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Pacchi AliExpress lasciati per strada? La responsabilità è del venditore

Pacchi smarriti perché lasciati dal corriere davanti al portone, per strada o consegnati a persone estranee. E' una pratica segnalata da molti utenti di Aliexpress che scelgono la consegna gratuita. Nonostante sul sito non vi siano indicazioni specifiche sulla consegna, il Codice del Consumo parla chiaro: la responsabilità ricade sempre sul venditore (AliExpress) che, in caso di pacco sparito, è tenuto a organizzare un'altra spedizione a sue spese. Se ciò non accade, fai reclamo: ecco come.  

  • contributo tecnico di
  • Antonietta Agostinelli
07 dicembre 2022
  • contributo tecnico di
  • Antonietta Agostinelli
Pacchi AliExpress

Immaginate questa scena: il corriere arriva, suona, non trova nessuno e lascia il pacco in strada, davanti al vostro portone. Quando rientrate a casa del pacco ovviamente non c'è più traccia. Sembra un brutto incubo, oppure una brutto film di serie B. E invece è ciò che accade a molti clienti AliExpress (la piattaforma di ecommerce cinese che fa concorrenza ad Amazon) che scelgono la spedizione con modalità gratuita: al momento della consegna, infatti, il corriere si arroga il diritto di lasciare il pacco, se non trova direttamente il cliente, a un vicino, all’ingresso del condominio o addirittura in strada. Va da sé che in questo modo pacchi smarriti o rubati sono all'ordine del giorno e al malcapitato cliente non resta che fare reclamo. Sì, ma a chi?

Nessun corriere può lasciare il pacco in strada

Ci si chiede allora se i corrieri siano davvero autorizzati a comportarsi in questo modo. Nella sezione "opzioni di consegna, consegna gratuita" non viene specificato che i corrieri possono lasciare il pacco fuori casa e neppure nella sezione Faq del sito vengono specificate le modalità di consegna gratuita. E' ovvio che il venditore non specifica che il  prodotto può essere lasciato in strada, perché lasciare il prodotto incustodito non è una modalità consentita; cioè  il venditore non potrebbe mai mettere nero su bianco che chi sceglie la consegna gratuita si accolla anche il rischio di perdere il pacco; una disposizione del genere non avrebbe alcun valore legale, perché non è consentito far cadere sul cliente il rischio della perdita del prodotto

La consegna? Direttamente nelle mani del consumatore

In tema di consegna l’art. 61, co 2 del Codice del Consumo stabilisce che “l’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore”. Ma non è tutto. L’art. 63, co 1 stabilisce inoltre che “nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni”.

Alla luce di questi due articoli si può ritenere che se un corriere (di cui si è servito il venditore per spedire i beni) lascia i pacchi sulla strada e tali pacchi si perdono, la consegna di fatto non è mai avvenuta. Di conseguenza il venditore deve procedere (e il consumatore ha diritto) a una ulteriore spedizione. Il corriere provvede quindi nuovamente alla consegna che si perfezionerà solo “mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore”. La seconda spedizione è un obbligo del professionista: se così non facesse sarebbe inadempiente alla sua obbligazione di consegna.

Pacco perso, ne risponde il venditore

E come la mettiamo col fatto che, sul proprio sito, AliExpress non dice nulla sul metodo (e il relativo rischio) di questa formula di consegna? Innanzitutto, anche se Aliexpress specificasse sul sito il metodo di consegna, questo non farebbe venire meno la sua responsabilità.

Aliexpress ha comunque l’obbligo di specificare le modalità di consegna e di esecuzione del contratto prima che il consumatore sia vincolato, ma questo non basta a liberarlo dalla responsabilità per la perdita o il danneggiamento del prodotto. Infatti, per legge il venditore, o il corriere da lui incaricato, si libera dalla responsabilità soltanto nel momento in cui consegna materialmente il pacco nelle mani del consumatore o di un’altra persona che il consumatore ha indicato. 

Lasciare un pacco incustodito è una pratica scorretta

Della consegna deve esserci evidenza, ad esempio, la firma di una ricevuta da parte del consumatore o della persona incaricata (non di un passante o di un vicino che non sia stato indicato esplicitamente dal consumatore). Se un pacco si perde a causa della negligenza del corriere ne risponde il venditore e se AliExpress rifiuta di farsi carico di una seconda spedizione quando i suoi corrieri lasciano un pacco incustodito, può essere accusato di mettere in atto una pratica scorretta.

In ogni caso, il venditore non può contrattualmente far cadere il rischio della consegna sull’acquirente poiché le prescrizioni del Codice del Consumo, che prevedono che il rischio sia a carico del venditore fino alla consegna materiale del bene nelle mani del consumatore, sono inderogabili.

Cosa può fare il consumatore? 

Come abbiamo visto, nessun corriere è autorizzato a lasciare il pacco incustodito e se ciò accade a risponderne è il venditore (in questo caso AliExpress) che, in caso di smarrimento del pacco non consegnato nelle mani del consumatore deve provvedere a un nuovo invio a proprie spese. Ma se AliExpress si rifiuta, cosa può fare il consumatore? Il primo passo è quello di inoltrare un reclamo scritto e mettere in mora il venditore per ottenere una seconda consegna. In questo Altroconsumo può essere di aiuto; per avere assistenza su come fare la messa in mora puoi prenotare una consulenza gratuita con i nostri legali.

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In seguito, in caso di mancata risposta, il consumatore può denunciare direttamente il venditore all’Antitrust

  • tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • inviando la segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it;
  • compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line.