Come compilare il frontespizio del 730
Nel frontespizio del 730 troviamo tutte le informazioni anagrafiche di chi presenta la dichiarazione. Ma come fare a presentare il 730 per conto di altri? Conviene compilare il 730 per un defunto? La dichiarazione congiunta è davvero un vantaggio? Cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande.

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Ecco qualche piccola precisazione per compilare in modo corretto la parte del frontespizio del 730 relativa al contribuente:
- nel rigo contribuente, la casella “dichiarante” deve essere barrata da chi presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione è congiunta, quello tra i coniugi che intende utilizzare il proprio sostituto d’imposta per il conguaglio deve barrare sia la casella “dichiarante” che la casella “dichiarazione congiunta”. L'altro metterà la crocetta solo su “coniuge dichiarante”;
- attenzione al codice fiscale: nella casella corrispondente va inserito quello del contribuente cui si riferisce la dichiarazione;
- la casella “soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere compilata col codice "1" da chi possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili e risulta a carico di un familiare; col codice "2" dai figli che abbiano un reddito inferiore a 4.000 euro annui al lordo degli oneri deducibili e che non abbiano ancora compiuto 25 anni, il codice va inserito anche per chi non avendo ancora 21 anni rientra nel nucleo che percepisce l'assegno unico universale;
- se non si possiede un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio o si presenta il 730 per un contribuente deceduto indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”;
- la casella “situazioni particolari” deve essere usata in caso di chiarimenti sulla compilazione del 730, che il Fisco eventualmente fornisce dopo la pubblicazione delle istruzioni ufficiali;
- chi è nato all'estero deve indicare, al posto del "Comune" lo Stato di nascita, senza compilare lo spazio relativo alla provincia. Nel caso della dichiarazione precompilata online questi dati sono già indicati;
- l'indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo email è facoltativa e serve a chi vuole ricevere informazioni e aggiornamenti dall'Agenzia delle Entrate, ma noi consigliamo di inserirlo.
Residenza anagrafica
La parte del frontespizio del modello 730 relativo alla “residenza anagrafica” si compila solo in caso di variazione di residenza, anche nell’ambito dello stesso Comune, nel periodo dal primo gennaio dello scorso anno fino alla data di presentazione della dichiarazione. In questo caso si indica la nuova residenza specificando giorno, mese e anno della variazione.
Allo stesso modo, se si presenta la dichiarazione dei redditi per la prima volta, si è obbligati a indicare la residenza anagrafica e bisogna barrare la casella “dichiarazione presentata per la prima volta”.
Domicilio fiscale
La sezione dedicata al domicilio fiscale nel 730 deve esser compilata seguendo queste indicazioni:
- il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica: quindi, in caso di variazione della residenza, cambiano sia il domicilio fiscale che le tasse da pagare. Il domicilio fiscale è importante per versare le addizionali comunale e regionale all'Irpef, che sono stabilite dalle singole amministrazioni locali e che per questo motivo possono essere più o meno onerose a seconda di dove si abita;
- il rigo "domicilio fiscale a 1° gennaio 2024" deve sempre esser compilato, se non è cambiata la residenza o, cambiando casa si è rimasti nello stesso Comune, si compila solo questo rigo lasciando gli altri in bianco. Se è cambiato il Comune di residenza, si indica il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2023; mentre si indica il vecchio Comune di residenza se questa è variata dal 3 novembre 2023.
Il rigo "domicilio fiscale al 1° gennaio 2025" deve esser compilato solo se è diverso da quello al 1° gennaio 2024. Chi ha cambiato residenza deve indicare il nuovo Comune se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024, mentre chi ha cambiato casa dal 3 novembre 2024 indica il vecchio Comune di residenza.
Le differenze di comportamento che abbiamo appena visto sono dovute al fatto che ai fini fiscali, gli effetti della variazione di residenza decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e, in questo modo, le addizionali all'Irpef possono esser applicate correttamente.
I residenti in Veneto o nelle Marche che si trovano in situazioni particolari (trovi l'elenco nell'Appendice alle istruzioni ministeriali al 730), versano l'addizionale regionale con un'aliquota agevolata e pertanto devono compilare la casella “Casi particolari addizionale regionale” con il codice 1. I residenti in Veneto che chiedono l'agevolazione per se stessi devono inserire il codice 2.
