Ecobonus: la guida completa alle detrazioni nel 730

- di
- Luca Cartapatti
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta
I lavori che possono essere detratti sono molti e le percentuali di detrazione sono elevate. Ecco tutte le informazioni.
Documenti da conservare
Per tutte le tipologie di spesa detraibile devi conservare:
- stampa originale della scheda descrittiva riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea;
- l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato insieme al computo metrico se il lavoro è iniziato dopo il 6 ottobre 2020;
- la scheda tecnica dei prodotti installati;
- stampa dell'e-mail inviata da Enea contenente il codice CPID a garanzia del corretto invio della documentazione;
- le fatture;
- i bonifici bancari o postali parlanti;
- altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni ecc.);
- l’autocertificazione in cui dichiari di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;
- eventuale copia della comunicazione della prosecuzione lavori;
- se i lavori sono stati sostenuti dall’affittuario o dal comodatario, copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
- in caso di vendita dell’immobile oggetto dell’intervento, copia dell’atto di cessione se si mantiene la detrazione e non la si passa all’acquirente;
- in caso di successione dell’immobile, l’autocertificazione che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta;
- per le spese sulle parti comuni, la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
- per gli interventi strutturali, tutti gli elaborati progettuali presentati alle amministrazioni competenti, firmati da Tecnico abilitato e iscritto all’albo.
L'alternativa con il 110%
Gli interventi ammessi alla detrazione per risparmio energetico in molti casi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie o quelle che danno diritto alla detrazione del 110%. Tuttavia, per lo stesso intervento non è possibile fruire di più detrazioni, che sono alternative tra loro.
Allo stesso modo queste detrazioni non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati.
In caso di interventi che danno diritto al superbonus del 110%, svolti congiuntamente ad altri interventi che beneficiano dell'ecobonus con percentuali ridotte, è possibile estendere la detrazione del 110% anche a questi ultimi, nel rispetto dei limiti di spesa massimi consentiti per gli stessi.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 16 febbraio 2023, a determinate condizioni, al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo, su quanto devi pagare al fornitore fino al limite della spesa da sostenere, che recupera l’importo sottoforma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito.
In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure definite dall’Agenzia delle entrate.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.