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Luce e gas, la comunicazione degli aumenti in bolletta: cosa cambia dal 2025

Dal 1° gennaio i fornitori dovranno seguire precise procedure per informare gli utenti delle variazioni di prezzo: preavvisi non inferiori ai tre mesi per gli aumenti, comunicazioni dedicate, via posta o email e, nel caso di contestazioni, spetterà al gestore dimostrare di aver informato correttamente.

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28 novembre 2024
mano che scrive, carrello spesa, soldi e calcolatrice

Le nuove regole sui contratti di luce e gas recentemente approvate da Arera, e in vigore dal 1° gennaio 2025, puntano a migliorare la consapevolezza degli utenti rispetto ai costi pagati in bolletta. In particolare, si prevede che i fornitori seguano precise procedure nel comunicare eventuali cambi di prezzo.

Le informazioni per gli utenti: le novità in arrivo

Nei prossimi mesi vedremo se queste nuove regole (contenute nella delibera 395/2024/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) daranno l’effetto sperato. Essere consapevoli di quanto si sta pagando è fondamentale per eventualmente decidere di cambiare fornitore. Nel frattempo vediamo nel dettaglio le novità previste sul fronte della comunicazione da parte dei provider. 

I tempi del preavviso 

Gli aumenti (sia nel caso di variazioni unilaterali da parte del gestore che di rinnovi) dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a tre mesi dalla loro entrata in vigore. Il preavviso può essere anche di un solo mese, se il prezzo applicato al cliente si riduce.

Ricordiamo la differenza tra variazione unilaterale e rinnovo (a cui si applicano questi tempi) ed evoluzioni automatiche di prezzo (a cui invece non si applicano).

  • Variazione unilaterale: supponiamo di aver sottoscritto un contratto con delle condizioni economiche valide per dodici mesi. Se alla fine del quarto mese di fornitura il nostro provider ci comunica una variazione di prezzo, dovuta a mutate condizioni di mercato, siamo di fronte al classico esempio di variazione unilaterale.
  • Rinnovo: è una situazione tipica dei mercati di luce e gas: generalmente i fornitori propongono offerte che hanno condizioni economiche valide per un periodo definito, di solito dodici mesi. Entro 90 giorni dalla scadenza delle condizioni economiche sottoscritte, sarà inviata una comunicazione di aggiornamento dei prezzi, che è appunto il rinnovo.
  • Evoluzioni automatiche di prezzo: molti fornitori del mercato libero di luce e gas (soprattutto nei contratti che prevedono un prezzo fisso per i primi dodici mesi) specificano il tipo di prezzo applicato a partire dal tredicesimo mese già al momento della sottoscrizione. In sostanza il cliente, quando firma il contratto, è già informato rispetto a cosa succederà al prezzo al termine del primo periodo di fornitura. In questi casi quindi le variazioni sono già decise “in automatico” e, per questo, non sono previsti altri preavvisi entro certi termini.

Il tipo di comunicazione

La comunicazione relativa alla variazione di prezzo dovrà essere inviata su un "supporto durevole", ad esempio una lettera tramite posta o un file inviato per posta elettronica. In questo caso l’oggetto della email deve coincidere con quello della comunicazione relativa alla variazione di prezzo, in modo che il cliente si renda subito conto del contenuto del messaggio e non lo tralasci frettolosamente.

Se la variazione consiste in un aumento dei prezzi, si dovrà trattare di una comunicazione dedicata solo a questo che, quindi, non potrà essere inserita all’interno di quanto riceviamo con la bolletta o in un contenuto riguardante anche altro.

Nel caso di variazioni comunicate in ritardo

Se la variazione è comunicata in ritardo, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, pari a 30 euro. Non solo: se i cambiamenti delle condizioni contrattuali o i rinnovi con aumento del prezzo non verranno comunicati nei tempi e nei modi previsti, non potranno essere applicati e la fornitura continuerà alle condizioni precedenti.

Nel caso di contestazioni

Succede spesso che i clienti reclamino con il proprio fornitore sostenendo di non aver ricevuto nessuna comunicazione relativa agli aumenti dei prezzi (come avvenuto nel caso di Enel). L’Arera ha ora stabilito che è il venditore, non l’utente, a dover provare di aver inviato e recapitato le comunicazioni.