Quadro C del 730: come dichiarare i redditi da lavoro e pensione
Il quadro C del modello 730 raccoglie redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, premi di risultato, ritenute e addizionali relativi all'anno 2025. Il quadro si è arricchito di nuove sezioni e il rigo C14 dedicato alla riduzione della pressione fiscale passa a dieci colonne per accogliere le novità per chi guadagna fino a 40 mila euro all'anno. Vediamo di capire come compilare il quadro C, sezione per sezione, con i riferimenti ai punti della Certificazione unica 2026.
In questo articolo
Il quadro C del modello 730 riguarda chi ne 2025 ha percepito redditi da lavoro dipendente, da pensione o redditi assimilati. Nel 730 precompilato si trovano i dati comunicati al Fisco dal proprio sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, tramite la certificazione unica. Sia che si debba compilare il quadro ex novo, sia che i dati siano già inseriti è fondamentale verificarli, soprattutto se nel 2025 si è cambiato lavoro, si è andati in pensione o si hanno più datori di lavoro.
Nel 730/2026 il quadro C si aggiorna con due novità che derivano dalla Legge di bilancio 2025: una somma esente da imposta per chi guadagna fino a 20 mila euro e un'ulteriore detrazione per i redditi tra 20 mila e 40 mila euro. Il rigo C14 infatti, ospita queste due nuove agevolazioni che si accompagnano al bonus Iperf. Per sapere come compilarlo trovi l'approfondimento in questa pagina dedicata.
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Sezione I: come si dichiarano i redditi da lavoro e pensione
In questa sezione devono essere indicati i redditi da lavoro, da pensione e i redditi assimilati per i quali la detrazione riconosciuta in base alla natura del rapporto di lavoro, viene calcolata in base al periodo di lavoro svolto. Dal 2025 si considerano assimilati anche i compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche per la parte di reddito che supera i 15 mila euro, anche se per questa tipologia di reddito non vengono riconosciute detrazioni.
Nella sezione I del quadro C si indicano:
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione anche svolto all'estero in zone di frontiera o quello dei contribuenti iscritti al registro anagrafico di Campione d'Italia;
- le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti dall’Inps o da altri enti (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, malattia, maternità e allattamento...);
- le indennità e i compensi che i lavoratori dipendenti percepiscono da terzi per incarichi svolti per conto del datore di lavoro;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006. Nel caso di riscatto volontario della pensione integrativa, l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dall'1/1/2001 al 31/12/2006;
- i compensi ricevuti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- le retribuzioni ricevute da collaboratori familiari, giardinieri, autisti e altri addetti alla casa, sulle quali non siano state fatte ritenute d’acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- le borse di studio o sussidi di studio e di addestramento professionale (tra cui i piani di inserimento professionale), se al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni per i ministri di culto di altre confessioni;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Asl con contratto di lavoro dipendente;
- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, corrisposti anche per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazioni a giornali o riviste non corrisposti come diritti d'autore e le partecipazioni a collegi o commissioni.
La casella "casi particolari": come e quando va compilata
La casella "casi particolari" che si trova in alto a destra nel quadro C è destinata esclusivamente a quei casi di rimpatrio di lavoratori che si trovavano all'estero che devono indicare il codice da 1 a 17 che corrisponde alla propria situazione, oltre al codice identificativo dello Stato estero di riferimento. Per questo tipo di redditi il consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti per non rischiare di commettere errori.
Come compilare i righi da C1 a C3
Per ogni rigo, nella sezione I, alla colonna 1 riporta il codice:
- 1 per i redditi di pensione. Se sei titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad esempio, quelli dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) devi riportare il codice 2;
- 2 per i redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- 3 per i compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- 4 per i redditi provenienti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi, mantenendo la residenza in Italia;
- 7 per i redditi a pensione ai superstiti corrisposte agli orfani, per i quali ti spetta un'esenzione dall'imposta di 1.000 euro;
- 8 per i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti da lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- 9 per i redditi da lavoro dipendente degli atleti professionisti con meno di 23 anni.
La colonna 2 deve essere compilata solo per redditi da lavoro. Riporta il codice:
- 1 se il contratto è a tempo indeterminato (nella CU è compilato il punto 1);
- 2 se il contratto è a tempo determinato (nella CU è compilato il punto 2).
Nella colonna 3 devi indicare i redditi percepiti che sono quelli indicati nei punti 1, 2 o 3 della CU. Se hai percepito redditi che vengono contrassegnati con i codici da 3 a 9 nella colonna 1 il consiglio è quello di far riferimento a un Caf o a un professionista per la compilazione del 730.
Se hai percepito più di tre redditi devi utilizzare un secondo modello 730, contrassegnandolo con il numero 2 (in alto a destra sulla prima pagina). Ricorda, però, che il totale delle ritenute applicate va riportato unicamente nelle sezioni III e IV del primo modello utilizzato.
Utilizza la colonna 4 per indicare il codice che identifica la fonte estera dei redditi inseriti nelle colonne precedenti.
Torna all'inizioI premi di risultato nel rigo C4: le novità nel 730/2026
Per l'anno 2025 è prevista la tassazione al 5% delle somme percepite come premi di risultato, partecipazione agli utili d’impresa e welfare aziendale da parte di lavoratori dipendenti del settore privato. La condizione per usufruirne è di aver percepito nel 2024 un reddito massimo da lavoro dipendente pari a 80.000 euro.
Sono tassati al 5% i premi fino a 3.000 euro (codice 1 nei punti 571 e/o 591 della CU) o fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (codice 2 nei punti 571 e/o 591 della CU). Questo secondo caso riguarda solo i contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente il limite massimo su cui calcolare l'imposta agevolata è di 3.000 euro.
Per il 2025 se l'azienda distribuisce almeno il 10% degli utili ai propri dipendenti, in base ad accordi territoriali o contratti collettivi aziendali, l'importo erogato è tassato al 5% nel limite massimo di 5 mila euro a dipendente (codice 3 nei punti 571 e/o 591 della CU).
Questa agevolazione prevede che i premi possano essere erogati come compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, venendo tassati al 5%. In alternativa, se previsto dalla contrattazione di secondo livello, il lavoratore può chiedere benefit che rimangono esenti da imposta nel limite dell'importo del premio agevolabile (prestazioni di opere o servizi al dipendente o rimborsi spesa con finalità di rilevanza sociale). Da ultimo il lavoratore può scegliere di ottenere in alternativa auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario. In questo caso però, non è prevista alcuna tassazione agevolata, i benefit vengono tassati con imposta ordinaria.
In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (compilati i punti 572 e/o 592, 576 e/o 596 o 577 e/o 597 della CU), tranne il caso di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (compilati i punti 578 e/o 598). Tuttavia, in caso di più certificazioni uniche non conguagliate, di ottenimento della tassazione agevolata senza averne i requisiti, oppure per variare il regime di tassazione applicato perché più conveniente, il lavoratore può usare il 730 per sistemare la propria situazione.
Nel rigo C4 devono essere sempre indicati i premi di risultato che risultano dalla CU dove viene compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella CU risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C. In presenza di più CU non conguagliate (o se sono compilati i punti da 591 a 602), devi usare un modulo per ogni certificazione. Indica:
- a colonna 1 il codice indicato nel punto 571 (o 591) della CU;
- a colonna 2 l’importo risultante dal punto 578 (o 598) della CU;
- a colonna 3 l’importo risultante dal punto 572 (o 592) della CU;
- a colonna 4 l’importo risultante dal punto 576 (o 596) della CU;
- a colonna 5 l’importo risultante dal punto 573 (o 593) della CU;
- a colonna 6 l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 della CU.
Se vuoi confermare la tassazione applicata dal datore di lavoro, barra la colonna 7 se nella CU è compilato il punto 578 e/o 598, barra la colonna 8 se nella CU è compilato il punto 572 e/o 592.
