Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
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A. C.
29/03/2018

Non riconoscimento data valuta per bonifico

In data giovedì 29/03/2018 alle ore 1830 provo ad effettuare un bonifico ordinario online per valuta martedì 03/04/2018 verso altro istituto bancario di 100 euro al fine di avere la somma sufficiente per pagare la rata del mutuo che scade il 03/04/2018, primo giorno lavorativo del mese di aprile, essendo il 02/04/2018 festivo (lunedi di pasqua)Il sistema mi da errore 08BS059 La prima data di pagamento utile dei bonifici verso altre banche è il giorno feriale successivo alla data di richiesta del bonifico informandomi che la prima data disponibile è il 04/04/2018.Contatto il servizio clienti di Intesa San Paolo allo 800 3030 303 chiedendo che mi venga riconosciuta , tramite bonifico manuale, la data valuta del 03/04/2018, dato che, il giorno 30/03/2018, pur essendo il venerdi prima di pasqua è a tutti gli effetti giorno lavorativo e pertanto il mio bonifico ordinato alle 1830 del giorno 29/03/2018 deve essere eseguito con data 03/04/2018.Chiedo in subordine che la banca effettui un bonifico urgente a zero spese.Il servizio clienti mi informa che non puo fare ne l'una né l'altra cosa e mi informa che posso recarmi presso la mia filiale il giorno 30/03/2018 a ordinare il bonifico, dando mi ulteriormente conferma che il giorno 30/03/2018 la banca è aperta a tutti gli effetti.

Chiuso
A. C.
20/03/2018

Clonazione carta di credito e mancato rimborso

Il vostro Istituto ha rifiutato di riaccreditare i 3 movimenti disconosciuti in data 16 aprile 2016, per un totale di circa 800 euro, perché autorizzati, a vostro dire, con la creazione di una carta virtuale generata sul vostro sito con il codice utente, la password e la cifra originata dall'Okey. Ipotizzate che la scrivente sia stata vittima di una frode informatica e ribadite che non potete farvi carico delle conseguenze di atti illeciti realizzati da terzi.Alle vostre ipotesi si contrappone la certa buona fede della scrivente, dimostrata anche dal fatto che, avvalendosi del servizio di SMS alert, ha immediatamente provveduto a far bloccare la carta (il terzo prelievo addirittura è avvenuto mentre era al telefono con l'incaricato). Né ha mai fornito dati relativi alla sua carta vera o virtuale a chicchessia.

Chiuso
M. S.
25/02/2018

mutuo sonni tranquilli

mi sono informato e dicono che come mutuo non ti fa dormire avrei bisogno di parlare con qualcuno che ne capisca di questo problema grazie

