138 Visualizzazioni
0 Risposte
0 Mi piace
News
Comprare casa: la guida completa a tasse e agevolazioni
21 ottobre 2021

Scopri tutto ciò che devi sapere sulle tasse per l'acquisto che devi pagare quando compri o vendi di una casa, o per la vendita di un immobile e come ottenere le richiedere agevolazioni che ti spettano.
Quando si compra casa le spese sono tantissime, ma facendo un po’ di attenzione è possibile ottenere notevoli riduzioni d'imposta, innanzitutto sfruttando il cosiddetto "beneficio prima casa". Facciamo chiarezza su quali sono le imposte da pagare nel caso in cui decidi di comprare o vendere casa e quali agevolazioni potresti ottenere.
Le tasse da versare per l'acquisto della casa
Quando si compra una casa le imposte da versare cambiano se, chi ci vende l'immobile, è un'impresa costruttrice o un privato. Le imposte da versare, a seconda dei casi sono l'Iva, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e quella catastale, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria.
Calcolo dell'imposta di registro
Generalmente l’acquisto della casa è esente da Iva, ma soggetta all’imposta di registro al 9%, all’imposta ipotecaria e alla catastale, fisse entrambe a 50 euro l’una.
Al posto dell'imposta di registro si applica l'Iva se:
- l'impresa costruttrice o che ha effettuato i lavori di ripristino dell'immobile sta vendendo entro cinque anni dal termine della costruzione o dell'intervento di recupero. Se è trascorso più tempo il venditore può chiedere di assoggettare a Iva la vendita inserendo questa scelta nell'atto notarile o nel preliminare d’acquisto;
- si tratta di vendita di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali e il venditore vuole applicare l'Iva, annotando la scelta nell'atto notarile o nel preliminare.
Ecco a quanto ammontano le imposte da versare:
Venditore |
Iva |
Imposta di |
Imposta |
Imposta |
Privato o Impresa per vendite |
- |
9% |
50 euro |
50 euro |
Impresa per vendite |
10% (se l'immobile è di lusso 22%) |
200 euro |
200 euro |
200 euro
|
Calcolo delle imposte
A seconda dell'imposta che viene applicata, il metodo per calcolarla è differente. Se paghi l'Iva, devi applicare l'imposta al prezzo d'acquisto, se invece paghi l'imposta di registro, devi applicare l'imposta al valore catastale.
Inoltre, per vendite soggette a imposta di registro, l'importo minimo da versare è comunque di 1.000 euro. Fortunatamente però non sono dovute l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. Viceversa, in caso di vendite soggette a Iva, salvo situazioni particolari, si devono versare anche l'imposta di bollo di 230 euro e la tassa ipotecaria di 90 euro.
Calcolo del valore catastale
Il valore catastale su cui applicare l’imposta di registro viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 120 per i fabbricati (non prima casa) appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 110 per la prima casa e le relative pertinenze;
Il valore catastale per il calcolo dell'imposta di registro viene utilizzato anche per l'acquisto di pertinenze (come box, cantine, posti auto...) a patto che nel rogito venga specificato il "vincolo pertinenziale" all'abitazione, cioè deve essere ragionevolmente vicino per essere di servizio alla stessa e che siano dotate di una rendita catastale autonoma. Ma quando è considerato pertinenziale e quando non lo è? Se, ad esempio, compri la casa in un condominio e il box in quello vicino, può essere considerato pertinenziale. Se invece il box si trova particolarmente distante o addirittura in un altro Comune, rimane esclusa la pertinenzialità.
Per poter applicare l’imposta sul valore catastale, con il così detto sistema del “prezzo-valore” che è notevolmente più basso di quello d’acquisto, nel rogito deve essere indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione. Deve inoltre trattarsi di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. L'occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito, determina la perdita del beneficio. Di conseguenza, dovrai versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul prezzo d'acquisto, oltre a una sanzione che va dal 50% al 100% della maggior imposta dovuta.
Esempi di calcolo delle imposte
Per capire concretamente come calcolare le imposte, ecco alcuni esempi pratici. Anna e Marco comprano un immobile non di lusso con rendita catastale di 1.000 euro al prezzo di 250.000 euro.
