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Superbonus: con il decreto Omnibus arriva la proroga per le villette

L'accesso al Superbonus 110% è ancora possibile fino al 31 dicembre solo per le villette che hanno eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Lo annuncia il Governo con il decreto Omnibus discusso nell'ultimo Consiglio dei Ministri e che verrà approvato nei prossimi mesi. Ecco tutte le novità in arrivo.

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08 agosto 2023
Ristrutturazione villetta

Dopo il decreto blocca cessione dei crediti emanato lo scorso febbraio, il Governo rimette mano al Superbonus, ma questa volta le notizie sono positive. Infatti, grazie al decreto Omnibus è stato prorogato a tutto il 2023 il superbonus al 110% per le villette. Attenzione, la proroga vale solo per chi ha completato il 30% dei lavori entro lo scorso 30 novembre 2022. La novità fa parte di una serie di provvedimenti inseriti all’interno di un documento che, grazie all’eterogeneità di quel che comprende è stato giustamente chiamato “Omnibus”.

Cosa cambia nel decreto Omnibus

Uno dei temi caldi è sempre stato è quello della scadenza per le unità unifamiliari per usufruire ancora in misura piena del Superbonus 110%. Vista la situazione in cui vertono diversi cantieri aperti per le unità unifamiliari, è stato prorogato il termine al 31 dicembre 2023, facendolo slittare quindi di ancora 3 mesi, sempre mantenendo il vincolo di aver realizzato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Le altre scadenze del 2023

Con il decreto che ha previsto lo stop alla cessione dei crediti, sono state stabilite una serie di novità importanti che toccano i vari ambiti delle ristrutturazioni edilizie con detrazioni maggiorate. Infatti è stato prorogato del termine per la comunicazione della cessione del credito. Infatti, il 31 marzo è scaduto il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei crediti fatta nel corso del 2022. Si tratta della comunicazione che chi cede e chi acquista il credito devono presentare al Fisco per formalizzare il passaggio della detrazione.

Attualmente, vista la situazione intricata, causata dall’affastellarsi di norme, gli attori coinvolti sono in difficoltà nel rispettare la scadenza. Per questo motivo è stato prorogato il termine di questo adempimento al 30 novembre 2023. Facciamo attenzione però, non è una proroga vera e propria, perché in caso di mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2023 si paga una sanzione di 250 euro. Si tratta di quella che in gergo tecnico viene definita come “remissione in bonis”, in pratica non si perde il diritto alla cessione del credito ma si paga una multa per aver comunicato la scelta in ritardo. Inoltre, questa opzione è permessa solo se il contratto di cessione dei crediti 2022 non si è ancora concluso al 31 marzo 2023 e la cessione è fatta nei confronti di banche e finanziarie.

Rateazioni a 10 anni

Uno dei problemi dell’aver introdotto il blocco alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura è quello di lasciare solo la via della detrazione in dichiarazione, questo, in molti casi crea problemi di capienza fiscale. Infatti, in caso di detrazioni di importi ingenti, non tutti pagano tasse sufficienti per recuperarle, per questo motivo, viene introdotta la possibilità di spalmare la detrazione su più anni, passando per il superbonus al 90% dagli attuali 4 anni fino ai 10 anni. In pratica, per le spese sostenute nel corso del 2022 è possibile decidere di detrarre il superbonus in 10 rate annuali. Attenzione però, l’opzione è irrevocabile e dovrà esser esercitata a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 sui redditi 2023. Per farlo, non bisogna indicare la detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2022 che si presenta quest’anno.

Lo sconto in fattura per i disabili

Nel caso particolare di interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche che prevede la detrazione del 75% della spesa sostenuta, i disabili possono continuare a chiedere lo sconto in fattura dal proprio fornitore, ma non si sa come questi possano poi utilizzare il credito d’imposta ottenuto.

Sismabonus e cessione

La cessione del credito rimane un’opzione anche per chi al 17 febbraio ha presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione. L’unico limite è che l’immobile oggetto dell’intervento per il quale si utilizza il sismabonus (o l’ecobonus abbinato al sismabonus) sia in una delle zone sismiche di categoria 1, 2 o 3.

Sconto in fattura e cessione del credito rimangono anche per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici a partire dallo scorso 1° aprile 2009 dov’è stato decretato lo stato di emergenza e per quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2020 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora possibili per gli IACP, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le ONLUS.

Il salva caldaie e infissi

Un altro problema, da noi ampiamente sollevato, sembra trovare una soluzione nella nuova stesura del decreto che prevede la possibilità di utilizzare ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti quei lavori che, benché non ancora iniziati il 16 febbraio erano già stati programmati, anche con il pagamento di acconti. Parliamo di quei lavori come la sostituzione di caldaie, infissi o pompe di calore che normalmente alla stipula del contratto prevedono il versamento di un acconto che permette al fornitore di acquistare i materiali e installarli successivamente in edilizia libera, senza che sia necessaria l’apertura di una cila o di un cantiere di più giornate lavorative. 

In questi casi, il decreto prevede che al 16 febbraio sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. La prova dell’accordo può avvenire tramite l’avvenuto versamento di acconti oppure da un’autocertificazione presentata sia dal cliente che dal fornitore.

Bonus casa e cessione

Le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, sia per privati che per condomini non vengono salvati dal decreto. Tuttavia, solo per chi realizza box o posti auto pertinenziali oppure acquista una casa ristrutturata da un’impresa, la cessione del credito è possibile se al 16 febbraio 2023 risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.