Spese di manutenzione: cosa paga l’inquilino e cosa il proprietario
Quando si vive in affitto, una delle questioni più delicate è la ripartizione delle spese di manutenzione tra inquilino e proprietario. Non sempre è chiaro chi debba sostenere i costi, soprattutto quando si tratta di distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Una buona conoscenza delle regole – insieme al riferimento alle tabelle ufficiali – aiuta a prevenire conflitti e a chiarire i diritti e i doveri di entrambe le parti.

Affittare una casa comporta non solo la firma di un contratto ma anche una gestione condivisa di oneri e responsabilità tra locatore e conduttore. Una delle domande più frequenti riguarda proprio le spese condominiali e di manutenzione: a chi spettano, all’inquilino o al proprietario? La questione è tutt’altro che banale, perché spesso non è immediato distinguere tra manutenzione ordinaria – legata all’uso quotidiano e di competenza del conduttore – e manutenzione straordinaria, che resta invece a carico del locatore.
La legge italiana, con l’articolo 1576 del Codice Civile, fornisce un primo riferimento chiarendo che il proprietario deve garantire la manutenzione straordinaria dell’immobile, mentre le spese di ordinaria amministrazione spettano all’inquilino. Tuttavia, i contratti di locazione possono prevedere regole diverse, rendendo fondamentale leggere con attenzione ogni accordo stipulato.
Per ridurre ambiguità, le associazioni di categoria hanno predisposto tabelle di ripartizione aggiornate – oggi integrate anche dal Ministero delle Infrastrutture – che elencano voce per voce le spese a carico del conduttore e quelle a carico del locatore. Dalla manutenzione dell’ascensore alla tinteggiatura, dalle piccole riparazioni alle spese per adeguamenti normativi, il dettaglio è utile per chiarire chi paga cosa, evitando fraintendimenti e discussioni.
Non essendo sempre agevole distinguere l’ordinario dallo straordinario e accordarsi su chi deve pagare, esistono diverse tabelle di ripartizione delle spese condominiali tra conduttore e locatore a cui si può fare riferimento. Quella più utilizzata è frutto di un accordo tra Confedilizia e i sindacati degli inquilini (2014), integrata poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2017. Queste tabelle sono presenti nell'articolo e indicano quali sono le spese a carico del conduttore e quali quelle a carico del locatore. Sono un ottimo strumento per capire con chiarezza quali spese condominiali spettano all’inquilino e quali no: evitano discussioni e aiutano a prevenire contenziosi.
Torna all'inizioCosa deve pagare l'inquilino
L’inquilino, deve farsi carico di tutte quelle spese legate all’uso quotidiano dell’immobile, quali le utenze, le pulizie, l’imbiancatura, le piccole riparazioni. Se l’immobile è in condominio, l’inquilino deve contribuire alla spese per le parti comuni secondo la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario stabilita dalla normativa sull’equo canone:
- La pulizia delle aree comuni;
- Il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell’ascensore;
- Le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- Lo spurgo di pozzi neri e latrine;
- I servizi comuni come l’illuminazione delle scale;
- Il servizio di portineria, da ripartire con il 90% a carico dell’inquilino e il restante 10% al locatore.
Tutte gli interventi ordinari inerenti i servizi comuni, ad esempio la sostituzione delle lampadine, la manutenzione periodica dell’ascensore, la pulizia della caldaia, rientrano nei lavori di ordinaria manutenzione che secondo la legge spettano al conduttore. Nella tabella sotto specifichiamo meglio le voci di spesa a carico dell'inquilino.
