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Inadempienza contrattuale.
Oggetto: Contestazione Decisa di Non Copertura Sinistro n. I.24.934.7/FRH - Polizza n. 32065478 Spett.le Compagnia ARAG, Con la presente, la sottoscritta Guimaraes de Oliveira Bedani Marcella, titolare della polizza assicurativa n. 32065478, intendo contestare formalmente la Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH, relativo all’aggressione subita in data 23/03/2024, nonché di tutti gli eventi collegati e pregressi. Richiedo vivamente una revisione della Vostra decisione e la conferma della copertura assicurativa per i seguenti motivi: Violazione delle condizioni contrattuali: Le Vostre condizioni di assicurazione, in particolare gli articoli 7.2 e 7.3, stabiliscono chiaramente che: Art. 7.2: “Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura dopo un’altra assicurazione per lo stesso rischio le garanzie, se previste anche nel precedente contratto, operano: • senza carenza se il contratto precedente ha una durata almeno uguale alla carenza stessa • e per sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto, senza contestare il pagamento o l’adeguamento del premio.” Art. 7.3: “Il sinistro avviene quando si verifica l’evento dannoso da cui deriva la vertenza.” Nel mio caso, la denuncia del sinistro ad UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. è avvenuta in data 24/05/2023, con ulteriore denuncia dopo l’ultima aggressione avvenuta nel periodo di assicurazione ARAG in data 23/03/2024. Entrambe le denunce sono state effettuate durante il periodo di copertura assicurativa con ARAG. Sulla base di questi articoli e in conformità con i principi di diritto assicurativo, che prevedono la continuità della copertura in caso di passaggio senza soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, ritengo che la vostra decisione di non copertura sia infondata e contraria alle condizioni contrattuali concordate. Contrasto con i principi di diritto assicurativo: La giurisprudenza consolidata in materia di assicurazione stabilisce il principio della continuità della copertura in caso di passaggio senza soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, come delineato nel trattato “Il diritto delle assicurazioni” di Marco Rossetti. Ciò significa che la copertura assicurativa non deve subire interruzioni o limitazioni in caso di cambio di compagnia, a patto che il passaggio avvenga senza soluzione di continuità temporale. Nel mio caso, il passaggio da UCA ad ARAG è avvenuto senza soluzione di continuità temporale, pertanto la copertura assicurativa per gli eventi dannosi in questione avrebbe dovuto essere garantita da ARAG, in conformità con i principi di diritto assicurativo. 3. Violazione del Codice delle Assicurazioni Private e della giurisprudenza: Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) stabilisce che le compagnie assicurative sono tenute a rispettare le condizioni contrattuali e a operare in conformità ai principi di buona fede e correttezza. Inoltre, la giurisprudenza ha più volte affermato il diritto degli assicurati di ottenere una copertura assicurativa completa e coerente con le condizioni contrattuali sottoscritte. Nel mio caso, la Vostra decisione di non copertura viola sia le condizioni contrattuali che i principi di diritto sopra richiamati, configurandosi come un comportamento illegittimo e lesivo dei miei diritti di assicurato. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente: La revisione della Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH. La conferma della copertura assicurativa per l'aggressione subita in data 23/03/2024, nonché per tutti gli eventi collegati e pregressi. **Il risarcimento del danno subito a causa del danno subito a causa della Vostra decisione e ritardo nelle coperture assicurative. Oltre a violare le specifiche clausole contrattuali, la Vostra decisione di non coprire il sinistro contrasta anche con i principi generali del diritto assicurativo. 4.In riferimento al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, si sottolinea che le modifiche introdotte al Codice delle Assicurazioni Private, in linea con la Direttiva europea 2009/103/CE, impongono criteri chiari per la liquidazione dei sinistri e la determinazione dei massimali di copertura. Questo garantisce una tutela adeguata agli assicurati e implica che eventuali sinistri collegati a eventi pregressi debbano essere trattati con la stessa diligenza di quelli recenti, a patto che non vi sia stata interruzione nella copertura. 5. La Direttiva europea 2009/103/CE stabilisce principi generali per l’esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione, con particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla trasparenza del mercato assicurativo. Tale direttiva supporta la posizione dell’assicurato nel richiedere una copertura continua e ininterrotta, anche in caso di passaggio da un assicuratore all’altro. 6.La Sentenza della Cassazione Civile n. 3011 del 9 febbraio 2021 ribadisce l’importanza di una corretta interpretazione delle clausole contrattuali a favore dell’assicurato. In particolare, questa sentenza può essere invocata per sostenere che, in caso di ambiguità contrattuale, l’interpretazione deve avvenire a vantaggio dell’assicurato, specialmente in situazioni di precontrattualità e continuità assicurativa. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente: La revisione della Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH. La conferma della copertura assicurativa per l’aggressione subita in data 23/03/2024, nonché per tutti gli eventi collegati e pregressi. Il risarcimento del danno subito a causa della Vostra decisione e ritardo nella copertura assicurativa. In subordine alla contestazione principale, qualora la Compagnia ARAG ritenga di non essere tenuta alla copertura dei sinistri denunciati, si richiede l’apertura di un sinistro con la controparte UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. Si evidenzia che entrambe le denunce, oggetto della presente contestazione, sono state inoltrate durante il periodo di copertura assicurativa con ARAG, come dimostrato dalla documentazione allegata, e ad oggi non hanno ricevuto un riscontro definitivo. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti. Marcella Bedani.
