Bacheca dei reclami
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
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Truffa
In data 17.03.2026 ho acquistato una visura camerale sul sito Registro Imprese Italia e mi è stato addebitato l'importo di €3,05; in data 20.03.2026 alle ore 10.53 sul mio conto è apparso un ulteriore addebito da parte della società che gestisce il servizio, ovvero ANKOMPANII EOOD, sede legale VIA G.S. RAKOVSKI 42, QUARTIERE OBORISHTE, 1202, SOFIA (BG) p.iva vies BG207566849, pari a €84,00 per la sottoscrizione di un abbonamento mai richiesto e che quindi disconosco. Alla luce di quanto esposto chiedo IMMEDIATO rimborso di quanto sottratto indebitamente. Allego movimento carta.
Raggiro contratto Verisure!
Ho un impianto di allarme Verisure, oggi ho deciso di dare la disdetta al servizio di Centrale Operativa e cercando la procedura corretta per la disdetta, ho avuto contezza del fatto che i dispositivi sono in comodato d'uso e che eventualmente per teneri c'e' da pagare 120,00 euro. Ma il tecnico che me l'ha venduto non l'ha mai detto, è venuto a casa nostra, ha fatto un preventivo di massima su una cartellina elencando i dispositivi ed il prezzo e poi ci ha fatto firmare il contratto su un tablet, dicendo che eventualmente dopo 12 mesi il servizio di Centrale Operativa poteva essere disdetto. La cosa più grave è che non siamo stati avvisati che cessando il servizio di cui sopra si perde accesso all'app di controllo dell'impianto senza la quale, l'impianto è praticamente inutilizzabile, non si ricevono le notifiche di eventuali allarmi, non si può più attivare o disattivare da remoto, non si ha controllo dello stato di carica delle batterie dei dispositivi. Ci era stato solo detto che sarebbe stato disattivato il fumogeno in quanto quello veniva attivato dalla centrale operativa.
PAGAMENTO NON AUTORIZZATO
Spett. HelloSoftware SA Ho ricevuto un addebito dell'importo di € 39,95, mai autorizzato da parte di Fileword.co. Chiedo di avere copia della mia autorizzazione Chiedo di conoscere le modalità con le quali siete venuti a conoscenza dei riferimenti della mia carta di credito. Chiedo l'annullamento di qualsiasi contratto o abbonamento e il rimborso della somma prelevata con l'inganno. In mancanza di un riscontro entro 24 ore dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti, contro un comportamento che è da considerarsi a tutti gli effetti fraudolento.
Addebito non richiesto
Spett. [Live Career] In data [5 marzo 2026] ho sottoscritto il contratto per [creazione Cv e account] concordando un corrispettivo pari a [2,85€]. [Non solo risulta complicata e poco chiara la cancellazione dell'account, ma ho dovuto disdire abbonamento causa addebito non richiesto e non sottoscritto e non comunicato di ulteriori 23.85 €] In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.
Abbonamento non richiesto
Spett.le ilCVperfetto, Dopo aver compilato un CV e pagato 1,95€ con carta prepagata per la compilazione e stampa presso il sito https://www.ilcvperfetto.it il 02/03/2026, il giorno 16/03/2026 mi sono trovato un addebito sulla stessa carta di 26,95€ senza aver sottoscritto alcun contratto e senza alcun preavviso. Richiedo prontamente il rimborso dei 26,95€ . Cordiali saluti
IMPOSSIBILITA' RECESSO CONTRATTO
Con la presente al fine di portare a conoscenza e prestare attenzione a una pratica, ritenuta dalla scrivente, elusiva delle norme del Codice civile in materia di contratto e del codice del consumo. La società EpìLate Srl, p.iva e c.f. 03935080279 con sede legale in Via Dei Piatti 11, 20123 Milano (MI), Italia, opera nel settore dei trattamenti estetici, nello specifico epilazione laser. La suddetta società opera nel settore estetico e fornisce ai suoi clienti un pacchetto di prestazione con obbligo di risultato della durata di 18 mesi, con la possibilità di rateizzare il pagamento tramite Compass Banca S.p.A. Il contratto può essere sottoscritto presso una delle sedi presenti sul territorio italiano ovvero tramite contatto telefonico. Le operatrici espongono i vantaggi e l’efficacia del trattamento, la cd “garanzia a vita” ossia la possibilità di continuare il trattamento anche dopo i 18 mesi qualora dovessero essere ancora dei bulbi o la ricrescita, le modalità di pagamento e di sottoscrizione del contratto. Tuttavia, proprio in