I contribuenti sposati o uniti civilmente possono usare la dichiarazione congiunta, che riunisce le dichiarazioni dei coniugi, purché entrambi abbiano solo redditi dichiarabili con il 730 e almeno uno dei due rientri tra coloro che possono usarlo.
La convenienza nella dichiarazione congiunta sta proprio nella possibilità per chi tra i due non ha un sostituto d'imposta di appoggiarsi a quello del proprio congiunto.
Tuttavia, la congiunta non compensa debiti e crediti tra i coniugi, ma permette di avere il conguaglio congiunto su un unica busta paga o pensione con un unico sostituto d’imposta, in pratica vengono trattenuti i debiti ed erogati i crediti in contemporanea sullo stipendio o nel cedolino della pensione e si percepisce/paga la differenza tra questi.
Non si può presentare la dichiarazione congiunta per conto di persone incapaci - compresi i minori - e se il coniuge è deceduto prima di presentare la dichiarazione.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge il cui sostituto d'imposta effettuerà i conguagli sulla busta paga e il suo sostituto d'imposta nell'apposita sezione.
Il 730 congiunto è vantaggioso perché in alcuni casi riduce gli adempimenti, pensiamo ad esempio al coniuge che non ha sostituto d'imposta ed è a debito con il fisco perché magari affitta delle case con la cedolare secca, usufruendo della congiunta può far addebitare le proprie imposte direttamente nella busta paga dell'altro coniuge che magari, essendo a credito compensa l'effetto complessivo a livello familiare. Nel caso di due coniugi, entrambi lavoratori dipendenti o pensionati, che hanno quindi un proprio sostituto d'imposta cui appoggiarsi non c'è molta differenza tra una 730 congiunto o singolo. Di contro il 730 congiunto non ha particolari svantaggi nell'utilizzo.
Il modello 730 può essere utilizzato anche per presentare la dichiarazione dei redditi per conto di altri: incapaci, minorenni e defunti. Per farlo occorre presentare sempre, insieme al modello 730 della persona per cui si sta compilando il modello, anche il frontespizio di un ulteriore 730. entrambi i modelli vanno firmati da chi si sta occupando della presentazione della dichiarazione.
In nessuno di casi può esser presentata la dichiarazione congiunta.
Persona incapace
Se si presenta la dichiarazione dei redditi per disabili, questi devono risultare come persone incapaci dal punto di vista legale. Si può usare il 730 solo se la persona per cui si presenta il modello ha le caratteristiche per usarlo, cioè deve possedere tutti i requisiti personali e reddituali per utilizzare questo modello.
Nel frontespizio del modello 730 completo si deve barrare la casella "dichiarante" e la casella "Tutelato/Rappresentato", riportando i dati anagrafici, reddituali e le spese della persona cui si riferisce la dichiarazione.
Nel modulo composto solo dal frontespizio invece, si deve barrare la casella "Rappresentante o tutore o erede" e compilare solo i dati anagrafici e la residenza anagrafica di chi sta presentando la dichiarazione in qualità di tutore o amministratore di sostegno. E' fondamentale inserire anche il telefono e l'indirizzo di posta elettronica in questo secondo modulo.
Minori
Se si deve presentare la dichiarazione dei redditi per un minore, si può utilizzare il modello 730 solo se il minore possiede i requisiti personali e reddituali necessari per accedere a questo dichiarativo.
Nel frontespizio del modello 730 completo si deve barrare la casella "dichiarante" e la casella "Minore", riportando i dati anagrafici, reddituali e le spese della persona cui si riferisce la dichiarazione.
Nel modulo composto solo dal frontespizio invece, si deve barrare la casella "Rappresentante o tutore o erede" e compilare solo i dati anagrafici e la residenza anagrafica di chi sta presentando la dichiarazione in qualità di rappresentante o tutore. E' fondamentale inserire anche il telefono e l'indirizzo di posta elettronica in questo secondo modulo.
Defunto
In caso di decesso, sono gli eredi a doversi occupare della dichiarazione dei redditi del defunto perchè potrebbero esserci situazioni rimaste in sospeso, come due Certificazioni Uniche da conguagliare o crediti da riscuotere. Allo stesso modo potrebbe essere conveniente presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare detrazioni e deduzioni a cui avrebbe avuto diritto il defunto e che, altrimenti, andrebbero perse. Il caso tipico riguarda gli anziani che potrebbero aver sostenuto ingenti spese mediche nell'anno del decesso.