Se vuoi modificare la tassazione applicata dal datore di lavoro, barra la colonna 7 se nella CU è compilato il punto 572 e/o 592, barra la colonna 8 se nella CU è compilato il punto 578 e/o 598.
Se non hai diritto alla tassazione agevolata, che ti è stata applicata dal datore di lavoro, perché non possiedi i requisiti barra la casella 9.
La compilazione del 730 precompilato segue la stessa struttura prevista per il 730 ordinario.
Torna all'inizioCasella C5: i giorni da lavoro e pensione
I giorni di lavoro nell'anno finiscono nel rigo C5:
- nella colonna 1 indica il numero di giorni di lavoro dipendente o assimilato prestato nell'anno (365 per tutto l'anno): lo trovi al punto 6 della CU;
- nella colonna 2 indica il numero di giorni di pensione dell'anno: lo trovi al punto 7 della CU;
Ricorda che il numero massimo di giorni che puoi indicare è 365.
Per compilare correttamente il rigo C5 devi considerare il totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che i periodi che si sovrappongono devono essere considerati una volta sola. In particolare se:
- hai avuto un unico contratto per tutto l'anno indica 365;
- se andato in pensione in corso d'anno, compila due righi distinti (C1 e C2) e compila con i giorni di lavoro la colonna 1 e con quelli di pensione la colonna 2 del rigo C5;
- hai avuto due lavori con contratti sovrapposti, somma i giorni dei due contratti contando una sola volta quelli sovrapposti;
- eri part-time, conta i giorni per intero come nel tempo pieno.
Sezione II: i redditi assimilati
La sezione II del quadro C riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non viene rapportata al periodo di lavoro nell’anno, ma è forfettaria. In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C6 a C8, devi indicare gli importi che trovi nei punti 4, 5 o 480 della CU, relativi a:
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti dal giudice a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali e percepiti periodicamente (c.d. “contributo casa”). In questo caso, ricordati di barrare la casella 1;
- gli assegni periodici a cui non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari...;
- i compensi e le indennità corrisposte dagli enti pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad esempio i componenti delle commissioni (edilizie, elettorali...);
- i compensi per i giudici tributari, i giudici di pace, gli esperti del tribunale di sorveglianza e le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN.
Sezione III e IV: ritenute e addizionali
Per indicare nel 730 le addizionali, regionale e comunale, e le ritenute Irpef, compila il modulo in questo modo.
- Nella sezione III devi indicare il totale delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef.
- Nel rigo C9 colonna 1 indica il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, il cui importo è riportato nel punto 21 della CU. La colonna 2 è riservata ai contribuenti che percepiscono la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata).
- Nel rigo C10 indica il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui importo è riportato nel punto 22 della CU.
- Nella sezione IV va indicata l’addizionale comunale.
- Nel rigo C11 indica l’acconto 2025 riportato al punto 26 della CU.
- Nel rigo C12 indica il saldo 2025 riportato al punto 27 della CU.
- Nel rigo C13 riporta l’acconto per il 2026 indicato al punto 29 della CU.
Ricorda che se hai più Certificazioni uniche non conguagliate, anche se hai usato più righi o più modelli per dichiarare i relativi redditi, devi sommare le ritenute e ogni voce delle addizionali indicando i totali esclusivamente nel primo modello compilato.
Torna all'inizioFringe benefit e bonus affitto: il rigo C17
Nella sezione VIII del quadro C trovano spazio le agevolazioni erogate dal datore di lavoro in natura, in particolare i fringe benefit detassati e il bonus affitto per i neoassunti.
Fringe benefits nel rigo C17
La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che entro il limite complessivo di euro 1.000 (o di euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) i fringe benefit erogati dall’azienda ai dipendenti non sono tassati. Ricorda che se il tuo datore di lavoro ti rimborsa spese che possono essere agevolate nella dichiarazione dei redditi, non puoi inserirle in quest’ultima per la parte che ti è stata rimborsata.
