Bonus barriere architettoniche: come ottenere la detrazione del 75%
Il bonus barriere architettoniche al 75% riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per non perdere la detrazione devi avere fatto pagamento corretto, avere i documenti completi e l'asseverazione tecnica.
Il bonus barriere architettoniche del 75% si può usare nel 730/2026 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per eliminare barriere su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici già esistenti.
Per non perdere la detrazione non basta che il lavoro sia agevolabile: servono asseverazione tecnica, pagamento con bonifico parlante e documenti corretti. Per le spese pagate dal 2026, invece, l’intervento rientra di norma nel bonus per le ristrutturazioni edilizie con aliquote diverse.
Torna all'inizioQuanto si ottiene
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, il bonus barriere architettoniche permette di recuperare il 75% della spesa in 10 quote annuali di pari importo. Nel 730/2026 si indicano quindi le spese pagate nel 2025, rispettando i limiti previsti in base al tipo di edificio.
Gli interventi devono esser fatti su edifici esistenti, non di nuova costruzione e la relativa detrazione spetta per una spesa massima di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Le delibere condominiali relative a questo tipo di lavori devono esser approvate con la maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Per lavori di valore complessivo superiore ai 70.000 euro è obbligatorio indicare nell'atto di affidamento dei lavori il contratto collettivo utilizzato dal fornitore che impiega la manodopera. L’indicazione deve risultare anche nelle fatture, se manca in fattura, la detrazione non viene meno quando il CCNL è indicato nell’atto di affidamento e il contribuente conserva una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesta il contratto applicato.
In caso di decesso di chi ha effettuato i lavori la detrazione non si trasferisce agli eredi e in caso di vendita dell'immobile ristrutturato la detrazione rimane in capo a chi ha effettuato i lavori che può continuare a recuperare le rate residue.
Torna all'inizioDove indicare il bonus nel 730
Il bonus barriere architettoniche va indicato nel quadro E righi dal E41 all'E43 con i codici 21 per le unità unifamiliari e 22 per i condomini.
L'asseverazione del tecnico
Per i lavori effettuati a partire dal 2024 è necessario ottenere un'asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il bonifico parlante
Inoltre, per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 è necessario utilizzare il bonifico parlante in cui vengono indicati i dati fiscali di chi richiede la detrazione e del destinatario del bonifico.
Documenti da conservare
Per ottenere la detrazione e per non incorrere in sanzione in caso di controllo da parte del Fisco occorre conservare:
- le fatture comprovanti la spesa, in cui risulta il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- l’asseverazione del tecnico;
- le ricevute di pagamento fatto con mezzi tracciabili.
Cosa cambia per le spese pagate nel 2026
Come abbiamo visto la normativa che regola il bonus barriere architettoniche è cambiata e per le spese sostenute nel 2026 si può contare solo sul bonus ristrutturazione che permette di ottener una percentuale di detrazione inferiore.
Chi ha già sostenuto la spesa negli anni passati con le regole in vigore in quel momento può stare tranquillo sia che abbia scelto di detrarre il bonus sia che abbia optato per lo sconto in fattura.
Per le spese sostenute nel 2024 e 2025 è possibile detrarre esclusivamente le spese necessarie per superare le barriere architettoniche presenti su rampe, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala, quindi viene meno la possibilità di accedere a questo bonus per tutti quegli interventi definiti dal Decreto Ministeriale 236/1989, compreso pertanto il bonus infissi (per i quali si torna a utilizzare la detrazione del 50% senza possibilità di sconto in fattura) e l'automazione degli impianti esistenti anche se al fine di superare eventuali barriere.
Il 2025 è l’ultimo anno per ottenere il 75% di bonus, infatti, al termine di quest’anno gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche rientreranno nel perimetro delle ristrutturazioni edilizie.
Torna all'inizioIl bonus barriere architettoniche fino al 2023
L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere state realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti. In caso di sostituzione degli impianti, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Inoltre, la detrazione spetta su tutti gli interventi necessari a completamento di quello che è atto al superamento delle barriere architettoniche, come la sostituzione di una pavimentazione.
In ogni caso gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989 n.236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, optare per lo sconto in fattura operato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che lo recupera sotto forma di credito d’imposta. In alternativa, si può optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Torna all'inizioDomande frequenti
Ho iniziato i lavori a dicembre 2023, in quale dichiarazione devo indicare il bonus?
Diversi italiani si sono trovati a inizio 2024 con un contratto firmato che prevede ancora lo sconto in fattura con una percentuale di detrazione del 75% o la realizzazione di interventi non più agevolabili con questo bonus.
A questo punto la data che fa la differenza è quella del 29 dicembre 2023, cioè quando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Governo che contiene le modifiche al bonus barriere architettoniche. Infatti, chi entro il 29 dicembre 2023 ha:
- già iniziato i lavori;
- già stipulato un accordo vincolante con il fornitore e abbia versato un acconto sul totale del dovuto;
- presentato la richiesta del titolo abilitativo all’intervento, se necessario;
rimane tra i fortunati che possono ancora utilizzare il bonus barriere architettoniche con le modalità previste fino al 2023 e l’indicazione della detrazione (se non si è scelto lo sconto in fattura) segue sempre la data del pagamento del dovuto. Quanto versato nel 2023 doveva esser indicato nel 730/2024, mentre le fatture pagate nel 2024 vanno indicate nel 730/2025 da presentare entro il 30 settembre.
Se non termino i lavori entro il 2025 perdo il bonus del 75%?
Sì, la detrazione del 75% termina il 31 dicembre 2025, ma le spese sostenute nel corso dell’anno rimangono all’interno dell’agevolazione. Quel che viene eventualmente pagato nel 2026 invece rientra nelle ristrutturazioni edilizie che permettono una detrazione del 50% sull’abitazione principale o del 36% sulle seconde case ma con una spesa massima di 96 mila euro, da cui però vanno sottratte le spese già sostenute nel corso del 2025 per lo stesso lavoro.