- Acquisto da privato:
per calcolare il valore catastale dell'immobile, occorre rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare per 120: 1.000 x 1,05 x 120 = 126.000. Poi calcoliamo l'imposta di registro sul valore catastale (9%) e aggiungiamo le imposte ipotecaria e catastale di complessivi 100 euro (50 euro ciascuna): (126.000 x 9%) + 100 = 11.440 euro. - Acquisto da impresa con Iva:
calcoliamo l'Iva sul prezzo di acquisto (10%), oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria: (250.000 x 10%) + 600 + 230 + 90 = 25.920 euro. - Acquisto prima casa da privato:
per calcolare il valore catastale dell'immobile, occorre rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare per 110: 1.000 x 1,05 x 110 = 115.500. Poi calcoliamo l'imposta di registro sul valore catastale (2%) e aggiungiamo le imposte ipotecaria e catastale di complessivi 100 euro (50 euro ciascuna): (115.500 x 2%) + 100 = 2.410 euro. - Acquisto prima casa da impresa con Iva:
calcoliamo l'Iva sul prezzo d'acquisto (4%), oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria: (250.000 x 4%) + 600 + 230 + 90 = 10.920 euro.
Agevolazioni "prima casa": cosa sono
Le agevolazioni "prima casa" permettono di versare imposte ridotte, sia che si tratti di acquisti soggetti a Iva sia a imposta di registro. Nel prossimo paragrafo ti spieghiamo come calcolare le imposte con esempi pratici.
Ecco a quanto ammontano le imposte sull'acquisto di una prima casa:
Venditore |
Iva |
Imposta di Registro |
Imposta Ipotecaria |
Imposta catastale |
Privato o Impresa |
- |
2% |
50 euro |
50 euro |
Impresa per vendite |
4% |
200 euro |
200 euro |
200 euro |
A chi spettano le agevolazioni per la prima casa
Per poter usufruire dei benefici prima casa devono ricorrere contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- l'abitazione non deve essere di lusso, cioè non deve essere accatastata come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazione in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dove è situato l'immobile acquistato deve essere dichiarata, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto dell'acquisto. Oppure nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività (comprese quelle svolte senza remunerazione, le attività di studio, di volontariato o sportive). Nel caso in cui ti sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro, l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il tuo datore di lavoro; se invece sei iscritto all'AIRE come emigrato all'estero puoi comprare la prima casa in tutto il territorio italiano senza vincoli. Allo stesso modo, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile.
- Non devi essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- Non devi essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Dal 2016 il requisito risulta soddisfatto anche se vendi questo immobile entro un anno dal rogito d'acquisto della nuova casa su cui vuoi usare i benefici. In pratica, con la formulazione di questo ultimo requisito, una famiglia che ha già una prima casa e che decide di venderla per esigenze ad esempio di spazio o in caso di trasferimento, può comprare pagando meno tasse, senza l'angoscia di dover prima vendere. Questo, ovviamente, non aiuta in caso di disponibilità economica all'acquisto, dipendente dalla vendita. Ricorda che in ogni caso non devi possedere un altro immobile abitativo nel Comune in cui vuoi acquistare la prima casa, nemmeno se ti assumi l’impegno di venderlo entro un anno.
- Per ottenere le agevolazioni prima casa questi requisiti devono essere dichiarati nell'atto di acquisto. In particolare per l'ultimo punto, si deve dichiarare espressamente l'impegno a vendere l'immobile entro un anno dall'acquisto. Questo vale anche in caso di acquisto del secondo immobile a titolo gratuito tramite successione o donazione.
L'agevolazione prima casa spetta anche per le pertinenze dell'abitazione, anche se acquistate con un atto separato, ma successivo a quello dell'immobile che servono. Le agevolazioni spettano per le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, box e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. Quindi se compri due box pertinenziali accatastati come C6 su uno dei due non puoi utilizzare le imposte ridotte.
Quando si perdono le agevolazioni "prima casa"?
