Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
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V. G.
10/07/2025

CONTESTAZIONE PARCHEGGIO

Formulo la presente per contestare fermamente la legittimità della vostra pretesa creditoria 001854000319, 001854000321, 001854000325 contenuta nel sollecito di pagamento relativo ad un supposto parcheggio da voi dichiarato effettuato in data 3/06, 6/06 e 19/06 in via Pisana a Viareggio (LU). Rilevo, infatti, che le modalità di rilevazione della targa di riconoscimento del veicolo non rispondono ad alcun requisito minimo di legittimità previsto dal nostro ordinamento giuridico e pertanto le immagini eventualmente rilevate da un sistema non omologato né revisionato, come pure le date e gli orari delle rilevazioni, risultando privi dei requisiti minimi di attendibilità, non possono essere utilizzate a scopi sanzionatori o applicativi di qualsivoglia penale contrattuale. Faccio presente al riguardo che i sistemi di rilevazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli devono essere qualificati quali strumenti di misura e, come tali, soggetti all’osservanza dei canoni della Metrologia legale in quanto impiegati per scopi legali. Rappresento poi che con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, ovvero controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID. La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, bensì sulla sua specifica destinazione d’uso, ed essendo fuor di dubbio che i sistemi di rilevazione aventi lo scopo di effettuare verifiche sulle targhe sono strumenti e/o sistemi di misura finalizzati agli “scopi legali” declinati nella direttiva MID, in quanto destinati a controlli per motivi di transazioni commerciali, sono soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili. Ebbene, per poter essere utilizzati ai fini anzidetti, tali categorie di strumenti dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologici legali della normativa interna nazionale. Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-digaranzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il facsimile di domanda di ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi degli artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902. Rammento, inoltre, che la ormai costante giurisprudenza in tema di rilevazioni di transiti e targhe a mezzo di sistemi elettronici (da ultima Cassazione n. 10505/24) utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ha sancito la necessità della sottoposizione di qualsivoglia dei suddetti sistemi elettronici di rilevazione al procedimento Ministeriale di omologazione, ciò a pena di illegittimità della rilevazione. E’ quindi facile dedurre che se risulta illegittima la rilevazione di dati ad opera di un sistema elettronico privo della necessaria omologazione utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, dovrà a maggior ragione ritenersi parimenti illegittimo un sistema analogo utilizzato da un privato. In conclusione, il sistema da voi utilizzato per l’accertamento della eventuale sosta risulta privo dei requisiti di legalità atti a consentirne l’utilizzo per lo scopo cui è stato da voi destinato e pertanto le rilevazioni da esso effettuate si palesano affette in radice da nullità assoluta, risultando illegittima e infondata, anche sotto il profilo probatorio, l’attività accertativa strumentale svolta a fini contrattuali. Segnalo, inoltre, che: a) l’informativa contrattuale e l’informativa privacy affissi in loco sono incompleti, fuorvianti ed ingannatori; b) il contratto di parcheggio non è affisso in loco né è reperibile sul vs. sito web, con ogni conseguenza in ordine alla nullità della clausola che prevede una tariffa oraria (o “penale” che la si voglia appellare) in quanto palesemente vessatoria giacchè contenente la previsione di una tariffa/penale fuori mercato; c) le modalità di conclusione del contratto di parcheggio non rispettano i dettami degli artt. 1336 e 1341 del codice civile in quanto non viene rilasciato alcun biglietto all’ingresso dell’area, la sbarra perennemente alzata e l’inesistenza di altro sistema di blocco non fanno percepire all’utente l’accesso ad un’area vincolata e regolamentata, il rilevamento automatico della sosta avviene da remoto attraverso la registrazione delle immagini delle auto che accedono all’area. Nessun comportamento esplicito viene richiesto all’utente per la conclusione del contratto se non quello di parcheggiare nell’area; d) le informazioni sull’onerosità del servizio di parcheggio sono totalmente ingannatorie atteso che viene dato estremamente maggior risalto alla informazione circa la gratuità del parcheggio per la prima ora rispetto alla onerosissima tariffa applicata dal 120° minuto di parcheggio in poi; e) l’inciso “per la durata massima stabilita” risulta generico e, come tale, non pienamente intelleggibile dal malcapitato utente (che peraltro accede liberamente all’area); f) quand’anche (ragionando per assurdo) le immagini della targa rilevate dal sistema potessero essere ritenute legittime, non potrebbero comunque costituire una valida prova della permanenza continuata del veicolo oltre la durata massima stabilita nell’area da voi indicata, ciò in ragione del fatto che il veicolo ben avrebbe potuto uscire dall’area entro il 120° minuto per poi rientrarvi per una seconda sessione di parcheggio conclusasi entro la durata massima stabilita; g) gli orari di ingresso ed uscita dal parcheggio, essendo stati rilevati da un sistema elettronico privo di qualsivoglia attendibilità metrologica e gestito in completa autonomia da una delle due parti contrattuali, non avendo alcuna affidabilità sono totalmente privi di valore probatorio. In ragione di quanto precede, vi diffido dall’avanzare nei miei confronti ulteriori irricevibili richieste di pagamento segnalandovi che in caso contrario mi vedrò costretto/a a tutelare i miei interessi nelle opportune sedi giudiziari sia civili che penali, queste ultime per la persecuzione del reato previsto e punito dall’art. 640 del Codice Penale." Allego inoltre foto dove dalla cartina risulta gratuito il parcheggio. Saluti, Laura Porzio

