PRONTO TASSE Acquisto auto per disabili: la detrazione fiscale

Detrazioni dal 730 per acquisto, riparazione o adattamento del veicolo

macchina per disabili

  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
04 aprile 2022
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

La detrazione spetta, per l’acquisto o la riparazione di un solo veicolo per disabili, una sola volta ogni quattro anni a decorrere dalla data di acquisto.

Le detrazioni spettano, a determinate condizioni, sia in caso di acquisto che di riparazione di un veicolo per disabili. Fai attenzione a quanto prevede la normativa in caso di veicoli che devono esser adattati per disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Acquisto di un veicolo per disabili

  • La detrazione spetta per un solo veicolo ogni quattro anni (decorrente dalla data di acquisto). Se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), perché demolito, si può riottenere il beneficio prima dello scadere dei quattro anni (attenzione: se la cancellazione avviene perché il veicolo viene esportato all’estero, non si può riottenere il beneficio prima che siano trascorsi quattro anni). Se una persona dichiara più disabili fiscalmente a proprio carico, può utilizzare, nel corso dello stesso quadriennio, i benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
  • In caso di furto si ha diritto alla detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio. La detrazione spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Occorre presentare al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. Se la detrazione è stata rateizzata e ci sono ancora rate residue da recuperare con la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a farlo. 
  • In caso di vendita o donazione del veicolo, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si perde l’agevolazione e si deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella realmente versata.  Questa disposizione non si applica se il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Non è tenuto alla restituzione della detrazione chi avendo ereditato l'auto acquistata con le agevolazioni dal genitore disabile, la rivende prima che siano trascorsi i due anni dall'acquisto.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del veicolo sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo, ma non sono rateizzabili. La detrazione rientra nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso. Non sono in ogni caso detraibili i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio, come l’assicurazione o il carburante. 

La detrazione in caso di adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere le agevolazioni. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare:

  • le modifiche ai comandi di guida;
  • la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi;
  • il cambio: per i disabili che sono titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

In particolare, sono agevolabili tutti gli adattamenti per i quali vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento. Ad esempio:

  • la pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • il braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • il sedile scorrevole/girevole che permette l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile;
  • il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • lo sportello scorrevole.

Non può essere considerato adattamento l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

Nel caso in cui, per una disabilità sopravvenuta, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento sono detraibili nel limita massimo di spesa di 18.075,99 euro in quattro anni. Questo limite di tempo decorre però dall'iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione.