Pacchetti turistici: più tutele per chi viaggia
Con la normativa entrata in vigore dal luglio 2018, il viaggiatore che acquista un pacchetto viaggio ha maggiori diritti e garanzie. Può, ad esempio, chiedere il risarcimento per qualsiasi danno per difetti di conformità del pacchetto acquistato o essere rimborsato da un fondo privato in caso di fallimento dell’agenzia di viaggi.

Più garanzia e trasparenza per chi acquista un pacchetto viaggio in agenzia o su internet. Dal primo di luglio 2018 è in vigore il decreto legislativo n. 62/18 che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea sui pacchetti turistici. Ecco di cosa si tratta.
Viaggiatore informato
La direttiva punta a dare al viaggiatore gli strumenti per fare una scelta consapevole, confrontare le offerte e conoscere i propri diritti in caso di problemi. Per questo introduce l'obbligo per agenzie, tour operator, siti e piattaforme di viaggi online di rendere visibile in modo chiaro i diritti e doveri del viaggiatore prima della stipula del contratto attraverso un modulo informativo standard.
In caso d'annullamento
La legge rafforza le tutele per chi ha comprato un pacchetto e non vuole o non può più partire. Il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale di quanto pagato se nel luogo di destinazione si sono verificate circostanze straordinarie come guerre, disastri naturali, attacchi terroristici che hanno un'incidenza sostanziale sul viaggio. Fuori da questi casi, se il viaggiatore rinuncia al viaggio dovrà pagare delle spese che devono essere "giustificate e adeguate" in base a quanto tempo prima si chiede di non partire. Anche il caso di un rincaro su un pacchetto superiore all'8% prima della partenza è possibile richiedere il rimborso. Inoltre è possibile trasferire il pacchetto a un'altra persona entro sette giorni dalla data di partenza.
Viaggio non conforme
Più responsabilità per il tour operator. Nella nuova disciplina, infatti, viene riconosciuta al viaggiatore la possibilità di avere una riduzione del prezzo o di richedere un indennizzo per i danni subiti in base al "difetto di conformità" del pacchetto. Se, per esempio, il viaggio prevede un'auto a noleggio e questa non viene fornita, il viaggiatore può chiedere il risarcimento del danno per non aver fatto il tour previsto. Il consumatore deve essere risarcito delle spese sostenute nel caso abbia rimediato personalmente al difetto. Nel caso del mancato noleggio dell'auto il viaggiatore può così prenotare un’auto personalmente e chiedere il rimborso per la spesa sostenuta. Infine un'ulteriore norma impone che sia l'organizzatore a sostenere il costo dell'alloggio, per un periodo non superiore a tre notti, in caso di circostanze straordinarie verificatesi sul luogo della vacanza non imputabili al tour operator, se non è possibile assicurare il rientro previsto come da contratto.
Se l'agenzia di viaggio fallisce
Se il tour operator o l’agenzia di viaggio sono insolventi o falliscono, il decreto legislativo 62/18, prevede che al consumatore debba essere garantito il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato in patria nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio.
La normativa vale anche per gli organizzatori extra europei che vendono pacchetti in uno degli stati della comunità europea.
Per far fronte a queste situazioni era nato il Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso il ministero dei Beni e Attività culturali a cui i viaggiatori potevano fare ricorso per ottenere il rimborso di quanto speso per le loro vacanze mai fatte. Questo fondo oggi non esiste più (è stato cancellato nel 2016), ma è stato sostituito da Fondi di garanzia “privati”, cioè costituiti dalle maggiori associazioni di categoria. I due principali sono:
- il Fondo di garanzia Astoi (Associazione dei maggiori tour operator), che copre i casi di insolvenza di tour operator che hanno aderito a questo fondo.
- il Fondo garanzia viaggi (Assoviaggi e Confesercenti), che copre i casi di insolvenza di tour operator e agenzie viaggi che hanno aderito al fondo.
Come inviare la richiesta al Fondo di garanzia
Per entrambi i Fondi “privati” per ottenere il rimborso bisogna inviare una richiesta. I moduli per fare la domanda sono scaricabili direttamente online dai siti dei Fondi. Bisogna, inoltre, allegare tutta la documentazione necessaria (per esempio: il contratto di acquisto del viaggio e le ricevute di pagamento del viaggio). Ogni Fondo può richiedere requisiti specifici per la presentazione dell’istanza. Il Fondo di Garanzia Astoi, per esempio, richiede che la domanda sia presentata dal primo giorno successivo alla data in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio ed entro 30 giorni da quella data. Prima di inviare la domanda, quindi, ti consigliamo di leggere bene le istruzioni presenti sul singolo Fondo di Garanzia.
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