Detrazioni 730 per veicoli destinati a persone con disabilità
Scopri tutto quello che c’è da sapere sulle agevolazioni fiscali relative all’acquisto e alla manutenzione di veicoli destinati a persone con disabilità: chi ne ha diritto, quali veicoli sono ammessi e come compilare correttamente il modello 730 per ottenere le detrazioni previste dalla legge.

In questo articolo
- Chi ha diritto alla detrazione per l’acquisto dell’auto?
- Quali veicoli sono detraibili
- Quali spese si possono detrarre nel 730?
- Come funziona la detrazione: importi e modalità
- Cosa serve per ottenere le agevolazioni: documenti e requisiti
- Come compilare il 730 per ottenere le detrazioni
- Domande frequenti
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto e la gestione dell'auto destinata a persone con disabilità rappresentano un importante sostegno economico. Vediamo nel dettaglio chi può usufruirne, quali sono le spese ammesse, i veicoli coinvolti e la documentazione necessaria per accedere correttamente alle detrazioni nel modello 730.
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Le auto rientrano tra le agevolazioni previste per persone con disabilità riconosciute in specifiche condizioni sanitarie. La detrazione Irpef del 19% può essere richiesta da:
- i non vedenti, cioè le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (gli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/2001 individuano le categorie di non vedenti, definendo i ciechi totali, parziali e gli ipovedenti gravi);
- i sordi, cioè i minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/70);
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- i disabili con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma che non sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, solo in caso di adattamento del veicolo.
Casi particolari
Riguardo all’acquisto dell’auto occorre precisare che la semplice percentuale di invalidità non è sufficiente. Serve un certificato che attesti l’handicap grave secondo la legge 104/92 articolo 3 comma 3. Anche chi ha sindrome di Down può usufruire delle detrazioni per l’acquisto dell’auto.
Quando può detrarre un familiare
Le agevolazioni sono concesse anche al familiare che sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Se si tratta del figlio il limite di reddito per esser a carico sale a 4.000 euro se ha meno di 24 anni.
Per calcolare questo limite di reddito non si deve tenere conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità, l’accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile. Il familiare che dichiara a proprio carico il disabile, per comprovare il sostenimento della spesa, può far intestare la documentazione indifferentemente a sé o al disabile.
La detrazione per l’acquisto dell’auto è applicabile solo a determinati tipi di veicoli. Non tutti i mezzi, infatti, possono essere considerati ammissibili per le agevolazioni.
Elenco completo dei veicoli ammessi
Sono ammessi alle detrazioni i seguenti veicoli, sia nuovi che usati:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef su acquisto e riparazione): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.
Oltre ai veicoli appena visti, ce ne sono altri che sono agevolati esclusivamente per i portatori di handicap psichico, con problemi di deambulazione o con ridotte o impedite capacità motorie (sono quindi esclusi non vedenti e sordomuti):
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Auto elettriche, ibride e limiti per la detrazione
Le auto ibride ed elettriche rientrano tra quelle detraibili, purché non superino il limite di cilindrata previsto: 2000 cc per quelli benzina e 2800 cc per i diesel. Per i veicoli elettrici, la potenza non deve superare i 150 kW. Il limite di spesa detraibile è sempre di 18.075,99 euro, anche per questi veicoli.
Veicoli esclusi
Restano esclusi dalle detrazioni i veicoli non destinati al trasporto di persone, come camion o mezzi agricoli, e quelli con cilindrate superiori ai limiti indicati. Inoltre, Non è in alcun caso agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Le "spese auto detraibili 730 privati" includono non solo l’acquisto ma anche altre spese straordinarie sostenute per adattare il veicolo alle necessità del disabile.
Acquisto dell’auto
L’acquisto del veicolo è la spesa principale per cui si applica la detrazione Irpef del 19%. Il tetto massimo detraibile è 18.075,99 euro, da considerarsi per un solo veicolo ogni quattro anni (decorrente dalla data di acquisto). Fai attenzione:
- Se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), perché demolito, si può riottenere il beneficio prima dello scadere dei quattro anni (attenzione: se la cancellazione avviene perché il veicolo viene esportato all’estero, non si può riottenere il beneficio prima che siano trascorsi quattro anni). Se una persona dichiara più disabili fiscalmente a proprio carico, può utilizzare, nel corso dello stesso quadriennio, i benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
- In caso di furto si ha diritto alla detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio. La detrazione spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Occorre presentare al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. Se la detrazione è stata rateizzata e ci sono ancora rate residue da recuperare con la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a farlo.
