,99 in data 6/12/2023, uno storno dello stesso addebito fatto in data 15/12/2023 - in seguito alla mia contestazione. Per un totale di EUR 69,99 a favore di RCS. Non sono registrati altri mezzi di pagamento per questo contratto e non mi risultano altri rimborsi. Alla mia richiesta di oggi veniva data risposta negativa, asserendo che l'abbonamento e' stato chiuso per la mia richiesta di storno del relativo pagamento. Ribadisco che dai miei conti e dai riscontri bancari risultano EUR 69,99 a favore di RCS in data 22/11/2023. Richiedo quindi il ripristino del mio abbonamento 'Naviga +' e la sua estensione per il periodo da me non goduto fra il 12 Aprile 2024 e la data della riattivazione. Grazie. Francesco Prelz via Broni 3 20139 Milano

Risolto Gestito dagli avvocati
W. B.
19/04/2024
UCA Assicurazione spesa legale e peritale.

Inadempienza contrattuale.

​ Alla Corte di UCA. Oggetto: Contestazione Decisione Sinistro 2022/4535S. Polizza: 1001065305. Gentili Signori, con la presente intendo esprimere formale contestazione in merito alla Vostra decisione di non attivare le garanzie assicurative per la copertura delle spese legali relative alla mia difesa penale, come comunicato nelle Vostre corrispondenze in data 03 e 05 Aprile 2024. Desidero sottolineare che il mio caso non rientra nella categoria di “VERTENZE EXTRACONTRATTUALI” né nel “RECUPERO DANNI SUBITI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI NELL’AMBITO DELLA VITA PRIVATA PER FATTO ILLECITO DI TERZI”, per i quali è richiesta la formulazione di denuncia-querela a condizione che sia stato depositato atto di costituzione di parte civile. La mia situazione si configura, invece, come una “DIFESA PENALE” in quanto sono stato vittima di reato durante il periodo di copertura assicurativa con UCA, come delineato nel documento allegato “ucasoluzionefamiglia09-2018agg12-2019.pdf”. Tale disposizione include la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato e non è limitata alla costituzione di parte civile. Contrariamente a quanto sostenuto, la polizza assicurativa in oggetto stipulata con la Vostra compagnia, prevede esplicitamente la copertura per la “DIFESA PENALE e per ILLECITI AMMINISTRATIVI” per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato, come delineato nel documento allegato “ucasoluzionefamiglia09-2018agg12-2019.pdf”. Tale disposizione include la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato e non è limitata alla costituzione di parte civile. La mia posizione di vittima di reato, nel periodo di copertura assicurativa, rientra pienamente nelle situazioni tutelate dalla clausola sopracitata, indipendentemente dalla presentazione dell’atto di costituzione di parte civile. La Vostra interpretazione restrittiva non solo contravviene al chiaro tenore letterale del contratto ma si pone anche in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, che mira a garantire una tutela più ampia dell’assicurato. In particolare, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e la Direttiva europea 2009/103/CE stabiliscono criteri chiari per la liquidazione dei sinistri e per la determinazione dei massimali di copertura assicurativa. Inoltre, la Sentenza della Cassazione Civile n. 3011 del 09/02/2011 ha sottolineato l’importanza di una corretta interpretazione delle clausole contrattuali a favore dell’assicurato. Pertanto, sulla base delle disposizioni contrattuali e del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, richiedo nuovamente l’attivazione delle garanzie assicurative per la copertura delle spese legali relative alla mia difesa penale. In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti. Bedani Walter.

Chiuso
A. F.
18/04/2024
NOW

Cessazione contratto

Buon giorno Mia figlia ha preso contatto con Voi per un abbonamento che doveva scadere il 17.03.2024.Prima della scadenza abbiamo tentato di contattarVi per recedere/cessare da tale servizio. Da tale data non ho più usufruito di tale Vs. servizio, ma ieri mia figlia (che mi aveva regalato per un mese tale servizio) ha scoperto che il 17.03 e 17.04 sono stati addebitati 12,99 + 3 euro automaticamente. Abbiamo provveduto a dare istruzioni a paypal di eliminare tale automatismo. Ora sembra ci siano problemi ad avere il rimborso di tali addebiti e anche problemi per rendere attiva la cessazione dal 17.03.24. Ho chiesto di parlare con un operatore, ma non risulta possibile. Ho fatto una mail e sono in attesa di risposta. Con Altroconsumo spero di avere assistenza alfine di ottenere quanto richiesto. Grazie per cortese riscontro, cordiali saluti Filippi Albino

Chiuso
F. B.
17/04/2024
Total Av

Addebito non autorizzato

Buongiorno, , faccio presente che sono un cliente di questa società dal 2022 ( Total AV ) con un abbonamento il primo anno conveniente ( forse come tutti gli antivirus ) ma con l' eccezione che gli altri ti danno la possibilità di non continuare ma questi no, continuano a addebitare senza che te ne accorgi e senza autorizzazione e c'è anche il dubbio di (truffa ) . Voglio precisare che già fatto denuncia alle autorità competenti . Il mio codice cliente ID Cliente #50542844 Bruno Ferdinando

Chiuso
W. B.
17/04/2024
ARAG Assicurazione Tutela Legale.

Inadempienza contrattuale.