Rimborso non arrivato
Ho richiesto un rimborso per un oggetto che il venditore non si decideva a spedire.....il rimborso è stato accolto ed è stato emesso....doveva arrivare entro il 12/04/2024 ma ad oggi dei miei soldi nessuna traccia sulla mia carta con la quale avevo effettuato il pagamento...premetto che in passato ho già richiesto rimborsi e mi sono sempre arrivati nei 5 giorni lavorativi come dice vinted....questa volta siamo fuori tempistiche e l assistenza di vinted prende tempo dicendo che stanno indagando...ma dei miei 125,54 euro di rimborso nessuna traccia....ho bisogno del vostro aiuto....altrimenti provvederò con denuncia alle autorità competenti ed esposto alla banca per cercare di recuperare i miei soldi.....
Reclamo Formale per Mancato Riscontro e Inadempienze Contrattuali Post-Vendita
Gentile Servizio Clienti, mi vedo costretto a scrivere questa comunicazione tramite ALTROCONSUMO a seguito del totale disinteresse mostrato da Arquati nei confronti delle problematiche segnalate nella mie precedente email, delle quali, ad oggi, non ho ricevuto alcuna risposta né tanto meno un accenno di soluzione. Come già esposto dettagliatamente, la gestione del mio ordine è stata caratterizzata da errori e da una comunicazione inefficace che non solo hanno ostacolato il processo di acquisto, ma hanno anche provocato perdite economiche, considerata l'impossibilità di recuperare l'IVA, essenziale per una transazione commerciale condotta con Partita IVA come la mia (vedasi il contratto sottoscritto). Ripetuti solleciti per ricevere il sopralluogo tecnico ed errata emissione delle fatture, che ignorano un acconto già versato, sono inaccettabili e denotano una negligenza che non mi aspettavo da un'azienda del calibro di Arquati. La Vostra incapacità di gestire queste vicende con la dovuta attenzione e professionalità è sorprendente e inadeguata. Richiedo una risposta immediata da parte Vostra o di un adeguato rappresentante di Arquati che possa finalmente affrontare con serietà e competenza le inadempienze descritte. In assenza di un intervento risolutivo e soddisfacente entro 7 giorni dalla ricezione della presente, mi vedrò obbligato a valutare azioni legali per il recupero dei danni subiti a causa della Vostra negligenza. La situazione attuale è insostenibile e il persistere di questa assenza di comunicazione e risoluzione è indicativo di un disprezzo non solo verso la mia persona/cliente, ma verso gli standard minimi di qualità e rispetto che ogni cliente merita. In attesa di un Vostro sollecito riscontro, colgo l'occasione per manifestare il mio profondo disappunto e la speranza che possiate ancora dimostrare un minimo di professionalità nella gestione post-vendita. Cordiali saluti, Carlo
rottura supporti
Spett. esplodia In data 22.07.2023 ho acquistato gli articoli in argomento ovvero 4 lettini prendisole tramite il sito ebay in modalità "compralo subito" e pagando contestualmente l’importo di 201,99. A distanza di 9 mesi dall’acquisto, il prodotto presenta difetti che lo rendono non conforme allo scopo per cui è stato acquistato. In particolare, si sono completamente spaccati i supporti che fissano in modalità aperta le gambe dei uno dei lettini piegevoli. Il 07.12.2023 vi ho inviato un email tramite l'assistenza clienti di ebay per richiedere, in considerazione della natura del prodotto e dell’entità del difetto riscontrato, la sostituzione del prodotto in garanzia. [La mia richiesta è stata rigettata poiché "La garanzia non si applica agli apparecchi trovati difettosi a causa di un uso improprio, di uno smontaggio o di un guasto accidentale. Non possiamo aiutarla in questo caso" Contesto quanto sopra in quanto il lettino è stato usato una sola volta attuando le normali e civili precauzioni d'uso e ciò nonostante a causa dalla pessima qualità delle parti in plastica che si sono autodistrutte ad oggi risulta inutilizzabile. Sollecito pertanto senza ulteriore ritardo la sostituzione del prodotto ai sensi dell’art. 130 e segg. del D.Lsg. 206/05 o, in alternativa, la risoluzione del contratto con rimborso del prezzo d’acquisto. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Allegati: Conferma ordine/Copia contratto d’acquisto Ricevuta di pagamento
difetto di verniciatura vernice
