Aumenti illeciti in bolletta, stop d'urgenza del Garante per altri operatori. Ecco cosa succede ora
Antitrust era intervenuta a fine novembre sul tema delle bollette gonfiate nei confronti di altri 7 operatori di energia (Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie) in aggiunta a Iren, Dolomiti, Iberdrola ed E.ON fermati a ottobre dall'Autorità. Per tutti c'è stato il richiamo a tornare alle condizioni originarie dell'offerta e consentire agli utenti di applicare le precedenti tariffe. Molti utenti infatti stanno subendo dai propri fornitori di luce e gas aumenti illegittimi e minacce di rescissione dal contratto di fornitura. Ma una norma del decreto Aiuti bis vieta le variazioni di alcuni tipi di contratto fino al 2023. Ecco cosa succede ora e cosa possono fare i consumatori. Con il decreto Milleproroghe il blocco delle tariffe viene prorogato fino al 30 giugno 2023 (ma ci sono novità non buone per le tariffe bloccate).
- contributo tecnico di
- Anna Vizzari

In questo periodo di forti rialzi del prezzo del gas e dell'energia elettrica, molti operatori stanno inviando ai propri clienti comunicazioni in cui informano che saranno modificate unilateralmente le condizioni economiche oppure che verranno disdetti i contratti in essere perché per loro troppo onerosi.
A seguito di svariate segnalazioni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (l'Antitrust) aveva avviato un'istruttoria nei confronti di 4 operatori di energia: Iren e Dolomiti per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, e nei confronti di Iberdrola ed E.ON per possibili indebite risoluzioni contrattuali (ovvero hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, costringendoli ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche peggiori oppure a passare a forniture alternative). Aveva poi chiesto informazioni su presunte pratiche scorrette ad altri 25 operatori di mercato ed ora ha aperto sette istruttoria e quindi adottato nuovi sette provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Una partita da 7 milioni e mezzo di contratti, con 2,6 milioni di consumatori che già starebbero pagando più del dovuto. Ora, dice l'Authority, le imprese dovranno "sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Nel frattempo Iren ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di urgenza dell’Antitrust e il Consiglio le ha dato ragione. Ed anche Antitrust è tornata in parte sui suoi passi; in pratica restano validi i provvedimenti cautelari di urgenza nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.
Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.
Per Hera e A2A, l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari visto che risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.
Stop agli aumenti e alle risoluzioni contrattuali
In particolare Iberdrola ed E.ON da fine ottobre hanno dovuto applicare le originarie condizioni di offerta e consentire agli utenti che, a seguito della risoluzione del contratto hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di tutela, di ritornare presso di loro alle originarie tariffe. Dolomiti e Iren hanno dovuto invece sospendere le comunicazioni di modifica delle condizioni economiche e non applicarle quindi in bolletta, mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura che avevamo applicato fino al 10 agosto scorso. Nel frattempo Iren ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di urgenza dell’Antitrust e il Consiglio le ha dato ragione; la società potrebbe nel frattempo decidere di applicare gli aumenti in bolletta. Nulla cambia invece per tutte le altre società colpite dai provvedimenti di urgenza di Antitrust; per loro il provvedimento resta valido e quindi gli aumenti non possono essere applicati fino al 30 aprile 2023 e devono riportare i contratti e le condizioni a quelle precedenti la modifica.
A Enel, Eni, Acea, Edison ed Engie viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo.
Ad Acea viene anche contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022) e non “perfezionate” prima della stessa data.
Spetta inoltre alle società, informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità usata per le modifiche unilaterali illecite sulle misure richieste da Antitrsut. Le società dovrebbero automaticamente mettere in atto le disposizioni del Garante e applicare le condizioni corrette, ma è bene da parte degli utenti sollecitare il proprio operatore inviando un reclamo attraverso il modulo da noi predisposto.
Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo. Ma vediamo cosa prevede questa normativa a favore dei consumatori.
Cosa prevede la norma salva-bolletta
Proprio per evitare che molti fornitori riversassero sui propri clienti gli aumenti, infatti, il governo Draghi aveva introdotto col decreto Aiuti bis (il DL 115/2022) una norma per salvaguardare le bollette degli utenti. Di fatto questa norma prevede uno stop alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura gas e luce; inoltre da qualche giorno l'Autorità di regolazione per l'energia (Arera) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) avevano precisato in quali casi si applica e in quali casi no e avevano affrontato anche il caso di alcuni operatori che stanno minacciando in maniera illecita i propri clienti di interrompere i contratti perché diventati poco convenienti per il provider.
Il legislatore ha previsto che fino al 30 aprile 2023 non siano efficaci le clausole che nel contratto permettono alla società di fornitura di modificare le condizioni relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso per il cliente. Questa sospensione ha effetto retroattivo e dunque non sono validi tutti i preavvisi di aumento comunicati dalle società ai clienti prima dell’entrata in vigore della legge (e quindi fino al 9 agosto 2022) a meno che le modifiche non siano già entrate in vigore prima del 10 agosto 2022. Peraltro questo blocco con il Milleproroghe per il 2023 è stato prorogato fino al 30 giugno 2023.
