Monopattini elettrici: casco, targa e assicurazione. Ecco le novità del nuovo Codice della strada
Dall’obbligo assicurativo alla targa, passando per l'obbligo del casco e il divieto di transito sulle piste ciclabili o fuori dai centri urbani. Sono tante le novità che riguardano i monopattini elettrici introdotte con il nuovo Codice della strada in vigore dal 14 dicembre, ma per alcune di queste occorrerà aspettare nuovi decreti del ministero dei Trasporti. Ecco, punto per punto, cosa cambia per chi va in monopattino e quali sanzioni si rischiano.

Il nuovo Codice della strada in vigore dal 14 dicembre ha introdotto nuove regole per chi circola con un monopattino elettrico, tanto per i possessori privati quanto per le aziende di sharing. Per fare un breve elenco delle novità ci basta dire che il testo della nuova legge prevede:
- la sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione per chi circola su un monopattino;
- l'obbligo per i proprietari di richiedere un'apposita targa;
- l'obbligo di indossare sempre il casco;
- il divieto di utilizzo del monopattino fuori dai centri abitati, sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali;
- l'utilizzo solo su strade urbane con limite di velocità di 50 Km orari.
Vediamo punto per punto come si deve muovere chi circola su un monopattino per essere in regola con le nuove disposizioni del Codice della strada.
Torna all'inizioCosa si rischia dopo il 14 dicembre
Diciamo subito che la parte della nuova normativa che riguarda i monopattini è una di quelle che necessiteranno nei prossimi mesi dell'approvazione dei decreti attuativi (da parte del Ministero dei Trasporti) che dovranno stabilire i requisiti e le corrette procedure che dovrà seguire il cittadino per mettere "in regola" il proprio mezzo, soprattutto per quanto riguarda copertura assicurativa e targa.
Teoricamente quindi, dal 14 dicembre, entrano in vigore tutte le novità che riguardano tutti i divieti alla circolazione, ma mancano ancora le specifiche che riguardano la tipologia di assicurazione che si deve sottoscrivere e le modalità pratiche per richiedere la targa del proprio monopattino.
Si legge nel testo, infatti, che "è vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno e privi della copertura assicurativa verso terzi". Anche se al momento mancano molti dettagli e si dovranno attendere i decreti attuativi, si deduce che anche i monopattini privati dovranno avere una sorta di "targa" e un'apposita assicurazione.
Torna all'inizioObbligo assicurativo
I monopattini elettrici non potranno circolare senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del Codice civile.
Al momento, però, non è chiaro quale dovrà essere il tipo di polizza da sottoscrivere. Il testo della legge, infatti, parla in modo generico di “assicurazione per la responsabilità civile verso terzi”: data l’obbligatorietà della targa, bisognerà capire se sarà necessaria una RC auto ad hoc oppure se saranno sufficienti i prodotti assicurativi già presenti sul mercato, come ad esempio le polizze di mobilità urbana e le RC capofamiglia.
Nel caso di polizze di mobilità urbana il prezzo potrebbe variare dai 40 ai 240 euro all’anno. Il range cambia a seconda delle garanzie offerte e/o dei diversi massimali e/o dei mezzi protetti. Con riferimento alle RC capofamiglia, il prezzo medio potrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro all’anno e bisognerà controllare che la circolazione con i monopattini elettrici sia coperta nella polizza. In caso contrario si dovrà sottoscrivere una garanzia aggiuntiva.
Qualsiasi sarà la soluzione da adottare, il consiglio è quello di controllare sempre le coperture già attive prima di sottoscrivere doppioni. Inoltre, una volta individuata la polizza, va letto con attenzione il contratto, in modo da valutare quali protezioni offre, i massimali, le franchigie, e cosa fare in caso di incidente (ad esempio entro quanti giorni bisogna contattare la compagnia, la documentazione richiesta e così via).
Torna all'inizioTarga obbligatoria
Se sull'assicurazione il testo di legge rimane vago, sulla targa si specifica che i proprietari "hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato". Sara il Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire "il prezzo di vendita dei contrassegni, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente ad attività specifiche del Codice della strada". Il contrassegno "deve essere esposto in modo visibile" e il proprietario ha l'obbligo "di comunicare il cambiamento della residenza o della sede (n.d.r. per quelli in sharing)".
Ogni monopattino elettrico dovrà quindi essere dotato di targa e a farne richiesta dovranno essere i proprietari stessi dei mezzi. Non si conoscono ancora nel dettaglio le specifiche della targa e i relativi costi, ma si può ipotizzare che siano simili a quelli che si pagano per uno scooter: circa 50 euro.
Torna all'inizioCasco per tutti
Diventa obbligatorio per tutti i conducenti (a oggi tale obbligo è in vigore solamente per i minorenni). All’articolo 14 del testo di legge, infatti, viene indicato esplicitamente anche l’obbligo del casco per i conducenti (assieme al divieto di uscire dai centri urbani che vediamo dopo). Al netto del vantaggio in termini di sicurezza, l'utilizzo del casco, così come la stipula dell'assicurazione ed eventuali oneri per la targa, possono essere considerati oneri per chi decide di muoversi con questa modalità leggera, che rischiano di disincentivarne l’uso. E’ importante a tal proposito ricordare che la sicurezza in strada è responsabilità principale dei mezzi più pesanti e più veloci, e che un numero minore di mezzi leggeri comporta una riduzione della sicurezza ed aumento delle collisioni per tutti gli utenti della strada.
Torna all'inizioLimiti alla circolazione e sosta
Nel nuovo Codice della strada sono presenti nuove limitazioni e divieti alla circolazione dei monopattini elettrici.
- I monopattini potranno circolare solo su strade urbane con limite a 50 km/h (i monopattini comunque hanno limitazioni sulla velocità e quindi non potrebbero andare più veloci); tuttavia non possono nemmeno percorrere strade con limite a 70 km/h, le tangenziali o le strade che colleghino comuni diversi, perché potrebbero essere provinciali. Ai gestori dei veicoli in sharing potrebbe venire imposta anche l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei monopattini fuori dai centri urbani.
- I monopattini elettrici, non possono più circolare sulle piste ciclabili, nonché nelle aree pedonali.
- Non possono circolare contromano, neanche nelle strade con doppio senso ciclabile.
- Infine viene ribadito in generale il divieto di sostare sul marciapiede. La possibilità di deroga al divieto viene ora rimodulata. Si prevede che sia permessa la sosta sul marciapiede, a condizione che esso, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, fermo restando che nella parte rimanente del marciapiede sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. La destinazione a posteggio per i monopattini deve essere indicata con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito Internet istituzionale del Comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
Le sanzioni: da 200 a 800 euro
Ci sarà un decreto del Ministero dei trasporti che definirà le caratteristiche tecnico-costruttive dei monopattini (ma anche di bici elettriche e altri veicoli simili). Proprio per questo, si legge nel testo della legge, "chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite (n.d.r. dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800" e anche di conseguenza alla confisca del dispositivo se "ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kw".
Infine abbiamo riunito in un unico contenuto tutte le informazioni utili a capire come usare il tuo monopattino nel modo corretto in città: dove puoi andare, da che età lo puoi guidare e che tipo di monopattino scegliere.
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