Le agevolazioni ottenute quando si acquista un'abitazione usufruendo dei benefici prima casa possono essere perse, con la conseguenza che si dovranno versare le imposte "risparmiate", gli interessi e una sanzione del 30% dell'imposta stessa. Puoi perdere i benefici se:
- dichiari falsamente di possedere i requisiti;
- non trasferisci la residenza nel Comune entro 18 mesi dall'acquisto. Ricorda che se non sono ancora trascorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza, e sai che non puoi rispettare l'impegno assunto nel rogito, puoi revocare la dichiarazione presentando un'istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, chiedendo il ricalcolo dell'imposta. In questo modo eviterai di pagare la sanzione del 30% e pagherai invece solo gli interessi e la maggior imposta. Se invece sono scaduti i 18 mesi (senza che siano arrivati atti di accertamento in merito) puoi fare comunque istanza all'Agenzia delle Entrate: così pagherai con "ravvedimento operoso", cioè oltre a interessi e maggior imposta la sanzione ti verrà ridotta a seconda dei termini entro cui stai correggendo la tua situazione;
- vendi o doni l'abitazione entro cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non riacquisti un altro immobile (anche a titolo gratuito), da adibire ad abitazione principale. A ridosso del termine di scadenza dell'anno se ti accorgi di non poter effettuare il nuovo acquisto, puoi sanare la situazione nel modo appena visto per il trasferimento della residenza. Ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile in cui tu o la tua famiglia hanno la residenza, quindi non occorre rispettare tutte le condizioni necessarie affinché l’immobile sia anche prima casa.
Bonus prima casa per gli under 36
Fino al 30 giugno 2022, chi vuole comprare la prima casa e non ha ancora compiuto 36 anni, può sfruttare l’esenzione dal pagamento delle imposte in fase di acquisto. In particolare, se compri una prima casa, non hai ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto viene stipulato ed hai un reddito Isee entro i 40.000 euro hai diritto a non versare:
- l’imposta di registro che ammonta al 2% del valore catastale della casa;
- l’imposta ipotecaria e catastale per un totale di 100 euro;
Questi sconti sono riconosciuti al momento del rogito, se la compravendita avviene tra privati.
Se invece hai meno di 36 anni e stai comprando da un’impresa devi versare comunque l’Iva del 4% sul prezzo d’acquisto, ma la cifra versata ti darà diritto a un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare per pagare altre imposte su atti successivi (successioni, donazioni, compravendite ulteriori o altre denunce). In alternativa, il credito che hai maturato puoi inserirlo in dichiarazione dei redditi e recuperarlo velocemente.
Inoltre, in caso di acquisto da impresa non dovrai versare in sede di rogito l’imposta di registro, l’ipotecaria e la catastale che ammontano a 200 euro l’una per un totale di 600 euro.
Facciamo un esempio: per una casa con rendita catastale di 1000 euro e prezzo di mercato di 300.000 euro, in caso di acquisto da privato il risparmio è di 2410 euro ma solo se si ha un reddito Isee entro i 40.000 euro in caso di acquisto da impresa si matura un credito d’imposta di ben 12.000 euro cui si somma il risparmio di 600 euro sulle imposte di registro ipotecaria e catastale.
Per ottenere lo sconto occorre possedere i requisiti prima casa ed è possibile ottenerlo anche per l’acquisto o la costituzione della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione della casa in questione.
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Chi compra la prima casa, la vende e, prima che sia passato un anno,ne riacquista un'altra, (non a titolo gratuito) avente i requisiti prima casa ha diritto a un credito pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.Il credito non può essere superiore all'imposta dovuta per il secondo acquisto e può essere utilizzato per pagare proprio la nuova imposta di registro, per diminuire l'Irpef nella prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto, per diminuire le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute su denunce o atti successivi all'acquisizione del credito e per compensare altri tributi da pagare con l'F24 come le ritenute d'acconto o i contributi previdenziali. Se però non usi tutto il credito per pagare la nuova imposta di registro, il residuo lo devi usare solo in diminuzione dell'Irpef sulla prima dichiarazione dei redditi utile.
Ricorda che se sul secondo acquisto versi l'Iva, non puoi utilizzare il credito d'imposta in sede di rogito notarile, ma dovrai per forza optare per uno degli utilizzi appena visti.
Per usufruire del beneficio al momento del secondo acquisto, occorre indicare gli estremi dell'atto di acquisto della casa su cui si erano ottenute le agevolazioni e dell'atto di vendita, l'ammontare dell'imposta e, se si è versata l'Iva, occorre allegare le relative fatture.
Il credito d'imposta spetta anche se non si è ancora venduto il primo immobile, a patto che lo si venda entro un anno dal nuovo acquisto.
L’acquisto di immobili ristrutturati
Se acquisti un immobile ristrutturato, puoi ottenere una detrazione del 50% calcolato sul 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’importo massimo detraibile rimane in ogni caso di 96.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2021 la detrazione diventa del 36% sul 25% del prezzo, per una spesa massima detraibile di 48.000 euro.