Come difendersi: le risposte alle tue domande
In pratica, come abbiamo detto, la norma interviene quando c'è una modifica unilaterale del contratto. Si chiamano in gergo tecnico "rimodulazioni" e nella pratica non sono altro che le decisioni da parte di un fornitore di servizi (ad esempio un operatore telefonico o un provider di energia), senza un accordo da parte del cliente, di cambiare i termini di un contratto già stipulato, variando in particolar modo la sua parte economica. Di norma il cliente riceve esclusivamente una comunicazione da parte del fornitore: se accetta le nuove condizioni non deve fare nulla se non attendere che entrino in vigore, se invece le rifiuta ha un tempo ben preciso per recedere dal contratto senza pagare alcuna sorta di penale. Tutto legale, se ciò avviene nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Bisogna prendere il contratto e per prima cosa guardare che tipo di offerta abbiamo sottoscritto.
Innanzitutto, bisogna capire se la tariffa del nostro contratto è fissa o variabile. Lo si capisce leggendo la clausola contrattuale che definisce il prezzo; la clausola spiegherà se la tariffa è fissa cioè valida per un certo periodo di tempo fino a nuova comunicazione oppure è variabile, cioè determinata da un parametro di mercato (il prezzo dell’energia) più una componente decisa dalla società lo spread. Se è variabile lo stop agli aumenti non può applicarsi perché l’aumento non sarà una modifica unilaterale del contratto, ma sarà determinato dall’aumento dei prezzi di mercato.
Poi c’è il caso di clausole di definizione del prezzo che prevedono già dall’inizio che la tariffa sia fissa per qualche mese per poi diventare variabile con la somma di prezzo di mercato più uno spread già deciso nel contratto. Anche in questo caso non si applica la norma di blocco degli aumenti perché non c’è alcuna modifica unilaterale. La norma salva-bolletta non si applica alle cosiddette evoluzioni automatiche delle tariffe, che si verificano quando la tariffa cambia sulla base di clausole già concordate col cliente al momento della firma del contratto: ad esempio la tariffa è scontata del 50% e dopo un anno torna al suo valore normale oppure la tariffa resta fissa ad un certo valore per 12 mesi e poi passa ad un altro valore già indicato nel contratto successivamente. In questo caso non ci possono essere modifiche unilaterali delle condizioni perché tutto è stato deciso all’inizio.
Non sono evoluzioni automatiche invece i casi in cui la tariffa è fissa con una certa scadenza temporale senza che poi si dica cosa succederà al suo valore. In questo caso non si sa a priori la variazione e quindi spetta all’azienda comunicare al cliente il nuovo valore; si tratta quindi di una modifica unilaterale che fino al 30 aprile 2023 è sospesa.
Le due Authority si sono espresse anche in merito alla pratica piuttosto frequente in questi ultimi mesi da parte di alcuni provider di energia di proporre ai propri clienti offerte a prezzi superiori, informandoli però che se non accettano le nuove condizioni, si provvederà alla risoluzione del contratto "per eccessiva onerosità sopravvenuta", invocando quindi una causa di forza maggiore per chiudere il contratto. È bene ricordare che se un contratto viene risolto, all'utente (proprio perché la fornitura del servizio non venga meno) viene attivato di default il "servizio di ultima istanza", ovvero una particolare tipologia di servizio tutelato non particolarmente conveniente.
Le Authority sono intervenute su questa pratica scorretta, chiarendo che la risoluzione del contratto da parte del provider, per causa di forza maggiore e quindi per presunta eccessiva onerosità, può avvenire solo dopo una pronuncia del Giudice. Infatti l’incremento dei prezzi potrebbe determinare per gli operatori un caso di “eccessiva onerosità”: in questo caso, per il codice civile, l'operatore che vuole risolvere il contratto con il cliente deve domandare al Giudice la risoluzione.
Quindi il provider di energia non può interrompere un contratto da un giorno con l'altro (e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale) senza un pronuncia dell'Autorità giudiziaria, perché violerebbe la regolamentazione del Garante in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza. In caso di recesso c'è bisogno comunque di un preavviso di almeno sei mesi.
Nonostante l'esistenza di questa norma, parecchi consumatori ci stanno segnalando che alcuni provider stanno inviando comunicazione di una variazione nelle condizioni contrattuali anche per quei contratti protetti dalla normativa. Le ragioni addotte da questi provider riguardano la validità di questa norma.
Se hai ricevuto, quindi, una comunicazione di questo tipo (e hai un contratto che rientra tra quelli coperti dalla norma) l’aumento non è valido: il provider non può applicare la nuova tariffa e se la trovi già in bolletta puoi inviare un reclamo, comunicando alla società che non potrà essere applicata ai sensi dell’articolo 3 del DL 115/2022. Per farlo puoi utilizzare il modello di lettera che abbiamo preparato proprio per questa situazione e inviarlo all'indirizzo mail del tuo fornitore di luce e gas.