Indica a colonna 1 l’importo riportato nel punto 474 della CU e a colonna 2 l’importo inserito nel punto 475 della CU. Se hai più certificazioni uniche non conguagliate compila un modello per ognuna.
Bonus affitto neoassunti: rigo C18
Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato durante il 2025, è prevista l’esenzione dall’imposta delle somme che il datore di lavoro gli elargisce per il pagamento dei canoni d’affitto e delle spese di manutenzione della casa presa in locazione. Il bonus affitto spetta:
- solo per i primi due anni di assunzione;
- su massimo 5.000 euro di contributo;
- a condizione che i lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione;
- se hanno trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro, che deve distare più di 100 chilometri dal Comune di precedente residenza.
Nel rigo C18 riporta l’importo indicato nel punto 476 della CU. In presenza di più CU devi indicare nel rigo C18 la somma di tutti gli importi 476 di ogni CU, a meno che una certificazione conguagli tutte le altre, in questo caso riporta solo il totale indicato su quest’ultima.
Sezioni VI e VII
Queste sezioni riguardano redditi da lavoro particolari, la prima è dedicata alla detrazione riconosciuta ai lavoratori del comparto sicurezza e difesa, mentre la seconda riguarda la tassazione delle mance ottenute dai lavoratori del settore turistico/alberghiero. In entrambi i casi vi consigliamo di rivolgervi a un Caf o a un professionista per la compilazione dei righi C15 o C16.
Torna all'inizioDomande frequenti
Quando si va in pensione bisogna fare il 730?
Se si va in pensione in corso d'anno, per la compilazione dei righi da C1 a C3, devi fare molta attenzione perché hai posseduto contemporaneamente - durante l'anno - sia redditi da lavoro che redditi da pensione.
In particolare, se hai una Certificazione Unica che certifica:
- un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, devi compilare due righi distinti, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della CU;
- un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, devi compilare due righi distinti, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della CU.
In entrambi i casi, nel rigo C5, riporta nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della CU, nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della CU.
Se ho due lavori, come dichiaro entrambi i redditi?
Chi svolge più lavori in corso d'anno, può decidere di far conguagliare i redditi complessivi da uno solo dei datori di lavoro che quindi fornirà una sola CU con i totali già calcolati e la rideterminazione di imposte, addizionali e detrazioni, oppure si presenta il modello 730. In questo secondo caso, bisogna compilare le caselle C1 e C2 riportando i singoli redditi certificati dai datori di lavoro tramite le CU. Nella sezione III e IV, invece, si devono indicare le somme di ogni voce riportata nelle certificazioni uniche. Bisogna invece calcolare con molta attenzione i giorni di lavoro, peché non si devono contare due volte i giorni per i quali c'è stata sovrapposizione contrattuale. Quindi, nel caso estremo nel quale si svolta un lavoro al mattino e uno al pomeriggio, si deve riportare 365 nella casella C5. Purtroppo quando si hanno più lavori o si cambia lavoro in corso d'anno, il risultato del 730 è spesso a debito e anche gli acconti da pagare saranno salati.
I lavoratori con contratti a tempo determinato devono fare il 730?
Non esiste una differenza tra contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato quanto agli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quel che conta è se tutti gli adempimenti fiscali sono stati portati a termine nel corso dell'anno precedente, cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. Se, ad esempio, il datore di lavoro ha conguagliato correttamente tutti i redditi, le imposte e le addizionali, non c'è l'obbligo di presentare il 730. Tuttavia, potrebbe essere comunque opportuno farlo per recuperare le spese sostenute tramite detrazioni e deduzioni. Inoltre, l'eventuale assenza di sostituto d'imposta non preclude la presentazione del modello 730.
Chi lavora part-time ha diritto a detrazioni particolari?
Non esistono detrazioni specifiche per chi fa part-time. Infatti, le detrazioni da lavoro dipendente vengono calcolate in base al numero di giorni annui coperti dal contratto di assunzione, quindi non rileva che si faccia un part-time orizzontale o verticale, le giornate valgono comunque come intere.