Chiuso
V. G.
10/07/2025

CONTESTAZIONE PARCHEGGIO

Spett. Parkdepot, Mi sono arrivate tre pagamenti da effettuare relativi alle vostre fatture n. 001854000319 + 001854000321 + 001854000325. Ritengo insussistenti le richieste del pagamento in quanto: NON E' MAI STATO EMESSO UN TICKET per regolare l'ingresso nel parcheggio, NON ESISTE un distributore di biglietti all'ingresso del parcheggio, NON è presente un sistema di limitazione dell'ingresso chiaramente visibile, anzi si può entrare e uscire da 5 differenti uscite direttamente dalla strada e se si parcheggia negli ultimi posti nemmeno i cartelli sono visibili. NON ESISTE NEMMENO UNA SBARRA O SEGNALETICA AD IGNI INGRESSO. Inoltre per chi come me guarda dalle mappe è segnalato PARCHEGGIO GRATUITO E NON AGGIORNATO COME FOTO ALLEGATA. Perciò richiedo annullamento delle stesse e vi consiglio una segnaletica più chiara. Saluti, LAURA PORZIO

Chiuso
W. B.
10/07/2025
DAS tutela Legale

DAS nega copertura a vittima di stalking condominiale e costringe l'assicurato a mediazione

DAS nega tutela a vittime di stalking, adduce prove assurde e impone mediazione-ricatto Mi chiamo Walter Bedani e scrivo a nome mio e di mia moglie, assicurati con polizza di tutela legale D.A.S. S.p.A. (n. 05205DAS00853), che copre la nostra vita privata. Denuncio un comportamento di gravità inaudita da parte della compagnia e dei suoi fiduciari, che non solo ci hanno negato la copertura assicurativa in un momento di estrema necessità, ma hanno tentato di imporci una scelta processualmente dannosa, violando i più basilari doveri di correttezza e buona fede. IL CONTESTO: VITTIME DI STALKING, NON UN SEMPLICE LITIGIO La nostra famiglia è vittima di una documentata e sistematica campagna di stalking da parte della nostra controparte. Questa non è una nostra opinione, ma un fatto acclarato da tre distinti procedimenti penali in corso a loro carico, che ci vedono come persone offese per reati che vanno dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) alla calunnia (art. 368 c.p.). L'ultimo atto di questa escalation è avvenuto il 26 aprile 2025: il giorno dopo aver ricevuto la notifica di un'udienza a loro carico per calunnia, la controparte ha installato una telecamera di videosorveglianza. La finalità ritorsiva e intimidatoria è evidente. IL DINIEGO DI DAS: UN CAPOLAVORO DI NEGLIGENZA E MALAFEDE Abbiamo aperto un sinistro con DAS per un procedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per l'immediata rimozione della telecamera istallata in ritorsione alla notifica di udienza penale ricevuta dalla controparte. La risposta di DAS, tramite l'avvocato incaricato e la referente interna, è stata un diniego basato sulla presunta "carenza dei presupposti di legge", in particolare sulla mancanza di "prove certe e documentali del funzionamento" del dispositivo. Questa valutazione è un insulto alla nostra intelligenza e una violazione palese degli obblighi contrattuali. DAS e il suo legale hanno deliberatamente ignorato una montagna di prove schiaccianti da noi fornite: PROVE TECNICHE INCONFUTABILI: Dispositivo Professionale: Abbiamo documentato con foto che la telecamera è un modello professionale EZVIZ, non un simulacro, dotata di LED a infrarossi per visione notturna e una lente in vetro ottico. Installazione Ostile e Illegittima: L'installazione è stata eseguita da un professionista (un ingegnere elettronico, parente della controparte), è permanentemente alimentata ed è stata posizionata strategicamente al piano terra (non al primo piano, dove vive la controparte) sul muro di proprietà di un loro parente non residente. È puntata esclusivamente verso le nostre pertinenze private, il nostro posto auto e