L’Antitrust multa Wizz Air di 500mila euro per l’abbonamento “All You Can Fly”
La promessa di voli illimitati nascondeva limiti poco chiari. L’Antitrust sanziona Wizz Air e accoglie le osservazioni di Altroconsumo, che aveva chiesto di dichiarare nulle le clausole più penalizzanti per i consumatori.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato Wizz Air per un totale di 500mila euro, accusando la compagnia aerea ungherese di aver promosso l’abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” con informazioni lacunose e potenzialmente fuorvianti, oltre ad aver inserito nei contratti condizioni considerate vessatorie. Il provvedimento arriva dopo un’istruttoria durata diversi mesi, avviata anche a seguito delle segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori. Altroconsumo ha partecipato alla consultazione pubblica dell’Autorità per segnalare le criticità del servizio. Tra le altre cose, avevamo chiesto che le clausole vessatorie fossero dichiarate nulle in conformità al Codice del consumo. Cosa che è avvenuta con questo provvedimento.
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Torna all'inizioCosa prometteva l’abbonamento “All You Can Fly”
L’abbonamento “Wizz All You Can Fly”, lanciato nell’estate 2024, prometteva ai clienti la possibilità di volare a una tariffa fissa promozionale su tutte le rotte internazionali operate dal vettore per un anno intero a fronte di un pagamento iniziale di 599 euro (499 nella prima fase promozionale). Il claim “All You Can Fly”, utilizzato nelle campagne pubblicitarie, lasciava intendere un’offerta senza limiti, semplice e immediatamente fruibile. Secondo l’Antitrust, però, la realtà era più complessa di quanto comunicato agli utenti nelle prime fasi della campagna.
Torna all'inizioInformazioni mancanti e claim ingannevoli
Durante l’istruttoria l’Autorità ha accertato che la promozione dell’abbonamento “Wizz All You Can Fly” ometteva informazioni essenziali sulla reale fruizione del servizio. La finestra temporale per prenotare i singoli voli è uno degli aspetti più critici: nelle campagne si indicava la possibilità di “prenotare fino a tre giorni prima”, mentre in realtà l’acquisto era consentito solo tra 72 e 3 ore dal decollo, restringendo fortemente la possibilità di pianificare gli spostamenti. Allo stesso modo, non veniva chiarito che Wizz Air poteva limitare discrezionalmente il numero di posti destinati agli abbonati, indipendentemente dalla disponibilità residua su ciascun volo, e che i posti riservati agli utenti del servizio potevano essere contingentati in qualsiasi momento.
Non veniva spiegato con sufficiente trasparenza neppure il funzionamento della scelta dell’aeroporto di preferenza: l’utente era invitato a selezionarlo al momento della sottoscrizione, ma ciò non comportava alcuna garanzia sul reale utilizzo dello scalo indicato, potendo la compagnia modificare le rotte o l’operatività senza comunicazioni specifiche nella fase di promozione. Un ulteriore limite non evidenziato riguardava la tariffa applicata ai voli acquistabili con l’abbonamento, che era sempre la Basic: comprendeva soltanto un piccolo bagaglio a mano e non prevedeva alcun servizio accessorio. In più, nella fase iniziale dell’offerta l’aggiunta di servizi – come il bagaglio in stiva o il posto a scelta – non era neppure acquistabile contestualmente alla prenotazione, ma solo tramite un canale diverso.
Anche il prezzo “fisso” di 9,99 euro per ciascun volo era comunicato in modo incompleto: nelle condizioni contrattuali si indicava che l’importo potesse variare, ad esempio per effetto del tasso di cambio o di modifiche normative. Infine, la campagna commerciale parlava di “voli illimitati per un anno”, ma non menzionava in alcun modo che la compagnia potesse sospendere o interrompere il servizio in qualsiasi momento.
Torna all'inizioIl rischio di perdere l’abbonamento senza rimborso
L’istruttoria ha poi esaminato l’assenza di indicazioni chiare sulle conseguenze derivanti dal ripetuto no-show. Le condizioni contrattuali prevedevano che, in caso di mancata presentazione all’imbarco in più occasioni, Wizz Air potesse interrompere l’abbonamento senza alcun rimborso. Una regola diversa da quelle solitamente applicate nel trasporto aereo e che non era adeguatamente comunicata nei messaggi promozionali, nonostante potesse incidere in modo rilevante sulla durata e sul valore dell’abbonamento stesso.
Torna all'inizioLe clausole vessatorie
Accanto alle carenze informative, l’Antitrust ha esaminato le condizioni generali dell’abbonamento, riconoscendo la vessatorietà di alcune clausole previste nella versione originaria del contratto. Le disposizioni contestate attribuivano a Wizz Air un ampio potere di intervento unilaterale: la compagnia poteva modificare i termini del servizio, sospenderlo o interromperlo in tutto o in parte senza indicare i giustificati motivi alla base della decisione e senza prevedere adeguate tutele per il consumatore. La formulazione contrattuale ostacolava inoltre il diritto al rimborso pro quota e poneva limitazioni al diritto di recesso anche nei casi di sospensione del servizio, compresa l’ipotesi in cui l’aeroporto interessato fosse proprio quello scelto dall’utente come hub preferito.
Secondo l’Autorità, queste clausole creavano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, in violazione dell’articolo 33 del Codice del consumo. La possibilità riconosciuta alla compagnia di modificare o interrompere un servizio annuale senza una specifica e trasparente indicazione delle circostanze che avrebbero potuto giustificare tali scelte incideva direttamente sulle garanzie fondamentali degli abbonati. Per questa ragione l’Agcm ne ha dichiarato la vessatorietà, accogliendo le osservazioni avanzate anche da Altroconsumo durante la consultazione pubblica e disponendo l’obbligo per Wizz Air di pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito per informare correttamente i consumatori, oltre, chiaramente, al divieto di reiterazione delle pratiche scorrette.
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