- In caso di vendita o donazione del veicolo, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si perde l’agevolazione e si deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella realmente versata. Questa disposizione non si applica se il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Non è tenuto alla restituzione della detrazione chi avendo ereditato l'auto acquistata con le agevolazioni dal genitore disabile, la rivende prima che siano trascorsi i due anni dall'acquisto.
Spese di adattamento
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere le agevolazioni. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare:
- le modifiche ai comandi di guida;
- la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi;
- il cambio: per i disabili che sono titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
In particolare, sono agevolabili tutti gli adattamenti per i quali vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento. Ad esempio:
- la pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- il braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- il sedile scorrevole/girevole che permette l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile;
- il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- lo sportello scorrevole.
Non può essere considerato adattamento l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Nel caso in cui, per una disabilità sopravvenuta, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento sono detraibili nel limita massimo di spesa di 18.075,99 euro in quattro anni. Questo limite di tempo decorre però dall'iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione.
Riparazioni straordinarie
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del veicolo sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo, ma non sono rateizzabili. La detrazione rientra nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Esclusione di costi ordinari (carburante, assicurazione)
Sono esclusi dalle detrazioni i costi per carburante, assicurazione, parcheggi e revisioni ordinarie. Questi non rientrano tra le spese agevolabili secondo la normativa fiscale vigente, inoltre, anche il bollo auto risulta non dovuto per un solo veicolo a nucleo famigliare.
Le detrazioni prevedono un meccanismo flessibile: il contribuente può scegliere se detrarre l’importo in un’unica soluzione oppure in 4 rate annuali di pari importo.
Quando conviene rateizzare
Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito basso e non riesca a recuperare tutta la detrazione in un solo anno, può optare per la rateizzazione. Questo è particolarmente utile per i pensionati o lavoratori con reddito modesto. La scelta per la rateazione avviene nel momento in cui si presenta il 730.
Ottenere la detrazione comporta la presentazione di documentazione specifica che attesti la disabilità e l’acquisto conforme del veicolo.
Documentazione obbligatoria
La documentazione necessaria a ottenere le agevolazioni cambia a seconda che il veicolo sia da adattare oppure no: vediamo quindi quali documenti servono in entrambe le situazioni. Cui, ovviamente, occorre allegare la fattura d'acquisto intestata al disabile o al familiare che lo dichiara a proprio carico e un'autocertificazione che attesti che nei quattro anni precedenti alla data d'acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.
Differenze tra veicoli da adattare o non adattare
I disabili motori devono acquistare veicoli adattati per accedere alle agevolazioni, mentre per non vedenti, non udenti e disabili mentali non è richiesto l’adattamento, purché il veicolo sia destinato al loro trasporto. In particolare, quando non è necessario l'adattamento del veicolo occorre provare la propria condizione tramite la Certificazione attestante la condizione di disabilità che varia a seconda dell’handicap:
- per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;
- per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica pubblica, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile;
- per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, c. 3, L 104/92), derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Si può documentare lo stato di handicap grave anche tramite una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”;
- per le persone affette da sindrome di Down è sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base e la certificazione relativa all'indennità di accompagnamento.
La possibilità di ottenere le agevolazioni per l'acquisto dell'auto è concessa anche quando l'indennità di accompagnamento è sostituita da altre forme di assistenza alternative, come ad esempio il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico dell'Ente pubblico. In ogni caso, qualsiasi forma di assistenza deve essere riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento dell'invalidità.
Viceversa, quando è necessario l'adattamento del veicolo oltre ai documenti appena visti (quando non è necessario l'adattamento del veicolo), i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:
- la fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Non è necessario possedere una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap, sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico;
- la fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, da cui risulti esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità, per ottenere l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto invece questo documento non è più necessario, basta la patente in cui sia indicata la modifica necessaria al veicolo.
Cosa autocertificare e quando presentare i documenti
L’utilizzo prevalente a favore del disabile può essere autocertificato, ma la documentazione va conservata per almeno cinque anni, ed è obbligatorio presentarla solo in caso di controlli fiscali.e la potenza del motore elettrico sia al massimo di 150 KW.
La spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto va indicata nel quadro E del modello 730, rigo E4, indicando la spesa e nel caso il numero di rata che si vuole utilizzare se si opta per la divisione della detrazione in 4 rate.