Quali spese
L’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono successivamente alla vendita delle unità immobiliari.
La detrazione spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori. Per questo tipo di detrazione non è necessario pagare con bonifico bancario.
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile entro un massimo complessivo di 96.000 euro. L’agevolazione è relativa all’acquisto dell’immobile residenziale e non alla sola pertinenza: tuttavia, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di 96.000 euro. Nel caso in cui con lo stesso atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito a ogni singolo immobile.
È possibile beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto, a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, si può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o per il periodo di imposta in cui sono stati pagati o per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.
Hanno diritto alla detrazione anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione).
Acquisto o costruzione di box pertinenziali
L’agevolazione è riconosciuta per interventi di realizzazione o per l’acquisto (per le sole spese imputabili alla realizzazione come documentate dal venditore) di parcheggi, autorimesse, posti auto o box.
È una detrazione, quindi recuperi il 50% del costo di realizzazione o di acquisto di box o posti auto già realizzati. L’importo massimo detraibile rimane in ogni caso di 96.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2021 la detrazione diventa del 36%, per una spesa massima detraibile di 48.000 euro.
La condizione imprescindibile per la detraibilità è che esista un vincolo pertinenziale con un immobile a uso abitativo, cioè il box o il posto auto siano a suo servizio. In caso di costruzione, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. Per fruire della detrazione, il pagamento deve avvenire mediante bonifico, anche in caso di versamenti in acconto.
Acquistando contemporaneamente casa e box, da una cooperativa o da una immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
In presenza dei requisiti richiesti, la detrazione spetta anche al coniuge convivente con il futuro proprietario del box. È ammissibile la fruizione della detrazione da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell’altro coniuge, a carico del primo.
Allo stesso modo è ammissibile la detrazione in capo al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, mediante attestazione sulla fattura (intestata all’altro familiare) che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico.
Attenzione
- Se hai pagato con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, perdi l’agevolazione.
- Non si perde l’agevolazione, se si acquista il garage pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box comperato è una pertinenza al servizio dell’abitazione. Pertanto, se si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso.
Le spese di intermediazione immobiliare
Sono detraibili i compensi pagati ai soggetti che si sono occupati dell’intermediazione immobiliare (iscritti all’albo dei mediatori immobiliari, sono esclusi i mediatori creditizi) in occasione dell’acquisto (anche per l’acquisto del solo usufrutto) dell’abitazione principale (link sezione interessi mutuo per definizione).
È una detrazione, quindi recuperi il 19% della spesa, per una spesa massima di 1.000 euro annui, in un’unica soluzione.
La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Il venditore dell’immobile, anche se ha venduto la propria abitazione principale pagando la provvigione all’intermediario, non può beneficiare dell’agevolazione.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, sempre nel limite massimo di mille euro totali, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà, anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario. Attenzione: se la fattura è:
- intestata a un solo proprietario, ma l’immobile è in comproprietà, devi integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- cointestata al proprietario e a un altro soggetto, ma l’immobile è intestato a un solo proprietario, in fattura deve essere specificato che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
Le tasse da versare per la vendita della casa
Se vendi un immobile si può generare una plusvalenza, cioè una differenza positiva tra l'incasso della vendita e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell'immobile stesso. La plusvalenza viene tassata solo se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Questo tipo di reddito è inserito nella dichiarazione dei redditi tra i "redditi diversi" e viene tassato con le normali aliquote Irpef. In pratica per la tassazione si somma agli altri redditi che hai percepito nell'anno.
In alternativa alla tassazione ordinaria puoi optare per un'imposta sostitutiva del 26% (fino al 2019 era del 20%). Generalmente questo tipo di tassazione è più conveniente e per ottenerla devi fare una dichiarazione dal notaio che l'annoterà sull'atto di vendita. Sarà il notaio a occuparsi del versamento dell'imposta che dovrai anticipare, oltre a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
Quali sono gli immobili non soggetti a tassazione?
Non sono tassati, né con l'imposta ordinaria né con la sostitutiva, gli immobili:
- derivanti da successione o usucapione;
- ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi cinque anni dall'acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costo d'acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante);
- che, per la maggior parte del periodo trascorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
/round-icon_property.png?rev=237841d3-ce2b-47a9-8b5a-cebf229318fd&mh=80&h=80&w=80&la=it-IT&hash=AEBF160620C4AAC0E61FAEE3B2B8D2F3)
Commenta il post
Condividi la tua opinione o fai la tua domanda nel gruppo Comprare e vendere della comunità Casa e condominio!
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buongiorno, con i fratelli, stiamo provvedendo alla vendita dell'abitazione di mia mamma ( anche lei proprietaria) perché ora residente in casa di riposo e necessita di liquidità per la retta.
C'è un vademecum generale per orientarsi sulle pratiche e/o modalità per la vendita tra privati?
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Vorrei donare dei soldi a mia figlia per l'acquisto della prima casa come posso fare un bonifico di 30.000 euro senza che l'Agenzia delle entrate possa chiedermi dei soldi per questa donazione
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
buongiorno ho venduto la mia prima casa circa 3 mesi fa e vorrei comprarne un altra entro un anno.Nel frattempo nello stesso comune ne ho una seconda intestata a me e mia moglie comprata dopo la mia, posso ricomprare entro questo anno la mia prima casa?
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
buongiorno vorrei comprare una porzione di albergo da ristrutturare emettere mio figlio proprietario che compie gli anni a ottobre 2022 (18 anni). visto che dal notaio andremo a fine 2023 (fine lavori) Posso intestarla a mio figlio?
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buon pomeriggio,
sono in trattativa per l'acquisto di un box dal valore di circa 28.000 euro
A circa 50 mt sono proprietario di un'appartamento acquistato nel 2015 come 1^ casa, pertanto il box dovrebbe rientrare nella pertinenza.
La rendita catastale del box è di 94,00 euro, mentre la metratura circa 15 mtq
quali le tasse da pagare in fase di acquisto e quanto ammontano ?
oltre al notaio e alle spese di agenzia immobiliare ?
grazie
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Allora. Attualmente l'immobile, complessivamente, che andrai ad acquistare risulta essere così composto (come da documento che mi hai inviato ed immagino come dichiarato nelle visure catastali e sulle planimetrie):
- foglio 58 - particella 576 - subalterno 2 - categoria catastale C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro));
- foglio 58 - particella 576 - subalterno 3 - categoria catastale C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro));
- foglio 58 - particella 576 - subalterno 5 - categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile);
- foglio 58 - particella 576 - subalterno 6 - categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito).
Questo è lo stato dell'immobile dichiarato al CU (Catasto Urbano) e su cui i proprietari pagano l'IMU, se non sono residenti, e tutte le varie tasse IRPEF (problemi del proprietario e non tuoi, in questo momento...).
Ho preso delle informazioni più dettagliate da un mio amico Ingegnere e da una Funzionaria del Comune di Albano - ufficio IMU, e devo dire che aimè qualcosa di sbagliato ti avevo detto e, in parte, la Signora della banca, ha ragione.
Ha ragione quando afferma di concederti il mutuo al 100% (senza cambiare nessuna destinazione d'uso), ovvero te l'ho concede come prima casa per l'abitazione (A/2), per la categoria C/2 e per una (sono due) categoria C/6. Rimane fuori dal mutuo (a tue spese di acquisto), più spese notarili come seconda casa e poi come IMU seconda casa la seconda categoria C/6. Questo significa, e ripeto ha ragione la Signora della banca, che la legge prevede due pertinenze di categorie diverse per la stessa abitazione.
Però torniamo a noi. Cioè, tu vuoi acquistare l'immobile facendoti mutuare il 100% dell'importo dalla banca e non vuoi pagare l'IMU ed altre tasse per nessuna categoria come seconda casa. Bene, allora, devi farti fare, dal proprietario un cambio di destinazione d'uso o meglio un accorpamento delle due categorie C/6. Devi far sistemare l'immobile in modo tale che diventi un A/2, un C/2 ed un solo C/6. Così facendo che cosa otterresti?
1) Concessione del mutuo al 100% dell'importo (lo ha detto la Signora della banca) per l'intero immobile che acquisti;
2) minori spese notarili in quanto le imposte del registro si riduconbo al 2% anzichè al 10% per l'intero immobile che acquisti.
3) nessun pagamento IMU ed altre tasse, per il momento, in quanto, dopo aver preso la residenza nell'immobile, tutto risulta prima casa (A/2, C/2 e C/6).
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Ho un’abitazione di proprietà. Se mia figlia 18 enne senza reddito ma studentessa acquista casa può usufruire dei benefici “prima casa”?
Grazie
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Salve mi servirebbe un parere: mia figlia eredita dalla nonna una villetta (a7), perché io faccio la rinuncia all'eredità. Ed ha i requisiti per avere le agevolazioni 1 casa. Contigua (muro camere in comune ed ingresso esterno cancello unico) c'è la villetta gemella di mio cugino. Mia figlia vorrebbe acquisire la viletta gemella e ristrutturare il tutto e accatastare come un unica unità abitativa. Come può fare per avere le agevolazioni 1 casa anche sull'acquisto?. Inoltre è possibile la ristrutturazione della casa ereditata sia fatta entro il 2021. Mentre quella acquisita dopo 1/1/2022 perché risulta affitta fino al 31 12 2021. Grazie
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buongiorno, attualmente sono comproprietario di un'abitazione con mia moglie sulla quale 10 anni fa io comprai con l'iva al 10% (per 1/2) e mia moglie al 4% (per l'altro 1/2). Ora sto comprando un'altra abitazione che è intestata esclusivamente a me ed inoltre è ubicata in un altro comune. Posso usufruire dell'iva al 4% visto che diventerà la nostra casa di residenza e io non ho attualmente immobili intestati a me che abbiano usufruito dell'iva al 4%?
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buongiorno, ho acquistato come prima casa e ora sto cercando di vendere quella dove abitavo (ex prima casa): sapevo di avere 1 anno dal rogito per vendere quella che ora è la seconda casa, ma recentemente ho sentito che hanno allungato i tempi a 2 anni, è vero o è una "bufala"? Grazie
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Salve sto acquistando un immobile con il credito di imposta (sismabonus acquisti) volevo sapere se:
si può usufruire delle detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale
sto acquistando il tutto da una imprese edile
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Abitazione posta a 1050 mt/slm tassa tari comune di Sambuca Pistoiese con tariffa su due persone. Ma la proprietà è di una sola persona. E' possibile fare ricorso?
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Salve,
quali tasse si pagano nel caso in cui si venda la casa in cui si é vissuto, e quindi risieduto, per meno di 5 anni e non se ne compri un'altra senza plusvalenza alla vendita?
Vorrei avere dei chiarimenti se si dovesse versare il 7% di differenza tra acquisto agevolato e il non agevolato e se ci fossero le sanzioni aggiuntive del 30% piú interessi di cosa?
grazie
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
problema di mio figlio: il blocco cantieri per Covid comporta un ritardo di diversi mesi sulla consegna del suo nuovo appartamento nel frattempo per poter dare un anticipo ha venduto l'appartamento in cui vive con consegna a febbraio del 2021 ( ultima data prevista dal costruttore per la consegna). L'acquirente ora esige la consegna del suo appartamento non considerando che lui e la sua famiglia (hanno2 bimbi piccoli 2anni uno e due mesi l'altra) non saprebbero dove andare. Tra i vari decreti emessi sono previsti interventi in aiuto per queste situazioni.
Potete dirmi a chi si può rivolgere per tentare di risolvere questo problema.
Grazie,
cordiali saluti
Mariella Kron
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buonasera,
due anni fa (2018) ho acquistato un appartamento di ampia metratura con i benefici prima casa, intestato solo al sottoscritto.
Subito dopo il Rogito di acquisto 1^casa, ho stabilito la residenza anagrafica presso l’immobile acquistato (e dove tuttora ancora risulto residente), attivando e pagando da subito le utenze domiciliate sul mio c/c (gas, luce, acqua, TARI, No Telefono…e pagando regolarmente quote condominiali e riscaldamenti), comunicando la nuova residenza a datore di lavoro, Enti dei servizi utenze, ordine professionale, trascrivendolo nel mod. 730, e ricevendo le comunicazioni/corrispondenze alla abitazione di residenza in parola.
Inoltre, per l’immobile in parola:
• nel mod. 730 è stato dichiarato “abitazione principale”, Codice 1;
• godo degli sgravi fiscali per gli interessi sul mutuo;
• non pago l’IMU nè TASI.
Il sottoscritto, in qualità di militare in servizio permanente effettivo, al fine di usufruire dei benefici di cui sopra, non aveva e non ha l’obbligo di trasferirvi né la residenza anagrafica e ne che l’appartamento fosse abitazione principale o dimora abituale.
Tuttavia, per nuove esigenze famigliari (prematuramente sopravvenute) è stato necessario decidere di rivendere l’immobile acquistato con i benefici prima per riacquistarne un altro di metratura inferiore, più aderente alle nuove esigenze (sempre con benefici 1^ casa) entro 12 mesi dal rogito di rivendita.
Evidenzio che la decisione di rivendita (entro il quinquennio), non ha pertanto carattere o intento speculativo. Nei prossimi mesi l’appartamento sarà rogitato per un importo convenuto (corrispettivo concordato) che supera il costo di acquisto da parte mia di circa € 35.000 (al netto di spese di: intermediazione immobiliare, spese notarili, imposte di registro, spese erogazione mutuo, perizia e istruttorie, attivazione utenze, che ammontarono a circa € 25.000).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, e considerando che ho “risieduto” nell’appartamento in parola per quasi il 100% del tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data della rivendita, e che, come militare non avevo l’obbligo di traferirvi la dimora e/o abitazione principale, chiedo:
• se la somma di plusvalenza di € 35.000 è soggetta a tassazione (26% dal 1° gennaio 2020, nel caso venisse liquidata dal Notaio rogante)?!! Considerando la NON volontà speculativa e che senzaltro procederò a riacquistare un'altra abitazione come 1^ casa entro un anno;
• Eventualmente, per non pagare tassa sulla plusvalenza cosa occorrerebbe o sarebbe necessario dimostrare all’ADE, in caso di controllo?!
• nel caso la plusvalenza fosse soggetta a tassazione, l’importo da tassare al 26% (la mia aliquota IRPEF è quasi del 38%) è dato dalla differenza tra importo di vendita e importo di acquisto originario (al netto delle spese necessarie all’operazione di acquisto), nel mio caso, circa € 25.000)?
(*) Sono coniugato in regime di separazione dei beni. Mia moglie e mia figlia hanno continuato ad essere residenti in altra abitazione (prima casa di proprietà di mia moglie), nello stesso comune.
Ringrazio per l'attenzione.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Salve, molto utile questa pagina Vendo ed Acquisto Casa. Cercavo informazioni ancora più specifiche relativamente all'acquisto di casa ereditata ove un erede proceda con proposta acquisto e quindi liquidazione eredi quando uno accetta proposta e l'altro no. Esiste legge aimè troppo articolata per il cittadino comune da comprendere.Grazie Daniela
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
esaustivo interessante
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buongiorno, ho acquistato un appartamento al 1 Ottobre 2019 e( l'utenze delle luce,gas sono intestate a me da Gennaio 2020) ma sono residente(ho cambiato la residenze al comune ) nella quale dal 1 Luglio 2020, se la vendo entro Ottobre 2020 perdo l'agevolazione prima casa pagando la plusvelenza ?se si quando posso venderla ? Grazie
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buonasera,
ho un quesito da porre. Ho un'abitazione al 50% con la mia exmoglie, assegnata a lei e i miei figli, quindi questo immobile non è più idoneo a soddisfare le mie esigenze abitative. Vorrei poter acquistare un'altro immobile per dare un'alloggio anche ai miei figli quando sono con me, come devo comportarmi per l'acquisto? Posso usufruire delle agevolazioni prima casa? devo acquistare per forza in un comune diverso dall'abitazione citata per usufruirne? oppure non ne ho diritto, quindi posso acquistare nello stesso comune? come comportarsi con il pagamento delle tasse relative poi?
Grazie a chi può darmi delle piccole indicazioni da seguire
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buongiorno Fabrizio
sono nella tua stressa situazione. Hai risolto ?
Grazie. Mariano
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.
Buonasera,
ho un quesito da porre. Ho un'abitazione al 50% con la mia exmoglie, assegnata a lei e i miei figli, quindi questo immobile non è più idoneo a soddisfare le mie esigenze abitative. Vorrei poter acquistare un'altro immobile per dare un'alloggio anche ai miei figli quando sono con me, come devo comportarmi per l'acquisto? Posso usufruire delle agevolazioni prima casa? devo acquistare per forza in un comune diverso dall'abitazione citata per usufruirne? oppure non ne ho diritto, quindi posso acquistare nello stesso comune? come comportarsi con il pagamento delle tasse relative poi?
Grazie a chi può darmi delle piccole indicazioni da seguire
Accedi con il tuo account per vedere il contenuto.