il nostro ingresso, come da scrittura privata inviata a DAS e non verso la proprieta' della controparte che non e' visibile nella inquadratura della telecamera. Non esiste delibera condominiale, cartellonistica obbligatoria o nostra autorizzazione. Prova della Natura non Dissuasiva: Abbiamo fornito video che dimostrano come la telecamera sia occulta e quasi invisibile di giorno e di notte, smentendo la tesi del "mero dissuasore". Pericolo Aggravato: Abbiamo provato con video che la telecamera, essendo a portata di mano, può essere facilmente ri-orientata con un semplice manico di scopa o piccola scala da casa rendendo la minaccia ancora più grave e imprevedibile. ERRORE GIURIDICO MADORNALE SULLA PROVA: L'avvocato incaricato da DAS ha preteso una prova assurda ("luci rosse mentre si muove"), applicando uno standard probatorio errato. Per la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Garante Privacy), ai fini della violazione della privacy e del reato di interferenze illecite, ciò che rileva è la mera potenzialità lesiva del dispositivo e il suo orientamento invasivo. In materia di privacy vige un principio di precauzione: è chi installa a dover provare la liceità, non la vittima a dover provare il funzionamento continuo. Per un'azione d'urgenza è sufficiente la verosimiglianza del diritto leso, non la prova piena. DANNO ALLA SALUTE IGNORATO: Abbiamo fornito un verbale di Pronto Soccorso che attesta una grave crisi d'ansia subita da mia moglie, con trasporto in ambulanza, il giorno dopo aver steso la denuncia sulla telecamera. Questo è il periculum in mora: un danno grave, attuale e irreparabile alla salute, che DAS ha liquidato come irrilevante. IL RICATTO DELLA MEDIAZIONE: L'ABUSO DEFINITIVO La condotta più grave si è manifestata durante una videochiamata il 17 giugno 2025. Di fronte alla nostra richiesta di agire in giudizio, l'avvocato incaricato e la referente DAS ci hanno posto un ultimatum: "o la mediazione o niente". Hanno tentato di costringerci ad avviare noi una mediazione, pur essendo a conoscenza di due fatti cruciali: 1) la pendenza di tre procedimenti penali contro la controparte, che rende la mediazione strategicamente deleteria; 2) il fatto che il legale della controparte ci avesse già comunicato di aver ricevuto mandato per invitarci a una mediazione. L'insistenza di DAS affinché fossimo noi a "provocare" la mediazione era un chiaro tentativo di porci in una posizione di svantaggio negoziale. Questa non è solo una pessima gestione, è una condotta deontologicamente e contrattualmente illecita che viola: L'ART. 1917 C.C.: DAS ha agito contro il nostro interesse, spingendoci verso una soluzione dannosa che avrebbe potuto compromettere la nostra posizione nei processi penali. LA BUONA FEDE (ART. 1375 C.C.): Hanno usato la nostra vulnerabilità per sottrarsi ai loro obblighi, ricattandoci. Al nostro rifiuto di cedere, è scattato il parere negativo e il diniego. CONCLUSIONE E APPELLO AD ALTROCONSUMO D.A.S. S.p.A. non sta negando un semplice sinistro. Sta abbandonando i suoi assicurati, documentate vittime di stalking, nel momento del bisogno. Sta calpestando il contratto, la legge e la dignità dei suoi clienti per un cinico calcolo economico. Il loro comportamento non è solo un inadempimento, è un abuso della loro posizione di forza. Chiediamo l'intervento urgente e deciso dei legali di Altroconsumo affinché venga contestata formalmente questa gestione scandalosa e D.A.S. S.p.A. sia costretta a onorare i suoi obblighi, fornendoci la tutela che abbiamo pagato e di cui abbiamo disperatamente bisogno per proteggere la nostra sicurezza e la nostra salute. Codice cliente : Polizza N. 05205DAS00853/ N. 25SIN11243

Chiuso
M. M.
10/07/2025
euroGaleBsrl

Diritto di recesso

Buongiorno, stamattina ho pagato per aver installato big silver gas, non ho avuto il tempo per riflettere, l.operatore mi ha abbindolata per bene. Ho pagato con il pos. Ho intenzione di restituire la merce ma vedo che l indirizzo a cui deve essere inviata insieme alla raccomandata è di una casa in vendita. Come devo procedere dato l articolo 52 del D.Lgs.206 del 2005. Oppure è tutta una truffa?

Risolto
C. S.
10/07/2025

Gravi Disservizi Durante Soggiorno Airnbn

La presente costituisce formale reclamo in merito a una serie di gravi ed inaccettabili disservizi riscontrati durante il soggiorno attualmente in corso presso l’alloggio prenotato tramite la vostra piattaforma: Codice di prenotazione: HMYHDQP8DM Dettagli della prenotazione Casa Julia, Via Nuova Darsena 4 Porto Rotondo (Sassari) Check-in: 02 Luglio 2025 Check-out: 16 Luglio 2025 Ospite: Giancarlo Sacerdote I problemi riscontrati includono: Ripetuti e gravi problemi con l’elettricità: Tre episodi distinti di mancanza di corrente, di cui uno durato oltre 18 ore; L’ultimo, avvenuto questa notte alle ore 2:00, ha avuto un esito potenzialmente pericoloso: al tentativo di ripristino, il contatore ha emesso una fiammata, esponendo gli ospiti a un rischio concreto per la sicurezza. Assoluta mancanza di supporto: i contatti forniti relativi al gestore “Wonderful Italy” sono risultati inesistenti o errati e nessuna assistenza è stata ricevuta, nonostante i ripetuti tentativi. Condizioni igieniche inaccettabili dell’appartamento al nostro arrivo: l’alloggio non era stato adeguatamente pulito, con evidente grave sporcizia accumulata sotto i letti e cuscini visibilmente sporchi, in aperta violazione degli standard dichiarati da Airbnb considerate che e’ stata addebitato un compenso aggiuntivo per la pulizia (si allegano evidenze fotografiche); Indirizzo errato sull'annuncio: il numero civico indicato era sbagliato, causando la perdita di un'intera mattinata per localizzare l’appartamento. Questo ha comportato disagio, stress e ritardi. Aircondizionata non funzionante in una delle camere Ad oggi, siamo ancora senza luce elettrica, situazione inaccettabile, tanto più considerando che tra gli ospiti vi è anche un minore. Tutto ciò è in grave violazione con quanto promesso e garantito da Airbnb in termini di qualità, sicurezza e assistenza al cliente. Chiediamo pertanto: Un immediato intervento per il ripristino dei servizi e il supporto necessario; Un congruo rimborso per i danni subiti, sia materiali che morali. Si fa inoltre presente che il team di Airbnb ha offerto come compenso un voucher da 200 Euro da utilizzare presso la loro piattaforma. Chiaramente l'offerta non e' accettabile considerato il grave stato in cui versa l'appartamento ed il tempo trascorso (6 giorni) a rimediare degli innumeveroli problemi

Chiuso
C. S.
10/07/2025
SuperStockTravel

Acquisto un volo per 19.90 e mi rifilano ewallet per hotel per 19.98

Spett. Superstocktravel In data 5/6] ho sottoscritto il contratto per volo fly 9pagando 19.99 Il 13/6 mi scalate altre 19.98 per un hotel mai chiesto dicendo che è un ewallet che blocco subito. Voglio essere rimborsata del totale pagato e delle spese di riemissione carta di credito pari a 7.95. in totale 45.98 euro In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Chiuso
M. C.
10/07/2025

problema con PARKDEPOT

buongiorno volevo segnalare che a seguito del mio reclamo del 22 maggio 2025 con numero caso 12740008, la società parkdepot, nonostante abbia esposto le ragioni della mia contestazione per la "violazione delle condizioni di parcheggio", mi ha inviato un primo sollecito del pagamento a cui ho risposto ribadendo la insussistenza della richiesta per la mancanza di sistemi di identificazione del distributore di biglietti all'ingresso del parcheggio. Oggi ricevo la lettera che allego, (secondo sollecito) in cui compare una frase intimidatoria, minacciosa e insensata in cui recitano lessicalmente "si riserva il diritto di intraprendere una azione legale nei suoi confronti, le cui spese saranno a suo carico" (ultimo 3 dell'ultimo capoverso) ... ovviamente le motivazioni per cui ritengo insussistenti le richieste del pagamento (oltre ad essere state espresse nelle comunicazioni del 22 maggio 2025 e del 06 giugno 2025) e consistono nel fatto che NON E' MAI STATO EMESSO UN TICKET per regolare l'ingresso nel parcheggio, NON ESISTE un distributore di biglietti all'ingresso del parcheggio, NON è presente un sistema di limitazione dell'ingresso chiaramente visibile....... il tono minaccioso della richiesta, peraltro in difetto da parte di parkdepot per carenza di motivazioni formali (nella mail precedente asseriscono di non "non avere potuto rintracciare la ricevuta della emissione del ticket che ha originato la richiesta), da ovviamente fastidio oltre ad essere infondata e ribadisco le motivazioni della mia contestazione a maggior ragione dopo avere ricevuto questa nuova missiva maurizio Corbetta

Chiuso
A. A.
09/07/2025

Problema consegna

Buongiorno ho richiesto un rimborso per consegna programmata per ore 9 e 05 alle 9 e 50 mi chiama un operatore Just eat dicendomi che il rider è fuori casa quando ma non c'è nessuno,al che mi manda a quel paese attaccandomi la chiamata ,sapendo che c'è un campanello da suonare , effettuo sempre acquisti nessun rider ha mai avuto difficoltà a suonare un citofono, alle 22 passate dopo diverse conversazioni prima in chat poi una lunga conversazione telefonica mi propongono riconsegna ma a quest' ora non posso più. Attendo rimborso di 15,94€

Chiuso
M. M.
09/07/2025
Studio Amministrazione Gabriella Tassara

Infiltrazioni acqua dalle parti condominiali nel mio BOC

Buongiorno Sig.Tassara, come da comunicazioni intercorse sono a chiedere il ripristino definitivo dei danni arrecati al mio box sito in Via Struppa. 20 O causate da infiltrazioni di acqua dal giardino condominiale soprastante il mio box e dalle infiltrazioni provenienti dalla strada condominiale( i danni si possono riassumere in un gocciolamento di acqua dal soffitto e sui muri perimetrali che si stanno scrostando. Essendo un giardino condominiale e una strada condominiale che con le infiltrazioni di acqua hanno danneggiato il mio box le spese per i lavori definitivi di ripristino e non temporanei 'tapulli" dovrebbero essere ripartite fra i condomini come appunto riportato dal vostro documento che allego Confermo anche che io non ho nessuna pertinenza esclusiva sul giardino e sulla strada condominiale. Sono stato fatti due sopralluoghi da due aziende edili che avete mandato per la constatazione dei danni e entrambi le aziende hanno confermato che il danno di infiltrazione provocato dall'acqua è dovuto alla possibile rottura della guaina catramata in quanto è stata ricoperta da terra contenente sassi che probabilmente hanno tagliato la guaina e dal crollo di una parte di muro a secco condominiale le cui grosse pietre hanno insistito ulteriormente sulla guaina Cordiali saluti Massimo Mauri

Chiuso
V. P.
09/07/2025

Addebito improprio

Addebito con domiciliazione bancaria improprio

Risolto

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