Tipologia di spesa |
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ASCENSORE |
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni |
Consumi di energia elettrica per forza motrice e illuminazione |
Ispezioni e collaudi |
AUTOCLAVE |
Manutenzione ordinaria |
Forza motrice |
Ricarico pressione del serbatoio |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI |
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione |
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme |
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni |
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili |
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA |
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale |
Lettura dei contatori |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua |
IMPIANTI SPORTIVI |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) |
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa per campo da tennis) |
IMPIANTO ANTINCENDIO |
Manutenzione ordinaria |
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi |
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI |
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare |
PARTI COMUNI |
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico |
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari |
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti |
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni |
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni |
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati |
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo |
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile |
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO |
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti |
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario |
Rifacimento di chiavi e serrature |
Tinteggiatura di pareti |
Sostituzione di vetri |
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare |
Verniciatura di opere in legno e metallo |
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento |
PORTIERATO |
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. (90% conduttore, 10% locatario) |
Materiale per le pulizie |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. (90% conduttore, 10% locatario) |
Manutenzione ordinaria della guardiola (90% conduttore, 10% locatario) |
PULIZIA |
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. |
Spese per le pulizie appaltate a ditta |
Materiale per le pulizie |
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia |
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie |
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti |
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva |
Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti |
SGOMBERO NEVE |
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso |
Cosa deve pagare il proprietario
Sono a carico del proprietario tutti gli interventi che non rientrano nella manutenzione ordinaria tra i quali:
- Gli interventi di manutenzione straordinaria;
- I lavori strutturali per l’adeguamento normativo;
- Le riparazioni causate da danni imprevedibili (non legati all’usura).
Nella tabella sotto riportiamo il dettaglio delle spese a carico del proprietario.
Tipologia di spesa |
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ASCENSORE |
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge |
AUTOCLAVE |
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) |
Imposte e tasse di impianto |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI |
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione |
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme |
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni |
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili |
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA |
Installazione e sostituzione degli impianti |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti |
IMPIANTI SPORTIVI |
Installazione e manutenzione straordinaria |
IMPIANTO ANTINCENDIO |
Installazione e sostituzione dell'impianto |
Acquisti degli estintori |
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI |
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare |
PARTI COMUNI |
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico |
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari |
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura |
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere |
Installazione e sostituzione di serrature |
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo |
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali |
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO |
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti |
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento |
PORTIERATO |
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. (10% locatario, 90% conduttore) |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. (10% locatario, 90% conduttore) |
Manutenzione ordinaria della guardiola (10% locatario, 90% conduttore) |
Manutenzione straordinaria della guardiola |
PULIZIA |
Spese per l'assunzione dell'addetto |
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta |
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia |
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori |
Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
Per fare ulteriore chiarezza, ecco un riassunto della differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria:
- Manutenzione ordinaria: piccole riparazioni rese necessarie dall’uso, pulizie, sostituzioni dovute a normale usura, tinteggiatura delle pareti, controlli e messa a punto.
- Manutenzione straordinaria: sostituzioni, interventi complessi e costosi, modifiche strutturali, riparazioni di danni dovuti a cause esterne.
La manutenzione ordinaria e straordinaria è un concetto utile per distinguere i vari obblighi tra conduttore e locatore.
Torna all'inizioDomande frequenti
Prescrizione spese condominiali: quanto tempo ho per pagarle?
Anche i debiti condominiali hanno una scadenza. Le spese condominiali ordinarie si prescrivono in cinque anni, secondo l’art. 2948 del Codice Civile. Invece, per le spese straordinarie vale la prescrizione decennale (art. 2946).
Attenzione però: il vecchio termine di prescrizione spese condominiali di due anni per il rimborso all'inquilino non è più valido dal 2008. Oggi, il termine per richiedere i rimborsi segue le regole generali, come accade per i normali debiti.
Se l'inquilino non paga le spese condominiali cosa succede?
Secondo le regole vigenti, le spese condominiali spettanti all’inquilino devono essere pagate entro due mesi dalla richiesta. Se il conduttore non paga le spese condominiali, il locatore può agire legalmente e persino sciogliere il contratto di affitto per inadempienza.
Il locatore, tuttavia, resta sempre il principale responsabile verso il condominio. Questo significa che se l’inquilino non paga, l’amministratore condominiale potrà rivolgersi solo al proprietario, il quale potrà poi richiedere il rimborso al conduttore.
Se il conduttore non paga le spese condominiali, l’amministratore condominiale agirà nei confronti del proprietario, non dell’inquilino. Il locatore può poi rivalersi sul conduttore per il recupero degli importi dovuti, ma solo in sede privata o legale.
È buona prassi, comunque, stabilire nel contratto un elenco spese condominiali da dividere in parti uguali o comunque secondo criteri chiari, per evitare problemi.