Spese detraibili e deducibili per i familiari a carico

Dichiarare i figli, il coniuge o un familiare a carico fiscalmente comporta non solo la percezione delle detrazioni relative, ma anche l’opportunità di recuperare diverse spese sostenute da o per loro che altrimenti verrebbero perse.
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Dichiarando a proprio carico un familiare, si ottengono le relative detrazioni ma si possono recuperare anche alcune spese che lo riguardano, sotto forma di detrazioni o deduzioni dal reddito:
- spese sanitarie;
- acquisto veicoli per disabili;
- acquisto cane guida per non vedenti;
- acquisto di ausili per alunni con DSA (disturbo specifico dell'apprendimento);
- interessi passivi sul mutuo (solo per il coniuge e l'unito civilmente);
- spese di istruzione;
- spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto;
- spese per addetti all’assistenza personale;
- spese per attività sportive dei ragazzi;
- spese per attività musicali dei ragazzi;
- spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede;
- contributi per riscatto della laurea;
- spese per rette di asili nido;
- assicurazioni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
- contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali.
Dove inserire le adozioni internazionali nel 730
Nel quadro E, tra le spese deducibili, si indica al rigo E26 la spesa sostenuta dai genitori per le procedure di adozione internazionale. A colonna 1 indicare il codice 21 e a colonna 2 la spesa sostenuta.
In particolare sono deducibili dal reddito il 50% delle spese sostenute dai genitori per l'adozione di minorenni stranieri. Queste spese devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Sono deducibili le spese sostenute nell’anno, a prescindere dalla conclusione effettiva dell’adozione, tra cui quelle per l’assistenza che i genitori hanno ricevuto, per la legalizzazione o la traduzione dei documenti, per la richiesta di visti, per i viaggi e il soggiorno all’estero, per l’eventuale quota associativa se la procedura è stata curata da enti e le altre spese documentate per l'adozione del minore.
Come dichiarare l'assegno di mantenimento
Nel quadro E tra le spese deducibili, si indicano al rigo E22 i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Indicare a colonna 1 il codice fiscale del coniuge e a colonna 2 l'importo.
In particolare:
- se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli e non ne viene specificato l’importo, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli. Pertanto sarà deducibile esclusivamente la metà dell’importo erogato;
- le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge. Non si possono quindi dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento;
- è deducibile anche il cosiddetto “contributo casa”, cioè le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato. La quantificazione del “contributo casa”, se non è stato stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Il coniuge che percepisce tali somme le deve inserire nella dichiarazione dei redditi e deve versare le relative imposte.
Non sono deducibili:
- gli assegni versati per i figli;
- l’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito perché si considera come il versamento in un'unica soluzione;
- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
Per poter dedurre tali importi, occorre conservare la sentenza di separazione o divorzio e i bonifici o le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati ed eventualmente il contratto d’affitto o altra documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, insieme alla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
Spese detraibili e deducibili variano in base a chi dichiara di aver il figlio a carico:
- se i due genitori dichiarano il proprio figlio a carico al 50% non sono obbligati a dividersi a metà le detrazioni per le spese sostenute per lui, (quali quelle mediche, scolastiche, universitarie ecc…);
- se un solo genitore dichiara a proprio carico il figlio, dovrà necessariamente attribuirsi tutte le sue spese.
Quando si opta per una suddivisione diversa dal 50% è necessario annotarla sulla documentazione di spesa (fattura o scontrino) in questo modo, se si consegna la documentazione a terzi per la compilazione del 730 questi saranno in grado di indicare la scelta correttamente, viceversa, in caso di 730 precompilato, in caso di controllo si è in grado di documentare quanto inserito.
Quando è prevista una franchigia è bene fare un paio di conti per capire cosa conviene fare.
Facciamo un esempio per le spese mediche che hanno una franchigia indetraibile di 129,11 euro. Se la mamma ha sostenuto 500 euro di spese mediche per sé e il papà invece ha solo una fattura a lui intestata di 50 euro, le spese del figlio è meglio attribuirle tutte alla mamma. Infatti il papà essendo sotto la franchigia non recupera le proprie spese e, attribuendogli quelle del figlio, perderebbe la parte di queste fino a concorrenza della franchigia. In pratica, nel complesso la famiglia ci perde.
Viceversa, quando è prevista una deduzione della spesa, è bene attribuirla al genitore che ha il reddito più alto, perché recupera una percentuale maggiore di imposte. Ad esempio, dedurre una spesa di 1.000 euro da un reddito di 35.000 euro significa recuperare 350 euro, dedurla da un reddito di 25.000 euro permette di recuperare solo 230 euro.
Nel 730 semplificato, le spese detraibili e deducibili sono indicate nel dettaglio, basta cliccare sulla “matitina in campo blu” a fianco di ogni spesa per accedere a tutte le informazioni e, nel caso, modificarle.
In particolare, per ogni singola spesa è possibile optare o meno per il suo utilizzo nel 730. Ad esempio, accedendo al riepilogo delle spese sostenute per i figli, che vengono imputate di default al 50% tra i genitori, è possibile scegliere una percentuale differente di spartizione per ognuna di esse. Nello stesso modo è possibile modificare quanto risulta come rimborso dell’assicurazione medica, correggendo l’importo se ci risulta differente oppure scegliendo di non utilizzare la spesa e indicare, nella scheda di dettaglio di ogni singola spesa il rimborso ottenuto.
Purtroppo, in caso di difficoltà nell’incrociare i dati riportati nel 730 semplificato con quanto in nostro possesso, la scelta di utilizzare il 730 precompilato potrebbe risultare più semplice.