Per presentare la dichiarazione del defunto è possibile utilizzare il modello 730, se questi possedeva i requisiti necessari all'utilizzo di questo modulo. Per le persone decedute nel 2024 o entro il 30 settembre 2025 gli eredi possono usare il 730 presentandolo telematicamente all'Agenzia delle entrate o rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso infatti, è esclusa la possibilità di rivolgersi ai sostituti d'imposta. In ogni caso, pur utilizzando il 730 non è possibile procede con una dichiarazione congiunta defunto/erede.
Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2025 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2024 gli eredi possono utilizzare esclusivamente il modello Redditi. Se invece, il deceduto ha presentato il 730 per i redditi 2024 ma non ha ottenuto il rimborso dal sostituto d'imposta, è possibile far valere il credito nel 730 del defunto indicandolo nel rigo F3.
Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2025 gli eventuali versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi vanno fatti entro il 30 giugno. Per le persone decedute successivamente il termine per il pagamento scade il 30 dicembre 2025.
L'erede che presenta il 730 per conto del defunto, deve utilizzare due moduli. Nel primo modello 730 devono essere indicati i dati anagrafici e reddituali del defunto e devono essere barrate le caselle:
- "dichiarante";
- "deceduto" nel campo "dati del contribuente";
- "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" nella sezione "dati del sostituto che effettuerà il conguaglio", ricordando di indicare la lettera A nella casella "730 senza sostituto" che si trova di fianco al codice fiscale.
Nel secondo modello 730 si compila solo la prima facciata del modulo con i dati anagrafici e la residenza dell'erede, barrando la casella "rappresentante o tutore o erede" nel campo "contribuente", indicando nella casella "Data carica erede" la data del decesso.
Per ottenere il conguaglio in busta paga o sulla pensione occorre inserire correttamente i dati del sostituto d'imposta, cioè del datore di lavoro o dell'ente pensionistico da cui si riceve il cedolino. I lavoratorori dipendenti, assimilati o i pensionati trovano i dati che servono nella Certificazione Unica che il sostituto d'imposta deve consegnare entro il 17 marzo 2025.
Se il sostituto d'imposta che farà i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, vanno indicati i dati del nuovo sostituto.
Ci sono alcuni casi particolari:
- se la dichiarazione è congiunta, bisogna indicare i dati del sostituto d'imposta del “dichiarante”, il coniuge dichiarante non compila il quadro;
- se la dichiarazione è per conto dell'incapace, vanno indicati i dati del sostituto d'imposta del minore o del tutelato (nella dichiarazione del rappresentante o del tutore il riquadro non si deve compilare);
- se la dichiarazione è per conto del defunto, i dati del sostituto d'imposta non vanno mai compilati;
Se nella CU è stata compilata la casella 11 “codice sede” che si riferisce all'Inps competente, bisogna riportare il codice nella omonima casella del 730.
730 senza sostituto d'imposta
Chi non ha un sostituto d'imposta che possa fare i conguagli in busta paga deve barrare la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Ricordandosi di inserire la lettera A nella casella “730 senza sostituto” presente nella sezione “contribuente” di fianco alla casella “codice fiscale”.
Se dal 730 presentato senza indicazione di un sostituto d'imposta emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24, i cui dati utili per la compilazione risultano indicati nel quadro di riepilogo che viene restituito al termine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi. Il pagamento del modello F24 può esser fatto tramite il sito dell'Agenzia delle entrate oppure può esser presentato in banca (sportello fisico o online) o in Posta.
Firma nell’apposito riquadro e indica il numero di modelli utilizzati per fare il 730. Se vuoi che il Caf o il professionista a cui ti sei rivolto ti informino su eventuali irregolarità presenti nella dichiarazione e segnalate dall'Agenzia delle Entrate barra la casella relativa: chi ti presta l'assistenza fiscale segnalerà che accetta di renderti questo servizio sul 730-2, cioè il modello che ti consegna insieme alla documentazione fornita e che prova l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
In caso di presentazione della dichiarazione online non è necessario fare una firma fisica ma l'invio del 730 tramite il portale su cui si è loggati con la propria identità digitale permette, tramite la doppia conferma, di sopperire all'inserimetno della firma.