Mutui e prestiti: sospensione delle rate anche per gli esclusi dal Fondo di solidarietà
Firmato un nuovo accordo tra Abi e associazioni di consumatori: gli intestatari di mutui o prestiti avranno la possibilità dal 31 dicembre 2020 di richiedere la sospensione delle rate fino a 9 mesi anche nei casi esclusi dal Fondo di solidarietà mutui. Si può fare richiesta entro il 31 marzo 2021. Ecco chi può chiederla, quali banche hanno aderito e quali sono i requisiti necessari.
- contributo tecnico di
- Anna Vizzari
- di
- Roberto Usai

Dopo la possibilità di sospendere le rate dei mutui prima casa per chi sta attraversando un momento di difficoltà in seguito all'emergenza Covid-19, c’è anche la possibilità di ottenere una sospensione anche per chi ha sottoscritto un finanziamento e non rientra tra i parametri individuati dal Fondo Consap. Infatti, grazie a un nuovo Accordo (che segue quello di aprile 2020) siglato da Abi e 17 associazioni di consumatori, tra cui Altroconsumo, dal 31 dicembre 2020 è possibile richiedere la sospensione della quota capitale o dell'intera rata per massimo 9 mesi per i prestiti di qualsiasi tipo. Si tratta di una procedura standard che sarà applicata da tutte le banche e le finanziarie che hanno aderito all'accordo, l'elenco aggiornato è disponibile sul sito dell'Abi: avevano aderito 107 tra banche e gruppi bancari (tra queste anche grandi banche con Intesa San Paolo, Ubi Banca, UniCredit, MPS). E se non recederanno automaticamente saranno aderenti anche al nuovo. La condizione è che i finanziamenti siano stati erogati prima della conclusione dell’Accordo (siglato il 16 dicembre 2020). Le domande possono presentate fino al 31 marzo 2021.
Quali finanziamenti sono ammessi
Rientrano in questa possibilità tutti i mutui non coperti dal Fondo solidarietà mutui, quindi:
- Prestiti rateali erogati prima della conclusione dell’Accordo (quindi prima del 16 dicembre 2020) di qualsiasi tipo: rientrano tra questi perciò i prestiti finalizzati o personali e i prestiti di consolidamento. Sono escluse le cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento;
- Mutui ipotecari con ipoteca su immobili non di lusso erogati prima della conclusione dell’Accordo e non coperti dal Fondo solidarietà mutui. Rientrano tra questi perciò i mutui per l'acquisto di una seconda casa, quelli di consolidamento, di liquidità o di ristrutturazione; sono inoltre inclusi anche i mutui prima casa che non sono coperti dal Fondo Consap. Vale anche in caso di surroga e per prodotti accollati o cartolarizzati.
In quali casi è possibile sospendere le rate
La richiesta di sospensione può essere inviata a patto che massimo due anni prima si sia verificata una di queste condizioni:
- Perdita del rapporto di lavoro subordinato, sono esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- Perdita del lavoro basato su rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa;
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- Morte o condizioni di non autosufficienza;
- Per lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) e liberi professionisti iscritti a un albo o ordine professionale devono autocertificare di aver subito una riduzione di fatturato (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza Covid-19.
Quando non è possibile inviare la richiesta
In alcuni casi la sospensione non può essere richiesta. Sono esclusi i casi di:
- Cessioni del quinto e delegazioni di pagamento;
- Mutui ipotecari nel caso di ipoteche iscritte su immobili di lusso (quindi accatastati come A1, A8 e A9);
- Finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate non pagate o quelli per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso o sia stata avviata una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- Finanziamenti che hanno già fruito di agevolazioni pubbliche, la sospensione è però valida per i mutui che hanno usufruito della garanzia del Fondo prima casa;
- Finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione della quota capitale o dell’intera rata a causa del Covid 19 per un periodo pari o superiore a 9 mesi, anche quindi grazie al precedente Accordo siglato ad aprile 2020.
Quante rate possono essere sospese
La sospensione è prevista per un massimo di 9 mesi e riguarda la quota capitale delle rate del finanziamento oppure quella dell’intera rata. Ogni banca aderente potrà decidere se permettere entrambe le opzioni o solo una delle due (la cosa sarà pubblicizzata sul sito della banca aderente). Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante la sospensione il cliente dovrà continuare a pagare la quota interessi. Dopo la sospensione il piano di ammortamento del finanziamento riprende con un allungamento della durata pari al periodo di sospensione. Se invece si sospende l’intera rata, nel periodo di sospensione non si paga nulla. Dopo, il monte interessi accumulato (calcolato come prodotto tra il tasso di interesse del prestito o del mutuo sul capitale residuo del momento della sospensione) verrà spalmato sulle successive rate del prestito o del mutuo (senza l’applicazione di ulteriori interessi). Si potrà anche decidere con accordo tra le parti di rimborsare il monte interessi in un periodo più breve. La quota capitale non pagata sarà invece rimborsata successivamente con un allungamento del piano di ammortamento.
Come fare richiesta
La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2021 alla banca presso cui si ha il finanziamento, consegnando il modulo e allegando la documentazione che attesti il possesso dei requisiti, come per esempio la lettera di licenziamento o la certificazione del datore di lavoro che dimostri la riduzione o la sospensione dal lavoro. Il modulo deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del finanziamento e dai garanti: tenete conto che in questa fase di limitazione degli spostamenti è possibile per il richiedente firmare il modulo anche per conto degi altri. La richiesta può essere spedita anche con una semplice email, allegando la copia di un documento di identità valido. La sospensione può essere richiesta anche da chi in passato ha usufruito di altri periodi di sospensione, purché successivamente abbia ripreso a pagare regolamente le rate.Iinfine ricordiamo che per la sospensione non sono applicati commissioni e interessi di mora, a meno che il richiedente se ha sospeso la sola quota capitale non paghi la quota interessi o la paghi in ritardo. Segnaliamo anche che purtroppo in questo nuovo Accordo a differenza del precedente non è possibile sospendere finanziamenti che abbiano anche una sola rata non pagata al momento della richiesta.