Vista la necessità di pagare con strumenti tracciabili, la spesa si considera sostenuta dal contribuente al quale è intestata la fattura o lo scontrino, non rileva l’esecutore materiale del pagamento, che può esse fatto anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad altri soggetti, anche non fiscalmente a carico, è importante però dimostrare che la spesa viene sostenuta dall'intestatario della spesa, anche tramite auto certificazione o per cointestazione del conto d'appoggio dello strumento di pagamento utilizzato.
Facciamo un esempio:
Può succedere che il figlio che accompagna un genitore ad una visita utilizzi la propria carta di credito per pagare, ma la fattura sia intestata correttamente al genitore, per non far perdere a quest'ultimo la detraibilità della spesa, occorre una dichiarazione del genitore che riferisce di aver rimborsato il figlio in contanti o l'indicazione in fattura che il pagamento è stato fatto con mezzi tracciabili.
Le detrazioni per i familiari a carico vengono calcolate con formule matematiche che considerano:
- il livello di parentela che lega dichiarante e familiare
- il reddito del dichiarante
- il periodo di tempo durante l'anno per il quale è durata la condizione di familiare a carico
In particolare, il reddito considerato per il calcolo è al netto dell’eventuale deduzione per l’abitazione principale e le sue pertinenze, cui però si sommano anche i redditi da locazione su cui si paga la cedolare seccai.
I mesi di spettanza della detrazione vengono considerati per intero anche se la condizione è verificata per un giorno solo nel mese, ad esempio in caso di matrimoni o decessi. Invece, al superamento del limite di reddito di 2.850,41 euro (o 4.000 per i figli dai 21 fino a 24 anni) la detrazione non spetta in alcun modo, nemmeno in parte.
Attenzione! Nell'utilizzo delle formule indicate nei paragrafi seguenti, ogni volta che viene calcolato un quoziente si considerano le prime 4 cifre decimali tronche: così se il risultato fosse 0,56789, nella formula successiva si considererebbe 0,5678.
La detrazione per i figli a carico
Per i figli, dalla nascita al compimento dei 21 anni (o oltre se disabili) spetta l'assegno unico universale, al superamento del limite di età si possono percepire le detrazioni che, per lavoratori e pensionati vengono indicate direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione.
Il Fisco sconta 950 euro per ogni figlio maggiore di 21 anni, se il figlio è portatore di handicap si continua a percepire l'assegno unico universale.
La detrazione, deve essere rapportata al numero di mesi in cui il figlio è stato a carico e alla percentuale di spettanza. Per determinare l’ammontare della detrazione che spetta si calcola:
Incremento = (numero di figli a carico - 1) x 15.000
Quoziente = [(95.000 + Incremento) - Reddito complessivo] / (95.000 + Incremento)
Se il Quoziente è compreso tra zero e uno, si sommano le detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun figlio e si calcola la detrazione spettante:
Detrazione spettante = Totale Detrazioni Teoriche x Quoziente
Un esempio di calcolo della detrazione per i figli
Mario Rossi ha un solo figlio a carico di 23 anni al 50% per tutto l’anno. Di conseguenza la detrazione teorica sarà:
Detrazione teorica = 950 x 50% = 450
Ipotizzando che Mario abbia un reddito complessivo di 30.000 euro e 1.000 euro di deduzione per l'abitazione principale perché non ha versato l'Imu:
Reddito Netto = 30.000 - 1.000 = 29.000
Incremento = (1 - 1) x 15.000 = 0
Quoziente = (95.000 - 29.000) / 95.000 = 0,6947
Detrazione spettante = 450 x 0,6947 = 312,62
La detrazione per il coniuge a carico
Le detrazioni spettanti per la dichiarazione del coniuge a carico variano in base al reddito complessivo del coniuge dichiarante.
Se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro, la detrazione per il coniuge si calcola con la seguente formula:
Detrazione spettante = [800 - (110 x reddito complessivo)] / 15.000
La detrazione deve esser rapportata ai mesi per cui il coniuge viene dichiarato a carico.
Se il reddito è compreso tra 15.000 e 40.000 euro, la detrazione, invece, si calcola così:
Detrazione spettante = 690 x mesi a carico/12
Calcolata la detrazione, se il reddito è compreso tra 29.000 e 35.200 euro, alla detrazione si sommano
importi fissi che non dipendono dai mesi per cui hai dichiarato il coniuge a carico.
Ulteriore detrazione per coniuge a carico | |
---|---|
Reddito in euro | Maggiorazione spettante in euro |
Da 29.000 a 29.200 | 10 |
Da 29.200 a 34.700 | 20 |
Da 34.700 a 35.000 | 30 |
Da 35.000 a 35.100 | 20 |
Da 35.100 a 35.200 | 10 |
Se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000 euro, la formula per il calcolo è:
Detrazione spettante = [690 x (80.000 - reddito complessivo)] / 40.000
Se il reddito supera gli 80.000 euro, il Fisco non riconosce alcuna detrazione per il coniuge che hai dichiarato a tuo carico.
Un esempio di calcolo della detrazione per il coniuge
Mario si è sposato con Maria a settembre, poiché lei non possiede redditi lui la può dichiarare a suo carico per 4 mesi. Ipotizziamo che Mario possegga un reddito di 30.000 euro: detrazione spettante: 690 x 4 / 12 = 230 euro cui si somma l’ulteriore detrazione di 20 euro per un totale di 250 euro annui.
La detrazione per gli altri familiari
La detrazione teorica prevista per gli altri familiari è di 750 euro. Questa detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto.
Le detrazioni per familiari a carico devono essere rapportate ai mesi per cui si dichiara a carico il familiare.
Quindi, per individuare la detrazione spettante, si calcola:
Quoziente = (80.000 - Reddito complessivo) / 80.000
La detrazione spettante è:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente