Bacheca dei reclami

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Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
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M. B.
20/12/2017

Addebito costo SMS gratuiti INFOBANK

Nelle condizioni d'uso del servizio di Notifica SMS INFOBANK, è chiaramente esplicitato che i Costi per la ricezione di SMS per l'inserimento di bonifici è gratuito.L'operatore Tre Wind invece addebita 16 centesimi ugualmente alla ricezione di questi SMS Ho contattato il centro assisitenza Intesa SanPaolo che mi ha confermato che gli SMS erano gratuiti e che sarebbe stato un errore del gestore telefonico.Tre Wind invece mi ha detto che le tariffe di addebito dei messaggi INFOBANK dipendono da contrattazioni e tabelle tra la Banca e l'Operatore Telefonico.

Chiuso
A. P.
02/06/2017

Proposta di modifica unilaterale del contratto Sanpaolo Zerotondo

Da 25 anni sono cliente di Intesa San Paolo, allora Banca Commerciale.Da almeno 10 anni e più sono titoloare di conto Zerotondo che nasce per utenti che utilizzano prevalentemente il web e pertanto non prevede pagamenti di interessi ma neanche spese di gestione.questo anche dalla sua nascita quando gli interessi a cui ho rinunciato non erano uno 0,0.. %!Ora con proposta unilaterale l'Istituto decide di applicarmi un costo di gestione di circa 10 Euro al mese. Inconcepibile: contro la natura stessa del conto al momeneto della firma del contratto.

Chiuso
M. B.
01/06/2017

Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB

Oggetto: Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB.Esposizione dei fatti.Il sottoscritto, premesso di essere ex dipendente SANPAOLO matricola 10045 e quindi di essere a conoscenza delle procedure interne dell'Istituto, nello specifico che le richieste poste alla direzione delle filiali sono soggette al nulla osta degli uffici legali.Premesso inoltre che come Tecnico Delle Industrie Elettriche e Geometra è in grado, avendo a disposizione le pezze giustificative dei movimenti, di fare l'analisi di un semplice bilancio condominiale.Essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra il sottoscritto condomino e l'amministratore condominiale del CONDOMINIO MARCELLO, con conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, il sottoscritto ha inviato una serie di raccomandate all'amministratore al fine di ottenere la documentazione contabile e specificatamente:Raccomandata del 26/10/2016 spedita 27/10/2016Raccomandata del 29/10/2016Raccomandata del 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita 02/11/2016Raccomandata 03/11/2016Raccomandata 05/11/2016 spedita 07/11/2016Raccomandata 08/11/2016Raccomandata del 10/11/2016Telegramma 11/11/2016Raccomandata 16/11/2016.Non avendo avuto alcun cenno di riscontro,da parte dell'amministratore, in data 16/11/2016 è stata fatta una richiesta presso la direzione della Filiale di Bistagno della documentazione del conto condominiale, conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, ed il giorno giovedì 17 novembre 2016 12.42 è stata inviata una email specificando che: secondo”l'ABF: tutti i condomini possono chiedere estratti conto intestati al condominio”.Dopo alcuni giorni mi è stato risposto verbalmente un diniego alla mia richiesta trincerandosi dietro un asserito rispetto della privacy ed ad un novellato art 1129 c.c. a seguito del responso negativo dell'ufficio legale, ad oggi il sottoscritto non ha avuto nessuna risposta a quella richiesta del 16/11/2016.E' evidente una non conoscenza colposa da parte degli uffici preposti della legislazione vigente.Le Decisioni dell'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO : Decisione N. 4208 del 03 luglio 2014, Decisione N. 691 del 28 gennaio 2015, Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016, nello specifico quest'ultima recita “Sul punto il Collegio di Roma ha avuto modo, in più occasioni, di rilevare che “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che , in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che talenorma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015).Nella specie, essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell’intermediario al rilascio, a spese del richiedente e nei limiti di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.”.L'art. 119 del Testo Unico Bancario - rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” - dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni), se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione (art. 119 T.U.B., comma 4).La Cassazione (Cass. n. 22183/2015) ha osservato che la domanda del cliente ex art. 119 T.U.B. è subordinata alla sussistenza di due sole condizioni: a) la domanda sia relativa a operazioni specifiche b) le operazioni per cui si chieda la documentazione siano relative ai soli ultimi dieci anni.Tribunale Napoli, sentenza dell’8/12/2010: “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”.Tribunale Monza, sez. III, sentenza n. 95 del 18/1/2016: “In tema di conte corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta”.La richiesta della documentazione bancaria ex art. 7 Codice PrivacyLa domanda di consegna della documentazione bancaria potrebbe essere avanzata dal cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) 7, e quindi anche (apparentemente) al di fuori della procedura prevista dall’art. 119 T.U.B.Il Garante della Privacy ha difatti affermato che il diritto di accesso alla documentazionebancaria da parte del cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - è esercitabile autonomamente anche in forza del Codice della Privacy, che riconosce all’art. 7 tale diritto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (Aut. protez. dati person. 8, 17/07/2008 conf.: Aut. protez. dati person., 07/12/2006 9).Per tali ragioni si ritiene corretto che la banca:- provveda sempre alla consegna della copia della documentazione, sia che la richiesta provenga ex art. 119 T.U.B. che ex art. 7 Codice della Privacy, ed anche ove la richiesta non contenga alcun riferimento normativo (il diritto di avere copia della documentazione, come scritto, è ben più ampio di quanto prescritto all’art. 119 T.U.B., la cui sola particolarità è la specificazione della limitazione temporale della richiesta alle operazioni dei soli ultimi dieci anni e la precisazione - specialmente - dell’obbligo di rimborso alla banca dei costi relativi alla copia)Nel caso in cui la banca non consegni al cliente la documentazione - ed anche lo stesso contratto, per quanto scritto - non è impedita alla banca la successiva consegna al cliente od anche l’eventuale produzione in processo (che il cliente abbia successivamente incardinato, per la consegna della documentazione o comunque per ottenere la dichiarazione di invalidità degli addebiti operati dalla banca nel rapporto), ma in tale ipotesi il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno (provandone la sussistenza e l’ammontare) e/o la condanna alle spese di lite (soprattutto se dalla produzione tardiva del contratto consegua l’inammissibilità della domanda del cliente, perché, ad esempio, le condizioni erano ben pattuite, ma che il cliente non ha potuto verificare prima del giudizio).A seguito del diniego, il sottoscritto è stato costretto, per ottenere la documentazione, a dare l'incarico ad un revisore dei conti ( Incarico revisore il 11/03/2017) ed a contattare dei legali per il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la documentazione.Quanto sopra ha causato al sottoscritto un danno quantificabile in circa € 5.000,00.Poiché anche il Revisore non ha ottenuto tutta la documentazione in data 28/3/2017 il sottoscritto ha inoltrato una seconda richiesta alla Filiale di Bistagno per ottenere la documentazione bancaria.Anche in questo caso l'esito è stato parziale poiché sono state rilasciate le copie degli estratti conto ma sono state negate le copie degli assegni, per cui non sono accoppiabili le partite in entrata ed uscita per poter addivenire alla formazione di un bilancio.Per quanto suesposto il sottoscritto ha dato mandato e delega a due patrocinatori legali per il recupero della documentazione presso l'amministratore e la PROCURA AD LlTEM (allegata alla presente) ad un altro patrocinatore legale affinché, con il supporto dei legali dell'associazione Altroconsumo, recuperi la documentazione per via giudiziale e compia tutti gli atti necessari nei Vostri confronti per il risarcimento del danno subito dal sottoscritto.

Chiuso
G. S.
28/05/2017

Proposta di modifica unilaterale al contratto

Sono cliente di Intesa Sanpaolo nella stessa Filiale di Milano fin dai tempi in cui era Cariplo (da 38 anni). Ora, in base ad uno strano algoritmo di calcolo basato sui tassi negativi della BCE, il mio conto Zerotondo - finora senza spese per le operazioni on-line - mi verrà a costare 50 Euro all'anno. Tutte le altre principali banche (Fineco, ING Direct, CheBanca!, ...) propongono conti correnti on-line a canone zero: perchè Intesa SanPaolo non lo prevede? Perchè costringermi a recedere dopo tanto tempo?

Chiuso
A. T.
15/03/2017

ADDEBITO SU CONTO PER ERRATO BONIFICO

Mi sono stati addebitati ben 11 euro per un bonifico con il codice IBAN sbagliato. ho cercato la normativa ed ho trovato al paragrafo 3.8 che in caso di mancata esecuzione la banca ha l'obbligo di informare il proprio cliente (NON avvenuto) e a tale comunicazione POTRA' essere applicata una spese, SE CONTRATTUALIZZATA. In banca invece mi hanno detto che è la nuova normativa europea e si fa così. Mi potete aiutare a capire dove sta la verità? grazie

Chiuso
A. C.
14/01/2017

Richiesta estinzione per finanziamento

Ad Agosto del 2016 ho sottoscritto un finanziamento con la banca intesa San Paolo che a dicembre dello stesso anno ho deciso di cedere a unicredit perché mi offriva un tasso di interesse più basso. Nell'operazione ho richiesto il conteggio di estinzione che in filiale non hanno saputo darmi con precisione e tempestività. Verso metà dicembre(quindi passati 15 gg ormai dalla mia richiesta) mi sono recato nella filiale principale di Intesa San Paolo dove, parlando con la responsabile, sono riuscito a farmi dare un conteggio definito da lei parziale e scritto su un foglio, non con carta in testata, e di suo pugno comprensivo dell'importo totale da restituire e della mia assicurazione stipulata con loro quando mi hanno emesso il finanziamento. Con la promessa che questa mi sarebbe stata rimborsata sul mio conto. Entro la fine di dicembre ho eseguito il bonifico tramite unicredit per l'estinzione che è arrivato correttamente in data 22/12/2016. Il 6/01/2017 non vendendo alcun riaccredito sul mio conto ho contattato il numero verde dell'assicurazione di san paolo (800124124) che mi conferma l'invio del bonifico per la restituzione dell'importo residuo della mia polizza assicurativa non goduta e quindi la restituzione dei soldi presso l'agenzia che mi ha emesso il finanziamento. Suddetto bonifico all'agenzia in questione non risulta e sembrano ignorare le mie e-mail di reclamo per l'accaduto.

Risolto
F. T.
12/07/2016

Polizza abitazione e famiglia intesa san paolo

Un anno fa, all'apertura del mutuo con la banca in questione, mi è stata offerta a titolo gratuito per 1 anno la seguente polizza assicurativa.Il mese corrente, controllando estratto conto, mi vedo addebitare euro 49,00 per il pagamento di tale polizza.Ho contattato operatrice mio riferimento in banca Intesa la quale mi dice che non ho la possibila di disdirla, che si rinnova automaticamente e che dovro pagarla per il corso dell anno.Vorrei sapere se invece vi e la possibilita di farlo, anche tramite pagamento di penale, poiche non sono assolutamente interessato a questo prodotto.

Chiuso
A. M.
04/02/2016

disdetta assicurazione

contratto stipulato a giugno 2015 a causa di un guasto nel mese di Agosto 2015 ho ricoverato la mia auto presso proprietà privata dove si trova tuttora visto la mia intenzione di sistemarla con comodo poco alla volta. La compagnia nel mese di settembre mi ha consigliato di attendere per l'annullamento della polizza perchè non era conveniente, ho atteso fino al 03/02/2016 ed ora mi dicono che ho la vendo o la demolisco o sono obbligato a tenere la vettura assicurata, dunque secondo loro devo proseguire con il pagamento frazionato del premio anche se sono 6 mesi che la macchina non CIRCOLA O SOSTA SU DI UNA STRADA PUBBLICA

Chiuso
A. C.
07/01/2016

Mancato Rimborso Componente danniAssicurazione ProteggiMutuo n: 301951082/04 dopo surroga mutuo

A seguito dell'estinzione per surroga del mutuo 8E54061320445-61320445 avvenuto in data 15/07/2015 ho presentato la richiesta di estinzione della polizza proteggi mutuo multirischio associata n: 301951082/04 da me sottoscritta (assicurato Antonio Capasso beneficiario Tetracci Gilda).La richiesta di estinzione, debitamente timbrata dalla vostra filiale di Corso Italia 131 Pisa (ora trasferita in Corso Italia 2 Pisa), e'stata inviata tramite raccomandata A/R n:150315296829 il 30/07/2015 al vs Ufficio Gestione Polizze CPI in Viale Stelvio 55 Milano e ivi ricevuta in data 05/08/2015. Non avendo dopo oltre tre mesi ricevuto il rimborso del premio non goduto ne altra notizia al riguardo ho contattato il 22 Novembre la vostra filiale di Corso Italia 131 nella persona della signora Elena Cerretini, che si e' resa conto dell'anomalia che si e' verificata chiedendomi di fornirle sia la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata che la copia della lettera inviata alla compagnia di assicurazione ho provveduto immediatamente a fornire la documentazione richiesta alla signora Cerretini via mail la quale mi ha successivamente telefonato per informarmi che presto l'ufficio preposto mi avrebbe contattato telefonicamente per fornirmi i chiarimenti del caso. Non essendo in alcun modo stato contattato ho inviato un reclamo tramite l-ufficio di consulenza legale di Altroconsumo a seguito del quale mi e stata inviata via mail un lettera di scuse nella quale mi si avvisava che avrei ricevuto il rimborso della parte “vita”rimandando quella della parte “danni”ad altro ufficio. Riporto per intero il testo della mail ricevuta nel seguito:..................................................................................Gentile Signor Capasso,a seguito del ricevimento della sua email, tramite la Spett.le Intesa Sanpaolo S.p.A. che ci legge in copia, abbiamo censito una posizione sul nostro Registro Reclami con il codice 00907.00/2015/ISV.Relativamente a quanto esposto desideriamo, in primo luogo, porgerle le nostre scuse per il disagio subito e, al contempo, comunicarle che il 31 dicembre prossimo provvederemo ad accreditarle un importo corrispondente al premio non goduto “lato vita” comprensivo degli interessi per ritardato pagamento.Per quanto concerne la parte di premio non goduto “lato danni” provvederà a riscontrarla, per competenza, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..La ringraziamo per la sua disponibilità e le porgiamo i nostri migliori saluti..........................................................................................Ovviamente non mi ritengo in alcun modo soddisfatto in quanto l'accredito dell' importo corrispondente al premio non goduto del solo “lato vita” non corrisponde a quanto da me richiesto ovvero la restituzione dell'intero ammontare del premio non goduto relativa alla polizza proteggi mutuo multirischio n: 301951082/04 da me sottoscritta. Sottolineo inoltre quanto segue:La polizza n: 301951082/04 da me sottoscritta e' una sola e con un unica controparte che per me era e resta il gruppo Intesanpaolo distinguo societari all'interno del gruppo intesasanpaolo tra ramo “vita” e ramo “danni” come riportato a giustificazione del rimborso parziale attengono a dinamiche societarie e lavorative interne al gruppo che non interessano e non possono interessare il cliente finale.La polizza n: 301951082/04 da me sottoscritta sebbene articolata in due componenti (vita e danni) e' unica ed univoco il suo riferimento ad oggi invece me ne viene rimborsata solo un parte e con nessun data e/o impegno per l'altra e senza fornire alcun fondato motivo a giustificazione del rimborso parzialele scuse porte per il disagio subito risultano inaccettabili dal momento che viene effettuato solo un rimborso parziale di quanto dovuto con nessuna chiarezza o impegno circa la parte rimanente aggiungendo cosi disagio al disagio.Resta quindi la mia piu' completa e profonda insoddisfazione per come la pratica di rimborso in oggetto e' stata ed e' tuttora gestita e rinnovo per l' ultima volta l'invito per il completamento della pratica al piu presto con il rimborso anche del lato “danni” e comunque non oltre due settimane dalla ricezione della presente. Ove cosi non fosse daro' mandato all'ufficio legale di Altroconsumo di rappresentarmi nei passi successivi che intraprendero' nei confronti del gruppo.

Risolto
S. M.
15/12/2015

Estinzione Conto Corrente

Ho estinto il conto a Luglio di quest'anno, mi è stato inviato un estratto conto con un operazione azzeramento saldo per estinzione ed una lettera che mi invitava a passare in filiale per ritirare la somma. Pochi euro, ma non è la somma l'importante, come sempre, l'importante è il principio. Dopo qualche giorno passo in filiale e l'impiegato allo sportello mi dice che non trova più il conto dove sono questi denari e che mi avrebbe richiamato. Ovviamente non richiama e ripasso in filiale. Stessa scena ma mi manda dal direttore.In allegato vi aggiungo:Estratto conto di chiusura.Lettera della banca per l'estinzione del c/c.Estratto movimenti sul mio conto alla data 15/12.Email del direttore di filiale.

Chiuso

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