Fondo pensione deducibile nel 730: quanto si recupera e dove inserirlo
Il fondo pensione rappresenta uno strumento di risparmio previdenziale che consente di beneficiare anche di vantaggi fiscali. Vediamo nel dettaglio quali contributi sono deducibili, quanto si può effettivamente recuperare nel modello 730 e dove inserire correttamente i dati, valutando anche gli effetti fiscali in caso di anticipi, riscatti o liquidazioni.

La dichiarazione dei redditi è un momento cruciale per sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali previste per i versamenti ai fondi pensione. I versamenti effettuati possono infatti ridurre il reddito imponibile, con un risparmio concreto sulle imposte da pagare e un incremento della pensione quando sarà il momento di andarci.
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Sono deducibili dal reddito complessivo sia i contributi versati alle forme pensionistiche complementari relative al contratto collettivo di appartenenza sia quelli versati alle forme pensionistiche individuali e i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea o in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Il limite di deducibilità di 5.164,57 euro è riferito ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti in busta paga e ai contributi versati direttamente dal contribuente oltre a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico. In caso di versamenti di importo inferiore l'importo residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato nei periodi di imposta successivi. Questi contributi, alle stesse condizioni e limiti, sono deducibili anche da coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile.
Nel caso in cui si sia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, bisogna compilare più di un rigo. Se invece, oltre alla CU, si presenta anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza indicare se questo contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, bisogna annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che il contributo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.
Se non sono stati dedotti in tutto o in parte i contributi versati, occorre comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento l’importo non dedotto.
Contributi a deducibilità ordinaria
I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili complessivamente nel limite di 5.164,57 euro.
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.
Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, hanno un limite di deducibilità maggiorato a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi. Il limite annuo è pari a 5.164,57 euro incrementati di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementato di un importo massimo di 2.582,29 euro.
Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Per gli iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è possibile dedurre interamente i contributi versati.
In caso di contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre integralmente dal reddito complessivo i contributi versati al fondo in squilibrio finanziario, mentre il limite per i versamenti fatti al fondo non in squilibrio finanziario è pari alla differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario.
Il vantaggio fiscale dei fondi pensione risiede nella deducibilità dei contributi, che riduce il reddito imponibile e quindi l’ammontare dell’imposta Irpef da versare.
Prima di tutto è importante chiarire che si parla di deduzione dal reddito imponibile e non di detrazione sull’imposta lorda: la differenza è sostanziale. La deduzione, infatti, incide sulla base imponibile, riducendo il totale su cui viene calcolata l’imposta, e quindi genera un risparmio proporzionale all’aliquota Irpef applicata. In pratica, maggiore è il reddito e maggiore sarà il rimborso con la dichiarazione dei redditi.
Limite massimo deducibile:
Il tetto massimo annuale di deducibilità per ogni contribuente è pari a 5.164,57 euro. Questo valore si applica per l’intero complesso di versamenti, sia per il proprio fondo sia per eventuali contributi versati per familiari a carico.
Il beneficio fiscale effettivo, come abbiamo detto, dipende dalla propria aliquota Irpef.
Facciamo un esempio. Con un’aliquota del 35%, il risparmio potenziale, versando i 5164 euro, potrebbe essere pari a circa 1.808 euro l’anno. Lo stesso versamento per chi ha un reddito che viene tassato con l’aliquota del 43% perché guadagna più di 50 mila euro lordi annui produrrà un rimborso di 2.221 euro.
È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico per la parte non dedotta direttamente da loro. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il suo reddito complessivo non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
Per beneficiare della deduzione è fondamentale indicare correttamente i dati relativi ai contributi versati nel modello 730. Il quadro di riferimento è il Quadro E, nella sezione dedicata agli oneri deducibili.
Il contribuente deve compilare i righi da E27 a E30 a seconda della tipologia di versamento. È fondamentale conservare la corretta documentazione. Per i contributi per forme pensionistiche complementari e individuali versati dal contribuente per sé stesso, bisogna conservare:
- il modello di Certificazione Unica se sono stati versati ad esempio conferendo mensilmente il TFR;
- la ricevuta di versamento dei contributi.
Per i contributi per forme pensionistiche complementari e individuali versati dal contribuente per i familiari a carico, bisogna conservare:
- il modello 730-3, in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo, se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi;
- l’autocertificazione del familiare a carico che la spesa non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto in parte, la ricevuta di versamento dei contributi e il modello di Certificazione Unica, se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi.
Le agevolazioni fiscali previste per i fondi pensione non si applicano indistintamente a tutte le operazioni. In caso di anticipi, riscatti o liquidazioni, entra in gioco un diverso regime fiscale che varia in base alla causa dell’anticipo e agli anni di permanenza nel fondo.
In generale, questi redditi sono assoggettati a tassazione separata, con aliquote agevolate che tengono conto degli anni di partecipazione al fondo. In caso di liquidazione alla pensione, l’importo può essere tassato con aliquote ridotte e agevolazioni che aumentano con il numero di anni di adesione.