merito alla sottoscrizione e firma, la quale se fatta a distanza avviene tramite otp, non include l’invio di una bozza del contratto per la lettura e conoscenza integrale del testo, ma la copia viene inviata al cliente solo dopo la firma. Secondo il parere della sottoscritta, la società fornisce ai consumatori informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, soprattutto di disdetta e di recesso anticipato, inoltre, non concede al consumatore la facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Nello specifico, il consumatore con la sottoscrizione del contratto si impegna per un periodo di 18 mesi a effettuare il trattamento ma lo stesso non può essere sospeso e/o interrotto se non i motivi elencati all’art 2, comma 2.2 del contratto “Qualora successivamente al perfezionamento del Contratto il Cliente fosse: (i) in stato di gravidanza; (ii) soggetto a cure antibiotiche e/o antiacne, e/o antinfiammatorie e/o con altri farmaci fotosensibilizzanti; (iii) soggetto a interventi chirurgici; (iv) soggetto ad altre condizioni mediche incompatibili con il Trattamento come certificate da medico iscritto all’albo; a fronte della presentazione di idonea certificazione medica, avrà diritto di richiedere per iscritto la sospensione del Trattamento con le modalità indicate nel successivo Articolo 9 (Comunicazioni). Nelle ipotesi sopra indicate, il Cliente per riprendere il Trattamento dovrà consegnare ad Epilate specifica documentazione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opportune certificazioni mediche) comprovante l’idoneità del Cliente a riprendere il Trattamento (i cui costi saranno a carico del Cliente). La sospensione potrà operare per un periodo massimo di 18 mesi e avrà l’effetto di interrompere il Trattamento. Qualora la causa che ha portato alla sospensione del Trattamento perduri per più di 18 mesi, Epilate avrà diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta, trattenendo dal corrispettivo pagato dal Cliente una parte commisurata al servizio già erogato da Epilate pro rata temporis e rimborsando al Cliente la restante parte nei 45 giorni successivi alla comunicazione della risoluzione. Il Cliente prende atto del fatto che le uniche ragioni per le quali può richiedere la sospensione del Trattamento sono quelle sopra indicate, pertanto nel caso in cui il Cliente (i) interrompa il Trattamento prima dell’ottenimento del Certificato; ovvero (ii) in caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e/o delle indicazioni degli Operatori epìLate in relazione al Trattamento; ovvero (iii) in caso di mancato rispetto della periodicità delle sedute concordate di volta in volta con gli Operatori epìLate, nonché in caso di mancata comunicazione ad Epilate di patologie ostative all’esecuzione del Trattamento, già esistenti alla data di sottoscrizione del Contratto e note al Cliente, non solo il Cliente non potrà richiedere il rimborso totale o parziale di quanto corrisposto, ma Epilate avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Cliente, il quale per effetto perderà sia il diritto di proseguire nel Trattamento sia il diritto alla “Garanzia a vita epìLife”. Quindi, secondo il tenore letterale di tale articolo, la sospensione è concessa nei soli casi di riscontrate e certificate cure e patologie mediche. Nel proseguo del contratto l’unico articolo che disciplina il recesso è l’articolo 8 “Nel caso in cui il Contratto sia concluso a distanza (vendita online), il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dell’offerta ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Il Cliente nel caso sopra indicato potrà esercitare il diritto di recesso dal Contratto, anche senza specificarne le motivazioni, inviando una comunicazione via PEC o A/R ai recapiti indicati nell’Articolo 9 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali ed Epilate provvederà alla restituzione di quanto pagato al netto di un importo calcolato sulla base dei servizi eventualmente già erogati a favore del Cliente sino alla data di comunicazione di esercizio del recesso. Tale disposizione si applica ai contratti perfezionati a distanza qualora il Cliente iniziasse a godere del Trattamento nel periodo per l’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 51, co. 8, e dell’art. 57, co. 3 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Restano