Chiuso
F. M.
01/02/2018

Truffa phishing

 Nella giornata del 23 gennaio lo scrivente riceveva una mail con logo e grafica del Vostro Istituto di Credito , che richiedeva l’inserimento di dati pena la sospensione del conto (allegato 1). Nella successiva giornata del 24 gennaio, ritenendo la richiesta attendibile in quanto da circa un mese non aveva più avuto accesso al sito online della Vostra Banca ,  aperta la mail dal suo computer, effettuava un collegamento al link in essa riportato, che sembrava contenere l’indirizzo della Vostra banca (allegato 2) e seguiva le istruzioni di digitare il suo numero di telefono, il codice identificativo cliente, e la password generata dal suo telefono .Solo a seguito della ricezione e lettura completa di un sms inviatogli dal Vostro istituto lo scrivente si avvedeva dell’errore commesso e di essere caduto vittima di una truffa, il tutto avveniva alle ore 9,48 del 24 gennaio. Lo scrivente telefonava immediatamente alla sua banca, parlava con il suo referente bancario e comunicava quanto era avvenuto, della emissione fraudolenta di bonifici a suo carico, chiedendo il blocco di tali operazioni. Nei minuti successivi lo scrivente raggiungeva in Banca lo stesso operatore , e dalla sua postazione i tentativi di blocco del bonifico, inizialmente ritenuti possibili in quanto di norma revocabili entro le ultime ore del pomeriggio della stessa giornata di emissione, risultavano tuttavia impossibili in quanto si era trattato di un bonifico istantaneo. Il contatto e le interlocuzioni telefoniche dello stesso operatore e del sottoscritto con colleghi della Banca Intesa San Paolo online di Torino nelle stesse ore della mattina risultavano infruttuosi. Il sottoscritto veniva poi informato dagli operatori della Banca Intesa San Paolo online della avvenuta richiesta di recesso del bonifico alla banca destinataria (ore 11,30) , inoltre venivano bloccati conto corrente bancario e conto online e carte di credito dello scrivente e di sua moglie contestataria. L’operatore con cui lo scrivente aveva parlato inoltre dava le seguenti indicazioni: rivolgersi al più presto ad una autorità giudiziaria e sporgere denuncia indicando: Importo frodato tramite bonifico istantaneo : € 14.900Nominativo del beneficiario del bonifico : XXXIBAN: XXXBIC: CAIXESBBXXX Dati che venivano dal sottoscritto comunicati alla Stazione dei carabinieri sporgendo denuncia di cui inviava  copia all’indirizzo da Voi dato, disconoscendo l’operazione di cui era stato a tutti gli effetti vittima.( allegato 3)Risulta evidente che lo scrivente è stato vittima di un atto di phishing. Si fosse trattato di un bonifico europeo, come indicato nell’sms ricevuto dalla banca, egli avrebbe potuto richiederne l’annullamento entro l’orario di cut –off: L’esito della operazione risulta conseguenza di una operazione quale quella del bonifico istantaneo, della cui esistenza egli non era a conoscenza e della cui presenza non era stato informato dalla Vostra Banca, né egli ha rinvenuto contrattualmente riferimenti a questo strumento sostanzialmente differente dal bonifico europeo proprio in quanto non reversibile. In relazione a questa sua caratteristica specifica lo scrivente è stato esposto a sua insaputa e reso vulnerabile ad operazioni come quella di cui è stato vittima e ritiene che il Vostro Istituto di Credito non abbia adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, soprattutto in presenza di operazioni nuove e più rischiose in quanto irreversibili quali quella del bonifico istantaneo.

Chiuso
A. A.
11/01/2018

commissioni assegni in Ct segnalati impagati

Presento un formale reclamo perchè mi sono stati addebitati 7€ per un assegno che versato in data 5/1/207 è risultato impagabile per mancanza di soldi il giorno 10/1/2017 per un disguido risolto il giorno dopo e regolarmente pagato.Trovo che sia un atto di mancanza di rispetto e comunicazione con chi è correntista da più di 30 anni.Dal mio gestore mi sono sentita dire che devo farmi valere su chi mi ha dato l'assegno e pretendere i 7 € e il 10% del valore dell'assegno. Inoltro mi è stato consigliato di essere certa degli assegni che incasso!Trovo che sia stata una totale mancanza di rispetto e di flessibilità nel momento che il tutto si è risolto con una telefonata da parte di chi mi ha dato l'assegno.

Risolto
A. C.
30/12/2017

I vostri dipendenti

Mercoledì 27 dicembre alle 9 sono andata nella filiale ciliani e...ho trovato l' essere più maleducato e arrabbiato che abbia mai incontrato in 53 anni.dovevo fare un bonifico per il veglione in capannina di mia figlia ed ero in difficoltà...la vostra amabile dipendente ha dato in escandescenza ....presenti fra i tanti anche mia figlia. Sinceramente ho già chiesto il trasferimento del mio stipendio sulla bnl e appena il ministero lo registrerà, circa 2 mesi, chiuderò il conto con intesa e non mi avvicinerò mai più a una vostra filiale, neppure per il bancomat.

