Donazioni: come recuperarle nel 730
ONG, Onlus, istituti scolastici, associazioni o a popolazioni colpite da calamità, come terremoti o alluvioni, scopri quali donazioni puoi portare in detrazione o deduzione nel modello 730, con esempi pratici, limiti aggiornati e istruzioni per compilarlo correttamente. Una guida chiara per ottimizzare la dichiarazione dei redditi aiutando gli altri.

In questo articolo
- Dove vanno inserite le donazioni alle ONLUS
- Onlus: detrazione o deduzione?
- Donazioni alle ONG
- Donazioni a istituti scolastici
- Donazioni alle associazioni sportive dilettantistiche
- Donazioni alle popolazioni colpite da calamità naturali
- Donazioni a favore di organizzazioni di volontariato
- I documenti da conservare per le donazioni
Le donazioni a favore di enti del Terzo Settore non solo sostengono cause importanti, ma offrono anche vantaggi fiscali significativi. In questa guida, vediamo come beneficiare delle detrazioni o deduzioni previste per le erogazioni liberali nel modello 730, quali enti sono coinvolti, i limiti e le percentuali applicabili, nonché le modalità corrette per indicare queste spese nella dichiarazione dei redditi. Approfondiremo inoltre le differenze tra detrazione e deduzione, per capire come scegliere l'opzione più vantaggiosa per la propria situazione.
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Le donazioni alle ONLUS possono essere alternativamente detratte o dedotte nella dichiarazione dei redditi. In base alla propria situazione reddituale può convenire una o l'altra opzione. Se ci si affida a un CAF o a un professionista, questi dovrebbero fare in automatico il calcolo di convenienza, viceversa nel caso del precompilato è bene prestare attenzione a dove vengono inserite all'interno del quadro E per esser certi di massimizzare il rimborso. L’elenco delle ONLUS regolarmente iscritte nei registri ufficiali si trova nel sito dell’Agenzia delle entrate.
A seconda della scelta fatta si deve indicare il rigo corrispondente del quadro E in particolare bisogna compilare:
- il rigo da E8 a E10 col codice 61, le donazioni a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per detrarre il 26% di quanto versato, per un massimo di 30.000 euro. Per la verifica di questo limite bisogna considerare e anche quanto donato alle popolazioni colpite da calamità e indicate con il codice 20;
; - il rigo da E8 a E10 col codice 71, le donazioni a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e degli altri enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), per detrarre il 30% di quanto versato, per un massimo di 30.000 euro;
- il rigo E36, le donazioni a favore di ONLUS, di organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), per dedurre la spesa nel limite del 10% del reddito dichiarato.
- il rigo E26 col codice 7 come donazioni alle ONG se queste hanno la doppia denominazione ONLUS/ONG. In questo caso si possono dedurre interamente.
Per questo tipo di spesa si deve scegliere quale agevolazione utilizzare. Se ci si affida a un CAF o a un professionista, il calcolo di convenienza viene fatto direttamente da questi per permettere la scelta migliore. In linea generale più il reddito è alto, più sono convenienti le deduzioni dal reddito, perché si recupera la propria aliquota marginale. Ad esempio, con un reddito lordo di 40.000 euro per scegliere se detrarre o dedurre 1.000 euro di donazioni a una ONLUS, basta considerare che con la detrazione si recupera al massimo 300 euro (scegliendo il codice 71 nei righi da E8 a E10), con la deduzione invece si ottengono 350 euro. Lo stesso discorso vale per i redditi del nucleo familiare: in caso di deduzione conviene sempre intestare la fattura al componente della famiglia che ha il reddito più alto, così da recuperare una cifra maggiore.
Le donazioni alla ONG possono essere dedotte fino a un massimo del 2% del reddito imponibile e vanno indicate al rigo E26 codice 7.
I versamenti devono essere effettuati a favore di ONG che operano in paesi in via di sviluppo. L’elenco aggiornato è consultabile on line sul sito www.esteri.it.
Le donazioni agli istituti scolastici sono detraibili, quindi si recupera il 19% delle somme versate in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, in favore delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25 gennaio 2008 e degli ITS Academy. Vanno indicate nel quadro E, rigo da E8 a E10 codice 31, inserendo anche le somme riportate con il codice 31 nella Certificazione Unica.
Condizioni per la detrazione
Sono detraibili le donazioni che non derivano da delibera scolastica, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Chi ha effettuato la donazione non può far parte del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche, a meno che la donazione sia d'importo inferiore a 2.000 euro annui.
La detrazione non è cumulabile con quelle previste per la frequenza scolastica e con il credito d'imposta "school bonus". Tuttavia, la non cumulabilità è per singolo studente quindi, ad esempio, in caso di due figli se per uno si decide di non detrarre le spese relative alla frequenza scolastica, per l'altro si può optare per detrarre la donazione.
E' possibile detrarre il 19% delle donazioni versate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un versamento massimo annuo di 1.500 euro. Si indicano nel quadro E, rigo da E8 a E10 codice 21, riportando anche le somme indicate con il codice 21 nella Certificazione Unica.
Condizioni per la detrazione
I versamenti devono essere effettuati a favore della società/associazione sportiva dilettantistica che deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni si intendono il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva e qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciutoda uno degli Organismi citati.
Le donazioni fatte in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o da eventi straordinari avvenuti anche in Stati esteri, sono detraibili e si recupera il 19% della donazione per un versamento massimo di 2.065,83 euro. Si indicano nel quadro E, rigo da E8 a E10 codice 20, inserendo anche le somme riportate con il codice 20 nella Certificazione Unica
Condizioni per la detrazione
I versamenti devono essere effettuati a favore di:
- ONLUS;
- ·organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e che tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali;
- enti non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
Le donazioni ad organizzazioni di volontariato sono detraibili al 35% per un versamento massimo di 30.000 euro e vanno indicate nel quadro E, rigo da E8 a E10 codice 76, inserendo anche le somme riportate con il codice 76 nella Certificazione Unica.
Qualsiasi donazione, per esser detraibile o deducibile, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Non sono in nessun caso concessi i contanti. Generalmente il rendiconto delleel donazioni viene emesso annualmente dall'ente che le ha ricevute e viene indicato il mezzo di pagamento utilizzato per effettuare la donazione. Vanno quindi conservati i rendiconti o qualsiasi altro documento che possa comprovare la natura giuridica dell’Ente per il quale si è fatta la donazione, l’importo donato e il mezzo di pagamento utilizzato.
Domande frequenti
Non ho ricevuto il rendiconto dell'Ente, come inserisco la donazione nel 730?
Se l'ente che ha ricevuto la donazione non ha emesso il rendiconto annuale, è necessario recuperare le ricevute del versamento in cui risulti la modalità di pagamento utilizzata. Solo per i versamenti fatti con carta di credito basta l’estratto conto della stessa. Inoltre, è necessario conservare la documentazione che prova la forma societaria dell'ente, per farlo generalmente basta consultare il sito dell'ente stesso.
Posso detrarre le raccolte fondi fatte dalla mia azienda?
La detrazione/deduzione per le donazioni è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuove un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad un ente del terzo settore. In questo caso il sostituto d’imposta si assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione e lo indicherà nella CU così che il dipendente possa indicarle nel 730.
Non sono invece recuperabili le somme erogate a raccolte fondi promosse da società private che poi destinano la somma raccolta a un ente tra quelli visti in precedenza. In questo caso, infatti, la donazione del contribuente è fatta tramite un intermediario e per questo non viene accettata dal Fisco.
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