Norma salva-bolletta: quando si applica e quando no
In una nota congiunta, il Garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) e il Garante per l'energia (Arera) hanno chiarito che la norma contenuta nel decreto Aiuti bis, in realtà non vale per tutti i contratti: ci sono casi in cui le rimodulazioni dei provider restano legittime e casi in cui sono sospese. Tutto dipende dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente: ci sono innanzitutto contratti nel mercato tutelato e contratti nel mercato libero. Tra questi ultimi poi ci sono contratti che prevedono il prezzo della componente energia bloccata (prezzo fisso), altri in cui il costo è determinato dalle variabili di mercato (prezzo variabile) e altri ancora in cui il prezzo rimane fisso solo per un dato periodo di tempo dopo il quale il contratto stesso prevede un ritorno al prezzo variabile. Vediamo allora in quali casi si applica la norma blocca-aumenti contenuta nel decreto Aiuti bis e in quali no.
Mercato tutelato
La norma non si può applicare ai contratti che fanno riferimento al mercato tutelato. In questo caso infatti le tariffe sono decise direttamente da Arera, l'Autorità garante dell'energia. La norma quindi si applica solo ai contratti del mercato libero che conta circa 15 milioni di utenti.
Mercato libero con offerta a prezzo bloccato
Si tratta di contratti a tempo indeterminato che però prevedono un prezzo della componente energia costante per un certo periodo. In questo caso sono bloccate tutte le variazioni degli elementi di prezzo dell’offerta. Di conseguenza non sono valide le comunicazioni ricevute nei mesi scorsi che prevedono un aumento della tariffa dal 10 agosto in avanti. Contratti di questo tipo sono ad esempio quelli a tariffa fissa di Edison, o i contratti a prezzo bloccato di altre aziende come Dolomiti e Engie, oggi non più disponibili sul mercato. Il Milleproroghe per il 2023 2023 che è in vigore dal 30 dicembre 2022 cambia però le carte in tavole nei casi in cui l’aumento entri in vigore dal 30 dicembre 2022 in avanti. Infatti secondo le nuove norme in caso di tariffe bloccate per un certo periodo di tempo le società di luce e gas possono comunicare tariffe più alte valide dopo la scadenza. Questa regola vale però solo dall’entrata in vigore del Milleproroghe e quindi per nuove tariffe valide dal 1 gennaio 2023 in avanti. Nulla cambia per il passato. La regola del decreto aiuti bis è infatti valida fino al 29 dicembre 2022. L’intervento del Consiglio di Stato però complica la situazione e il contenzioso non sarà semplice.
Mercato libero a prezzo variabile
In genere queste offerte fanno pagare l’energia elettrica o il gas in base all’andamento di alcuni indici del mercato all’ingrosso (di solito il PUN per la luce e il PSV per il gas); le variazioni che riguardano l’andamento degli indici non rientrano nella casistica del decreto: si tratta, infatti, dell’andamento del mercato.
- Se la comunicazione riguarda la variazione di altre voci di costo delle offerte a prezzo variabile, come per esempio le quote fisse dell’offerta, eventuali costi a consumo accessori (per esempio eventuali spread da aggiungere al prezzo della materia prima), si rientra nella casistica del decreto e tali variazioni non hanno efficacia. Per fare un esempio, prendiamo l’offerta Next Energy di Sorgenia; si tratta di un’offerta con una quota fissa, e un costo al consumo che è la somma di due voci: la prima è l’indicatore che riflette il prezzo all’ingrosso, la seconda è una fee (si tratta di un componente aggiuntivo che altri fornitori chiamano con nomi diversi, ma il più diffuso è spread). In questo caso, le oscillazioni dell’indicatore del prezzo all’ingrosso sono solo il riflesso dell’andamento del mercato e non rientrano quindi nella casistica del decreto. Non si possono evitare le variazioni, purtroppo al rialzo, che stanno caratterizzando il mercato.
- Quando la comunicazione di variazione riguarda la quota fissa o della fee, si rientra nella casistica prevista dal decreto, perché l'aumento non dipende dall’andamento del mercato all’ingrosso.
Offerte a prezzo bloccato solo per un periodo
Il decreto non incide, invece, sui contratti che sono nati con una tariffa fissa per un certo periodo di tempo ma prevedevano già che dopo questo periodo la tariffa ritorni ad essere variabile e quindi soggetta alle oscillazioni del prezzo di mercato. In questo caso il contratto non subisce una modifica unilaterale perché di fatto si tratta di un contratto che è già nato prevedendo una variazione in corso d'opera. Ad esempio, rientravano in questa casistica le condizioni contrattuali delle offerte Energia a prezzo fisso 12 (o 24 mesi) e gas prezzo fisso 12 mesi di Wekiwi, attivabili fino a qualche mese fa.
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Nonostante la norma esista, come abbiamo visto, alcuni provider stanno comunque continuando a inviare variazioni di contratto. Controlla innanzitutto se hai ricevuto una di queste comunicazioni dal tuo fornitore (via mail o via posta). In secondo luogo controlla se puoi protestare o no in base al tuo contratto. Se non ricordi ad esempio se sei nel mercato libero o nel mercato tutelato, puoi verificarlo prendendo in mano una bolletta: nella prima pagina è indicato il mercato di riferimento.