Chiuso
M. B.
20/12/2017

Addebito costo SMS gratuiti INFOBANK

Nelle condizioni d'uso del servizio di Notifica SMS INFOBANK, è chiaramente esplicitato che i Costi per la ricezione di SMS per l'inserimento di bonifici è gratuito.L'operatore Tre Wind invece addebita 16 centesimi ugualmente alla ricezione di questi SMS Ho contattato il centro assisitenza Intesa SanPaolo che mi ha confermato che gli SMS erano gratuiti e che sarebbe stato un errore del gestore telefonico.Tre Wind invece mi ha detto che le tariffe di addebito dei messaggi INFOBANK dipendono da contrattazioni e tabelle tra la Banca e l'Operatore Telefonico.

Chiuso
A. P.
02/06/2017

Proposta di modifica unilaterale del contratto Sanpaolo Zerotondo

Da 25 anni sono cliente di Intesa San Paolo, allora Banca Commerciale.Da almeno 10 anni e più sono titoloare di conto Zerotondo che nasce per utenti che utilizzano prevalentemente il web e pertanto non prevede pagamenti di interessi ma neanche spese di gestione.questo anche dalla sua nascita quando gli interessi a cui ho rinunciato non erano uno 0,0.. %!Ora con proposta unilaterale l'Istituto decide di applicarmi un costo di gestione di circa 10 Euro al mese. Inconcepibile: contro la natura stessa del conto al momeneto della firma del contratto.

