Bonus edilizi, come compilare il 730 con le detrazioni
PRONTO TASSE Bonus edilizi, come compilare il 730 con le detrazioni

Chi ha diritto alla detrazione per il bonus casa

17 febbraio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
trapano
17 febbraio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

La detrazione spetta ai proprietari o ai nudi proprietari, a chi possiede un diritto reale di godimento dell'immobile oggetto dell'intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ai locatari (affittuari) o comodatari.

L’agevolazione in generale spetta ai:

  • proprietari e nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • locatari o comodatari (previo consenso del proprietario);
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali e soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

La spesa massima detraibile è di 96.000 euro a immobile, da dividere tra gli aventi diritto. 

Familiari e conviventi

La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture. Se manca l’intestazione nei documenti, basta annotare sulla fattura la percentuale di spesa da lui sostenuta.

La convivenza deve sussistere già al momento in cui si effettuano i lavori. Non serve un contratto di comodato tra familiari (coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), basta un’autocertificazione per dichiarare di esser convivente.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per la ristrutturazione di una qualsiasi delle abitazioni in cui si esercita la convivenza, quindi anche per la ristrutturazione delle seconde case. 

Ferme restando tutte le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. 

Convivenza di fatto

La detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza disciplinata dalla legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà).

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni necessarie, può, quindi, fruire della detrazione come i familiari conviventi. Così, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

Tale status può risultare dai registri anagrafici o essere autocertificato.

Casi particolari

Se un coniuge è intestatario del bonifico e l’altro coniuge è intestatario della fattura, il primo può detrarre la spesa a condizione che annoti sulla fattura la quota di spesa da lui sostenuta.

In caso di separazione con assegnazione a un coniuge dell’immobile intestato all’altro, costituisce “titolo idoneo” per la fruizione della detrazione anche la sentenza di separazione indicante tale assegnazione. A queste condizioni, il coniuge assegnatario dell’immobile può beneficiare della detrazione.

E’ bene non intestare fatture e bonifici a entrambi i coniugi qualora uno di questi sia fiscalmente a carico dell’altro, ma intestare tutta la documentazione al coniuge che ha sostenuto la spesa.

Se la partecipazione alle spese di più soggetti non coincide con le proprie quote di possesso dell’immobile, è necessario annotare nelle fatture la percentuale di ripartizione con cui sono state sostenute.

Lavori condominiali

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni del condominio, nei limiti della ripartizione millesimale delle spese e nei limiti delle quote effettivamente pagate.

Se nello stesso edificio, un condomino esegue lavori sulla propria abitazione e lavori condominiali, usufruisce del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuno dei due interventi di ristrutturazione considerati singolarmente. Se un condomino possiede più appartamenti nel condominio, può usufruire del limite di spesa massimo per ognuno di questi. 

Affitto e comodato

Le spese di ristrutturazione sostenute da chi detiene l’immobile, tramite un contratto d’affitto o di comodato, sono detraibili solo se il contratto è regolarmente registrato e abbiano il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. In caso di cessazione del contratto di locazione o di comodato, gli ex detentori dell’immobile continuano a detrarre le quote residuali.

 

Futuro acquirente

L’acquirente dell’immobile può effettuare i lavori di ristrutturazione se, oltre a possedere le altre condizioni previste, ha stipulato il compromesso che viene regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. L’importante è che sia entrato in possesso dell’immobile e che esegua i lavori a proprie spese.

Lavori eseguiti in proprio con acquisto di materiali

Chi esegue in proprio i lavori di ristrutturazione ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese per l'acquisto dei materiali utilizzati, che possono essere comprati prima dell’inizio dei lavori.


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