Oggetto: Contestazione Decisa di Non Copertura Sinistro n. I.24.934.7/FRH - Polizza n. 32065478 Spett.le Compagnia ARAG, Con la presente, la sottoscritta Guimaraes de Oliveira Bedani Marcella, titolare della polizza assicurativa n. 32065478, intendo contestare formalmente la Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH, relativo all’aggressione subita in data 23/03/2024, nonché di tutti gli eventi collegati e pregressi. Richiedo vivamente una revisione della Vostra decisione e la conferma della copertura assicurativa per i seguenti motivi: Violazione delle condizioni contrattuali: Le Vostre condizioni di assicurazione, in particolare gli articoli 7.2 e 7.3, stabiliscono chiaramente che: Art. 7.2: “Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura dopo un’altra assicurazione per lo stesso rischio le garanzie, se previste anche nel precedente contratto, operano: • senza carenza se il contratto precedente ha una durata almeno uguale alla carenza stessa • e per sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto, senza contestare il pagamento o l’adeguamento del premio.” Art. 7.3: “Il sinistro avviene quando si verifica l’evento dannoso da cui deriva la vertenza.” Nel mio caso, la denuncia del sinistro ad UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. è avvenuta in data 24/05/2023, con ulteriore denuncia dopo l’ultima aggressione avvenuta nel periodo di assicurazione ARAG in data 23/03/2024. Entrambe le denunce sono state effettuate durante il periodo di copertura assicurativa con ARAG. Sulla base di questi articoli e in conformità con i principi di diritto assicurativo, che prevedono la continuità della copertura in caso di passaggio senza soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, ritengo che la vostra decisione di non copertura sia infondata e contraria alle condizioni contrattuali concordate. Contrasto con i principi di diritto assicurativo: La giurisprudenza consolidata in materia di assicurazione stabilisce il principio della continuità della copertura in caso di passaggio senza soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, come delineato nel trattato “Il diritto delle assicurazioni” di Marco Rossetti. Ciò significa che la copertura assicurativa non deve subire interruzioni o limitazioni in caso di cambio di compagnia, a patto che il passaggio avvenga senza soluzione di continuità temporale. Nel mio caso, il passaggio da UCA ad ARAG è avvenuto senza soluzione di continuità temporale, pertanto la copertura assicurativa per gli eventi dannosi in questione avrebbe dovuto essere garantita da ARAG, in conformità con i principi di diritto assicurativo. 3. Violazione del Codice delle Assicurazioni Private e della giurisprudenza: Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) stabilisce che le compagnie assicurative sono tenute a rispettare le condizioni contrattuali e a operare in conformità ai principi di buona fede e correttezza. Inoltre, la giurisprudenza ha più volte affermato il diritto degli assicurati di ottenere una copertura assicurativa completa e coerente con le condizioni contrattuali sottoscritte. Nel mio caso, la Vostra decisione di non copertura viola sia le condizioni contrattuali che i principi di diritto sopra richiamati, configurandosi come un comportamento illegittimo e lesivo dei miei diritti di assicurato. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente: La revisione della Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH. La conferma della copertura assicurativa per l'aggressione subita in data 23/03/2024, nonché per tutti gli eventi collegati e pregressi. **Il risarcimento del danno subito a causa del danno subito a causa della Vostra decisione e ritardo nelle coperture assicurative. Oltre a violare le specifiche clausole contrattuali, la Vostra decisione di non coprire il sinistro contrasta anche con i principi generali del diritto assicurativo. 4.In riferimento al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, si sottolinea che le modifiche introdotte al Codice delle Assicurazioni Private, in linea con la Direttiva europea 2009/103/CE, impongono criteri chiari per la liquidazione dei sinistri e la determinazione dei massimali di copertura. Questo garantisce una tutela adeguata agli assicurati e implica che eventuali sinistri collegati a eventi pregressi debbano essere trattati con la stessa diligenza di quelli recenti, a patto che non vi sia stata interruzione nella copertura. 5. La Direttiva europea 2009/103/CE stabilisce principi generali per l’esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione, con particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla trasparenza del mercato assicurativo. Tale direttiva supporta la posizione dell’assicurato nel richiedere una copertura continua e ininterrotta, anche in caso di passaggio da un assicuratore all’altro. 6.La Sentenza della Cassazione Civile n. 3011 del 9 febbraio 2021 ribadisce l’importanza di una corretta interpretazione delle clausole contrattuali a favore dell’assicurato. In particolare, questa sentenza può essere invocata per sostenere che, in caso di ambiguità contrattuale, l’interpretazione deve avvenire a vantaggio dell’assicurato, specialmente in situazioni di precontrattualità e continuità assicurativa. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente: La revisione della Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH. La conferma della copertura assicurativa per l’aggressione subita in data 23/03/2024, nonché per tutti gli eventi collegati e pregressi. Il risarcimento del danno subito a causa della Vostra decisione e ritardo nella copertura assicurativa. In subordine alla contestazione principale, qualora la Compagnia ARAG ritenga di non essere tenuta alla copertura dei sinistri denunciati, si richiede l’apertura di un sinistro con la controparte UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. Si evidenzia che entrambe le denunce, oggetto della presente contestazione, sono state inoltrate durante il periodo di copertura assicurativa con ARAG, come dimostrato dalla documentazione allegata, e ad oggi non hanno ricevuto un riscontro definitivo. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti. Marcella Bedani.

Chiuso

Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00 (il venerdì fino alle 16:00).