Chiuso
M. B.
01/06/2017

Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB

Oggetto: Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB.Esposizione dei fatti.Il sottoscritto, premesso di essere ex dipendente SANPAOLO matricola 10045 e quindi di essere a conoscenza delle procedure interne dell'Istituto, nello specifico che le richieste poste alla direzione delle filiali sono soggette al nulla osta degli uffici legali.Premesso inoltre che come Tecnico Delle Industrie Elettriche e Geometra è in grado, avendo a disposizione le pezze giustificative dei movimenti, di fare l'analisi di un semplice bilancio condominiale.Essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra il sottoscritto condomino e l'amministratore condominiale del CONDOMINIO MARCELLO, con conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, il sottoscritto ha inviato una serie di raccomandate all'amministratore al fine di ottenere la documentazione contabile e specificatamente:Raccomandata del 26/10/2016 spedita 27/10/2016Raccomandata del 29/10/2016Raccomandata del 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita 02/11/2016Raccomandata 03/11/2016Raccomandata 05/11/2016 spedita 07/11/2016Raccomandata 08/11/2016Raccomandata del 10/11/2016Telegramma 11/11/2016Raccomandata 16/11/2016.Non avendo avuto alcun cenno di riscontro,da parte dell'amministratore, in data 16/11/2016 è stata fatta una richiesta presso la direzione della Filiale di Bistagno della documentazione del conto condominiale, conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, ed il giorno giovedì 17 novembre 2016 12.42 è stata inviata una email specificando che: secondo”l'ABF: tutti i condomini possono chiedere estratti conto intestati al condominio”.Dopo alcuni giorni mi è stato risposto verbalmente un diniego alla mia richiesta trincerandosi dietro un asserito rispetto della privacy ed ad un novellato art 1129 c.c. a seguito del responso negativo dell'ufficio legale, ad oggi il sottoscritto non ha avuto nessuna risposta a quella richiesta del 16/11/2016.E' evidente una non conoscenza colposa da parte degli uffici preposti della legislazione vigente.Le Decisioni dell'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO : Decisione N. 4208 del 03 luglio 2014, Decisione N. 691 del 28 gennaio 2015, Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016, nello specifico quest'ultima recita “Sul punto il Collegio di Roma ha avuto modo, in più occasioni, di rilevare che “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che , in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che talenorma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015).Nella specie, essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell’intermediario al rilascio, a spese del richiedente e nei limiti di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.”.L'art. 119 del Testo Unico Bancario - rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” - dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni), se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione (art. 119 T.U.B., comma 4).La Cassazione (Cass. n. 22183/2015) ha osservato che la domanda del cliente ex art. 119 T.U.B. è subordinata alla sussistenza di due sole condizioni: a) la domanda sia relativa a operazioni specifiche b) le operazioni per cui si chieda la documentazione siano relative ai soli ultimi dieci anni.Tribunale Napoli, sentenza dell’8/12/2010: “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”.Tribunale Monza, sez. III, sentenza n. 95 del 18/1/2016: “In tema di conte corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta”.La richiesta della documentazione bancaria ex art. 7 Codice PrivacyLa domanda di consegna della documentazione bancaria potrebbe essere avanzata dal cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) 7, e quindi anche (apparentemente) al di fuori della procedura prevista dall’art. 119 T.U.B.Il Garante della Privacy ha difatti affermato che il diritto di accesso alla documentazionebancaria da parte del cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - è esercitabile autonomamente anche in forza del Codice della Privacy, che riconosce all’art. 7 tale diritto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (Aut. protez. dati person. 8, 17/07/2008 conf.: Aut. protez. dati person., 07/12/2006 9).Per tali ragioni si ritiene corretto che la banca:- provveda sempre alla consegna della copia della documentazione, sia che la richiesta provenga ex art. 119 T.U.B. che ex art. 7 Codice della Privacy, ed anche ove la richiesta non contenga alcun riferimento normativo (il diritto di avere copia della documentazione, come scritto, è ben più ampio di quanto prescritto all’art. 119 T.U.B., la cui sola particolarità è la specificazione della limitazione temporale della richiesta alle operazioni dei soli ultimi dieci anni e la precisazione - specialmente - dell’obbligo di rimborso alla banca dei costi relativi alla copia)Nel caso in cui la banca non consegni al cliente la documentazione - ed anche lo stesso contratto, per quanto scritto - non è impedita alla banca la successiva consegna al cliente od anche l’eventuale produzione in processo (che il cliente abbia successivamente incardinato, per la consegna della documentazione o comunque per ottenere la dichiarazione di invalidità degli addebiti operati dalla banca nel rapporto), ma in tale ipotesi il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno (provandone la sussistenza e l’ammontare) e/o la condanna alle spese di lite (soprattutto se dalla produzione tardiva del contratto consegua l’inammissibilità della domanda del cliente, perché, ad esempio, le condizioni erano ben pattuite, ma che il cliente non ha potuto verificare prima del giudizio).A seguito del diniego, il sottoscritto è stato costretto, per ottenere la documentazione, a dare l'incarico ad un revisore dei conti ( Incarico revisore il 11/03/2017) ed a contattare dei legali per il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la documentazione.Quanto sopra ha causato al sottoscritto un danno quantificabile in circa € 5.000,00.Poiché anche il Revisore non ha ottenuto tutta la documentazione in data 28/3/2017 il sottoscritto ha inoltrato una seconda richiesta alla Filiale di Bistagno per ottenere la documentazione bancaria.Anche in questo caso l'esito è stato parziale poiché sono state rilasciate le copie degli estratti conto ma sono state negate le copie degli assegni, per cui non sono accoppiabili le partite in entrata ed uscita per poter addivenire alla formazione di un bilancio.Per quanto suesposto il sottoscritto ha dato mandato e delega a due patrocinatori legali per il recupero della documentazione presso l'amministratore e la PROCURA AD LlTEM (allegata alla presente) ad un altro patrocinatore legale affinché, con il supporto dei legali dell'associazione Altroconsumo, recuperi la documentazione per via giudiziale e compia tutti gli atti necessari nei Vostri confronti per il risarcimento del danno subito dal sottoscritto.

Chiuso
G. S.
28/05/2017

Proposta di modifica unilaterale al contratto

Sono cliente di Intesa Sanpaolo nella stessa Filiale di Milano fin dai tempi in cui era Cariplo (da 38 anni). Ora, in base ad uno strano algoritmo di calcolo basato sui tassi negativi della BCE, il mio conto Zerotondo - finora senza spese per le operazioni on-line - mi verrà a costare 50 Euro all'anno. Tutte le altre principali banche (Fineco, ING Direct, CheBanca!, ...) propongono conti correnti on-line a canone zero: perchè Intesa SanPaolo non lo prevede? Perchè costringermi a recedere dopo tanto tempo?

Chiuso

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