salve eventuali disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).” Il cliente, al momento della sottoscrizione del contratto, non è messo a conoscenza delle clausole contrattuali in quanto il contratto non viene inviato tempestivamente ma successivamente alla firma dello stesso. Nel caso di specie, io stessa ho dovuto sollecitare l’operatrice affinché mi inviasse una copia del suddetto. Altro punto fondamentale, ad avviso della scrivente, è l’impossibilità di poter chiedere la risoluzione del contratto di abbonamento per impossibilità sopravvenuta, quali trasferimento in altra città oppure perdita del lavoro. Per tanto, la non previsione di questa clausola comporta per il contraente l’addebito dei costi di servizio per un trattamento non usufruito e non più voluto. Dunque, da questa analisi si evince che la società ha attuato un atteggiamento elusivo delle norme del codice civile ed, adotta pratiche aventi come fine quella di favorire la prosecuzione forzata del trattamento e dei servizi alla clientela, garantendosi il protrarsi del contratto e la percezione del guadagno. Le condotte sopra descritte evidenziano che il comportamento è volto a favorire l’adesione contrattuale e la prosecuzione del contratto da parte del consumatore, omettendo informazioni essenziali e fornendo informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei servizi offerti e condizionando il consumatore nell’esercizio della propria facoltà di recesso dal contratto. Il contraente non può pertanto assumere una decisione consapevole ed esercitare la facoltà di disdetta o di recesso dal contratto, finendo per essere vincolati contrattualmente alla società Epilate. Tutto ciò premesso si chiede un esame del testo del contratto e un’azione volta a tutelare i consumatori.
Presunta violazione contrattuale
Salve, con la presente intendo contestare formalmente la sanzione amministrativa numero: 002-458-001-328 per una presunta violazione delle condizioni di sosta in un parcheggio. La contestazione nasce dalla scarsa visibilità delle condizioni di utilizzo del parcheggio che non sono chiaramente visibili all'ingresso dell'area di sosta, nonchè dall'assenza di barriere fisiche e servizio di ticket impedendo agli utenti di verificare l'orario di ingresso e la durata della sosta. La visibilità della segnaletica è assolutamente inefficiente e i parcheggi sono privi di strisce blu tali da rendere difficile agli utenti il prendere atto delle condizioni contrattuali prima di parcheggiare. La conclusione del contratto di sosta avviene tacitamente, mediante il semplice ingresso nel parcheggio. Tuttavia, la mancanza di informazioni chiare e accessibili sulle condizioni contrattuali rende tale modalità inadeguata e potenzialmente vessatoria per gli utenti. La Corte di Cassazione ha ribadito che per la validità di un contratto è necessaria una chiara e comprensibile esposizione delle condizioni, soprattutto quando si tratta di clausole che impongono obblighi economici. Inoltre il reclamo è arrivato per posta ordinaria e sopratutto in ritardo (gia scaduta), non seguendo le procedure per dare valore legale alla notifica ed è specificatamente richiesto il solo pagamento online e dunque non permettendo il pagamento in posta o in tabaccheria. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo l'annullamento della sanzioni in quanto prive di adeguato fondamento giuridico e documentale. Resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti e confido in una sollecita e positiva risoluzione della presente contestazione. Attendo un vostro riscontro, Si contesta altresì l'utilizzo delle riprese video/fotografiche effettuate per l'accertamento dell'infrazione, poiché non è stata rilevata in loco la presenza di adeguata cartellonistica che informi l'utenza circa la presenza di telecamere per il controllo delle infrazioni, come previsto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza. In difetto di riscontro, mi riservo di segnalare la pratica alle competenti Autorità a tutela dei consumatori. Non vengono inoltre rispettati i requisiti di trasparenza e finalità previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. L'assenza di un preavviso visibile rende il trattamento dei dati (ripresa del veicolo e degli occupanti) illegittimo ai fini della contestazione. Chiedo inoltre la cancellazione di ogni mio dato personale trattato per tale finalità, ai sensi degli artt. 17 e 21 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Distinti saluti
Sospensione illegittima device UnipolMove e ritardi riattivazione
Il giorno 12/03 alle 19 ricevo mail dalla mia banca che mi avverte che non è stata pagata (causa mancato aggancio SDD) fattura di UnipolMove. Apro subito un ticket (Ticket I-2533099) su Unipolmove indicando la fattura non pagata (n.903520180) e chiedo le modalità per saldarla al fine da scongiurare una disattivazione del dispositivo e che avevo provveduta anche a reinserire il mandato SDD dal sito. Il giorno dopo chiudono il ticket dicendo che non ci sono insoluti. Il giorno 18 mi scrivono dicendo che il dispositivo è stato disattivato per mancato pagamento e indicano le coordinate per saldarlo. Faccio immediatamente bonifico istantaneo e invio contabile chiedendo riattivazione dispositivo lamentandomi per quanto accaduto. Rispondono che: "hanno ricevuto la documentazione. Le comunichiamo che la riattivazione del dispositivo sarà possibile solo dopo la contabilizzazione del succitato bonifico. A tal riguardo evidenziamo che il bonifico, essendo un incasso avvenuto tramite sollecito stragiudiziale, non ha una contabilizzazione immediata ma richiede tempi di lavorazione più lunghi". Io ho fatto tutto quanto potessi fare e mi ritrovo con il dispositivo disattivato.
multa per parcheggio oltre l'orario di sosta
Buongiorno. Ho ricevuto un avviso di multa per sosta oltre l'orario consentito nel parcheggio del supermercato Tigre di Santa Maria delle Mole. Prima di tutto, la multa contiene una richiesta di 5 euro come "costi di sollecito per inadempimento del debitore" ma nello stesso foglio si legge: Primo avviso, lettera del 21 10 2026. Non avevo mai avuto nessuna comunicazione precedente, come voi stessi ammettete (primo avviso, non secondo avviso), quindi la richiesta di quei 5 euro è pretestuosa e infondata. In merito alla vostra richiesta di pagamento di 40 euro da Park depot per aver sostato 36 minuti in più del "consentito", poi, faccio presente che non essendoci all'entrata del parcheggio una biglietteria automatizzata che consegna un tagliando con stampato l'orario di accesso è difficile tenere bene il conto di quando si va oltre il tempo massimo di sosta consentito. E come faccio a sapere se il vostro sistema non ha registrato il parcheggio avvenuto in due momenti diversi? Magari sono andata a fare la spesa e sono andata via, poi mi sono dimenticata una cosa e sono tornata, e voi avete registrato le due soste come una sola. La notifica inviata con posta ordinaria, oltretutto, non ha nessun valore: come si fa a sapere che sia stata effettivamente consegnata? Non è una notifica, è una lettera. Riprendo quanto scritto da altri clienti, infine: «la Sentenza del Tar Lazio di Roma Sez II del 23/08/2023 n.13400 sancisce che i parcheggi di supermercati /ipermercati/centri commerciali sono Servitù di uso pubblico ,quindi i parcheggi nn possono avere costrizioni per parcheggiare e i cartelli recanti la dicitura “Parcheggio privato ad uso esclusivo dei clienti del supermercato limitatamente al tempo necessario per la spesa” costituisce una illegittimità palese. Inoltre secondo l'articolo c.c. 1341 la richiesta di una penale contrattuale di 40 euro è da considerarsi vessatoria, in quanto determina uno squilibrio delle prestazioni (diritti e obblighi) a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro. Mi sembra che la richiesta di 40 euro per 36 minuti possa essere sicuramente considerata clausola vessatoria». Rimango in attesa di un vs riscontro
Richiesta penale contrattiale
Buongiorno ho ricevuto una richiesta di 40 euro da versare a suddetta società per una presunta violazione e di condizioni di parcheggio presso un supermercato nel quale era consentita la sosta fino a due ore e nel quale secondo loro avrei sforato di 30 minuti, in questo parcheggio però non erano chiare le condizioni,non c'e una sbarra all'ingresso,non c'è un ticket da ritirare per attestare l'ora di entrata ,la comunicazione mi è pervenuta tramite posta ordinaria, non mi sembra plausibile una richiesta di questo importo a fronte di una gestione così approssimativa del parcheggio che sembra un Parcheggio libero
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