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Bonus barriere architettoniche

Dal 2024 rientrano nel bonus barriere architettoniche che sfrutta la detrazione del 75% e lo sconto in fattura, solo gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici esistenti. Per accedere al bonus occorre l'asseverazione di un tecnico e il pagamento con bonifico bancario. Vediamo come ottenere questa agevolazione.

Con il contributo esperto di:
20 marzo 2025
montascale

Sono detraibili al 75% fino al 31 dicembre 2025 le spese sostenute per interventi di superamento di barriere architettoniche effettuati su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Fino a fine 2023 la possibilità di sfruttare il 75% di detrazione era molto più ampia, ma a causa di un utilizzo non propriamente corretto dell’agevolazione, il perimetro degli interventi agevolabili è stato delineato con molta precisione, includendo nel bonus esclusivamente alcuni tipi di ristrutturazioni che permettono l’abbattimento delle barriere architettoniche. In alternativa è possibile utilizzare il bonus per le ristrutturazioni edilizie che però, a partire dal 2025 prevede una detrazione del 50% per interventi sull’abitazione principale e del 36% sulle seconde case. Torna all'inizio

Quanto si ottiene

È una detrazione, prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Si recupera il 75% della spesa sostenuta con limiti che variano a seconda della tipologia di edificio coinvolto nell'intervento. Dal 2024 la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Gli interventi devono esser fatti su edifici esistenti, non di nuova costruzione e la relativa detrazione spetta per una spesa massima di:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Le delibere condominiali relative a questo tipo di lavori devono esser approvate con la maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Per lavori di valore complessivo superiore ai 70.000 euro è obbligatorio indicare nell'atto di affidamento dei lavori il contratto collettivo utilizzato dal fornitore che impiega la manodopera.

In caso di decesso di chi ha effettuato i lavori la detrazione non si trasferisce agli eredi e in caso di vendita dell'immobile ristrutturato la detrazione rimane in capo a chi ha effettuato i lavori che può continuare a recuperare le rate residue.

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Dove indicare il bonus nel 730

Il bonus barriere architettoniche va indicato nel quadro E righi dal E41 all'E43 con i codici 21 per le unità unifamiliari e 22 per i condomini.

L'asseverazione del tecnico

Per i lavori effettuati a partire dal 2024 è necessario ottenere un'asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti im materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il bonifico parlante

Inoltre, per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 è necessario utilizzare il bonifico parlante in cui vengono indicati i dati fiscali di chi richiede la detrazione e del destinatario del bonifico. 

Documenti da conservare

Per ottenere la detrazione e per non incorrere in sanzione in caso di controllo da parte del Fisco occorre conservare:

  • le fatture comprovanti la spesa, in cui risulta il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • l’asseverazione del tecnico;
  • le ricevute di pagamento fatto con mezzi tracciabili.
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il bonus barriere architettoniche 2025

Come abbiamo visto la normativa che regola il bonus barriere architettoniche è cambiata, riducendo notevolmente il perimetro di applicazione, ma chi ha già sostenuto la spesa negli anni passati con le regole in vigore in quel momento può stare tranquillo sia che abbia scelto di detrarre il bonus sia che abbia optato per lo sconto in fattura.

A partire dal 2024 è possibile detrarre esclusivamente le spese sostenute per superare le barriere architettoniche presenti su rampe, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala, quindi viene meno la possibilità di accedere a questo bonus per tutti quegli interventi definiti dal Decreto Ministeriale 236/1989, compreso pertanto il bonus infissi (per i quali si torna a utilizzare la detrazione del 50% senza possibilità di sconto in fattura) e l'automazione degli impianti esistenti anche se al fine di superare eventuali barriere. Il 2025 è l’ultimo anno per ottenere il 75% di bonus, infatti, al termine di quest’anno gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche rientreranno nel perimetro delle ristrutturazioni edilizie.

Lo sconto in fattura

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e in alternativa a determinate condizioni, è possibile accedere alla cessione del credito o allo sconto in fatturaInfatti, a partire dal 2024 possono accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura solo:

  • i condomini, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • le persone fisiche per interventi su unità abitative singole se il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione...) sull'immobile ristrutturato e che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Inoltre, chi accede al bonus deve avere un reddito familiare immobiliare di massimo 15 mila euroQuest'ultimo requisito non è necessario se nel nucleo familiare del richiedente è presente un soggetto disabile ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92 (non serve il comma 3 che determina la gravità o la disabilità motoria). 
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Il bonus barriere architettoniche fino al 2023

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti. In caso di sostituzione degli impianti, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Inoltre, la detrazione spetta su tutti gli interventi necessari a completamento di quello che è atto al superamento delle barriere architettoniche, come la sostituzione di una pavimentazione.

In ogni caso gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989 n.236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

La detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, optare per lo sconto in fattura operato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che lo recupera sotto forma di credito d’imposta. In alternativa, si può optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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Domande frequenti

Ho iniziato i lavori a dicembre 2023, in quale dichiarazione devo indicare il bonus?

Diversi italiani si sono trovati a inizio 2024 con un contratto firmato che prevede ancora lo sconto in fattura con una percentuale di detrazione del 75% o la realizzazione di interventi non più agevolabili con questo bonus.
A questo punto la data che fa la differenza è quella del 29 dicembre 2023, cioè quando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Governo che contiene le modifiche al bonus barriere architettoniche. Infatti, chi entro il 29 dicembre 2023 ha:

  • già iniziato i lavori;
  • già stipulato un accordo vincolante con il fornitore e abbia versato un acconto sul totale del dovuto;
  • presentato la richiesta del titolo abilitativo all’intervento, se necessario;

rimane tra i fortunati che possono ancora utilizzare il bonus barriere architettoniche con le modalità previste fino al 2023 e l’indicazione della detrazione (se non si è scelto lo sconto in fattura) segue sempre la data del pagamento del dovuto. Quanto versato nel 2023 doveva esser indicato nel 730/2024, mentre le fatture pagate nel 2024 vanno indicate nel 730/2025 da presentare entro il 30 settembre.

Se non termino i lavori entro il 2025 perdo il bonus del 75%?

Sì, la detrazione del 75% termina il 31 dicembre 2025, ma le spese sostenute nel corso dell’anno rimangono all’interno dell’agevolazione. Quel che viene eventualmente pagato nel 2026 invece rientra nelle ristrutturazioni edilizie che permettono una detrazione del 50% sull’abitazione principale o del 36% sulle seconde case ma con una spesa massima di 96 mila euro, da cui però vanno sottratte le spese già sostenute nel corso del 2025 per lo stesso lavoro.

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