Spett. MONDO CONVENIENZA In data 25.10.2022 ho acquistato presso il Vostro negozio di Serravalle Scrivia, un una composizione di mobili per una cameretta tra cui tre lettini singoli. Uno di questi denominato in fattura come: LETTO SINGOLO LINEARE 91x199x71 C/CONTENITORE NOB e pagato contestualmente con un importo di 367,00 EURO a distanza di19 MESI dall’acquisto, presenta difetti che lo rendono non conforme allo scopo per cui è stato acquistato. In particolare, LA VERNICE DELLA DECORAZIONE superiore DELLA TESTIERA DEL LETTINO (codice articolo nr.GS20-8964) SI è DISTACCATA PER LA SCARSA qualità della stessa. In data 06.04.2024 vi ho inviato un email per richiedere, in considerazione della natura del prodotto e dell’entità del difetto riscontrato, la sostituzione del prodotto in garanzia. La mia richiesta con numero da voi assegnato 8693602, è stata rigettata per ben due volte, l'ultima in data odierna (16/04/2024), poiché da quanto da voi riferito il fornitore non ha ritenuto il danno causato da un difetto di verniciatura o dalla scarsa qualità della stessa. Contesto quanto sopra in quanto il lettino è stato usato secondo normali e civili precauzioni ed il distacco è stato dovuto esclusivamente alla scarsa qualità de manufatto. Sollecito pertanto senza ulteriore ritardo la sostituzione del prodotto ai sensi dell’art. 130 e segg. del D.Lsg. 206/05 o, in alternativa, la risoluzione del contratto con rimborso del prezzo d’acquisto. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Allegati: fattura di pagamento
mancato rimborso adblue
pett.le Azienda Citroen mi chiamo Patrizio Bussu, premesso che - ho acquistato la mia automobile Modello Citroen C3 , nel luglio 2021, - l'auto acquistata era usata, - l'automobile è stata immatricolata nell'ottobre 2018, - nel maggio 2023 l'automobile ha presentato i primi problemi al serbatoio dell'additivo AdBlue, - dopo un mese dal primo controllo, a giugno 2023, l'autofficina autorizzata Seruis Automobili, ha sostituito il serbatoio per un costo in fattura pari a € 1.500, - il sottoscritto ha aderito alla Class Action di Altroconsumo finalizzata all'ottenimento del risarcimento per la presenza Anomalie nel sistema antinquinamento che impiega l’additivo AdBlue - a settembre 2023 è stata pubblicata la notizia che, a seguito di class action anche dell'associazione AltroConsumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento PS12483 - ADBLUE/CITROEN n. 30788 ha obbligato Citroen a rimborsare i consumatori il costo della sostituzione del serbatoio AdBlue, - nelle tipologie delle fattispecie di rimborso descritte nel provvedimento della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle linee guida emesse dall'associazione ricorrente [allegata alla presente] è presente anche la casistica riguardante le modalità per l'ottenimento del rimborso per la sostituzione del serbatoio AdBlue della mia automobile [punto DUE lett. a) della guida], - il provvedimento PS12483 - ADBLUE/CITROEN n. 30788 e la medesima linea guida informano che entro dicembre 2023 avrei dovuto avere comunicazioni dalla casa madre costruttrice dell'automobile riguardo al rimborso del costo della manodopera pari almeno a € 30, Considerato che ad oggi 16/04/2024 non ho ricevuto nessuna informazione da parte della casa madre costruttrice dell'auto, dell'officina autorizzata o della associazione dei consumatori riguardo alle modalità di ottenimento del rimborso previsto dalla AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Atteso che il rimborso di cui trattasi mi spetta in quanto l'autorità garante della concorrenza riconosce che la Citroen debba rimborsare i consumatori che abbiano dovuto sostituire il serbatoio AdBlue entro i 5 anni dalla immatricolazione se hanno meno di 150.000 km, Con la presente il sottoscritto Patrizio Bussu richiede alla Citroen, quale casa di produzione e vendita di autovetture a marchio Citroen come l'auto di mia proprietà Modello Citroen C3 Targato FT752AN, il rispetto degli impegni di cui al provvedimento PS12483 - ADBLUE/CITROEN n. 30788 della AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO e di comunicare al sottoscritto entro 15 gg dal ricevimento della presente le modalità di adempimento dei suddetti impegni. In attesa di cortese e urgente riscontro si inviano cordiali saluti
Mi rispondono in modo inutile ai miei reclami
Sono ormai mesi che Eni Plenitude risponde ai miei reclami in maniera poco chiara e nessuno interviene, ho notato che neanche altroconsumo interviene. Cosa devo fare?. Vi prego AIUTATEMI.
Pessima esecuzione lavori
Buonasera, con la presente segnalo che a Luglio 2023, ho iniziato i lavori di ristrutturazione di casa con la ditta MID 2010, con rifacimento completo dell'impianto idraulico e elettrico . La CILA è stata chiusa neanche un mese fa. Purtroppo i lavori sono stati eseguiti malissimo, muri non rasati, imprecisioni ed errori un po' ovunque. Il titolare ci ha effettuato uno sconto minimo, ma esasperati dalla situazione abbiamo saldato il pagamento, fiduciosi che il resto fosse tutto funzionante, cosi abbiamo pagato la differenza mancante. Invece, il rubinetto della cucina perde acqua, avevamo segnalato già tre volte questo all'idraulico, nonché proprietario della ditta. Alla fine ha detto che il flessibile è rotto, dopo esser venuto già un'altra volta dicendo che era solo lento( flessibile nuovo probabilmente danneggiato al montaggio), ma il problema non è tanto questo, tanto il fatto che dice che non trova il pezzo mancante, scuse su scuse e alla fine ho dovuto contattare un idraulico che ci risolverà il problema che loro non hanno sistemato, perché questa perdita sono mesi che c'era e noi stiamo così senza poter utilizzare la cucina. Quindi pretendo di essere rimborsata del danno e della spesa che di nuovo abbiamo dovuto affrontare, essendoci una garanzia da loro non rispettata una volta che si entra in casa e ci sono problemi sui lavori eseguiti. Non si è mai visto che una casa viene consegnata, con una cucina con perdita di acqua e soprattutto non si faccia nulla per risolvere il problema. Azienda veramente vergognosa.
Registrazione dei pagamenti Cod CLT 22676206 e 22648439 Matteo Moscetta
Buongiorno. Ho richiesto varie volte al vostro servizio clienti dove poter inviare evidenza di pagamento della fattura M010013714 relativa al codice cliente 22676206 di importo 55,86 euro da me pagata tramite bonifico bancario della fattura numero 010204800 relativa al codice cliente 22648439 pagata tramite bollettino postale. Il numero per le evidenze di pagamento restituisce sempre errore " Questo Numero non è abilitato ad utilizzo del servizio . " La mail evidenza pagamento.fastweb.it risulta essere dismessa ( ricevuta mail automatica in cui si affermava ciò ) Al call center ognuno dice la sua Chiedo che vengano registrati i pagamenti. Grazie Matteo Moscetta
Bolletta contiene voce non attiva
Buongiorno, mi sono accorta che nelle bollette del servizio idrico integrato di Veritas è attiva la voce Allacciamento Fognatura e infatti in ogni bolletta mi viene addebitato un costo, ma io NON SONO ALLACCIATA alla fognatura. Tutta la zona della via ha i pozzetti che periodicamente vengono svuotati da un'azienda che svuota i pozzi neri. Allego 2 bollette , una recente del 2023 e una del 2014. La domanda è : devo pagare comunque o non dovevo pagare per un servizio di cui non ho mai usufruito, ma che è un voce fissa nelle bollette da anni? Attendo un vostro parere e vi ringrazio per l'attenzione che vorrete porre a questo problema.
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