Sismabonus nel 730
Sono ristrutturazioni edilizie, ma in caso di terremoto o altre calamità possono salvarti la vita: gli interventi antisimici sugli immobili sono detraibili e le condizioni per recuperare una parte della spesa, fino a fine 2025 variano in base alla classe antisismica coinvolta, dal 2025 rientrano tre le ristrutturazioni edilizie con percentuali di detrazione e limiti di spesa previsti per quest'ultima agevolazione. Ecco tutti i dettagli.

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A partire dal 2025 ecosismabonus e sismabonus sono considerati come ristrutturazioni edilizie e sfruttano la percentuale di detrazione e il limite di spesa di queste ultime:
- 36% nel 2025 (50% in caso di abitazione principale);
- 30% nel 2026 e 2027 (36% in caso di abitazione principale)
La spesa massima detraibile è di 96.000 euro a immobile e la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Fino al 2024, in base alla scelta tra sismabonus, ecosismabonus o supersismabonus la detrazione era differente. Il sismabonus permette di recuperare:
- il 50% della spesa per interventi di adozione di misure antisismiche senza cambio di classe di rischio sismico;
- il 70% della spesa se l’intervento riduce di una classe il rischio sismico
- il 75% della spesa se l’intervento riduce di una classe il rischio sismico di parti condominiali;
- l’80% della spesa se l’intervento riduce di due classi il rischio sismico;
- l’85% della spesa se l’intervento riduce di due classi il rischio sismico di parti condominiali.
La spesa massima detraibile è di 96 mila euro a immobile, moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio in caso di interventi condominiali. La spesa è ripartita in 5 quote annuali, mentre per le spese sostenute nel 2024 la detrazione viene divisa in 10 rate.
L’ecosismabonus permetteva di recuperare:
- l’80% della spesa se l’intervento riduce di una il rischio sismico;
- l’85% della spesa se l’intervento riduce di due classi il rischio sismico.
In questo caso, l’intervento oltre a garantire il passaggio di una o due classi di rischio deve anche essere finalizzato alla riqualificazione energetica dell’involucro di parti condominiali. La detrazione viene divisa in 10 quote annuali e spetta per una spesa massima di 136 mila euro moltiplicati per il numero di immobili presenti nel condominio.
Il Supersismabonus è una derivazione del Superbonus e nel 2025 consente il recupero del 65% della spesa sostenuta per interventi di miglioramento sismico senza bisogno di salti di classi sismiche. Rimane la detrazione del 110% solo per i territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1 aprile 2009. La spesa massima detraibile è di 96 mila euro a unità immobiliare ma bisogna aver presentato la documentazione per effettuare l'intervento entro il 15 ottobre 2024. La spesa viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
A seconda del tipo di spesa i codici da indicare sono differenti ma vanno indicate tutte nel quadro E sezione IIIA righi da E41 a E43.
Fino a fine 2024, sostenendo delle spese per migliorare sismicamente un edificio si possono ottenere detrazioni che vanno dal 50% all’85%, recuperabili in 10 anni su un tetto massimo di spesa a immobile di 96 mila euro. Nel 2025 la detrazione è del 36% da ripartire in 10 anni.
Tutte le spese devono essere pagate con bonifico parlante sul quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita iva di chi effettua gli interventi e la causale del versamento che deve essere: detrazione per Sisma Bonus, articolo 16-bis del Dpr 917/1986, inserendo il riferimento alla fattura che si sta saldando, anche quelle di acconto.
Il sismabonus può esser utilizzato solo su edifici esistenti, non su edifici in costruzione.
Il bonus riguarda tutti gli immobili di tipo abitativo, prima e seconda casa. Inoltre, è possibile detrarre le spese per interventi volti al miglioramento sismico di edifici utilizzati per attività produttive.
Gli immobili devono ricadere nelle zone sismiche 1, 2 e 3, rimangono esclusi dal sismabonus gli immobili della zona 4.
Come abbiamo detto le spese sostenute sono detraibili, tra queste rientrano, oltre ai lavori di ristrutturazione:
- gli onorari dei professionisti, per classificare e verificare sismicamente l'immobile, nella progettazione, nella direzione lavori…;
- i diritti di segreteria, bolli e oneri di urbanizzazione.
I limiti di spesa e i soggetti ammessi all’utilizzo del sismabonus sono gli stessi che accedono al bonus ristrutturazione casa. Infatti, si possono detrarre al massimo 96 mila euro per ogni unità immobiliare ma il massimale relativo al sismabonus può essere cumulato solo con i tetti massimi degli ecobonus, ma non con quello relativo al bonus ristrutturazione. In pratica, tra sismabonus e bonus ristrutturazione si detraggono al massimo 96 mila euro. Mentre per interventi su parti comuni, il massimale di 96 mila euro va moltiplicato per il numero di unità che compongono l'edificio.
- la notifica preliminare ASL se richiesta;
- la Scia o Permesso di costruire;
- i bonifici parlanti;
- le fatture o ricevute fiscali;
- le ricevute degli oneri di urbanizzazione o dei diritti per le autorizzazioni;
- la copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
L'Ecosismabonus condomini è utilizzabile fino alla fine del 2024 e prevede che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione:
- dell'80% se gli interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell'85% se gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo su una spesa massima di 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Quali interventi rientrano nell’ecosismabonus
Gli interventi di riqualificazione realizzati sulle parti comuni degli edifici, sono gli stessi che danno diritto all’Ecobonus e che devono essere eseguiti insieme a quelli relativi al sismabonus.
Per questi interventi è necessario che l'immobile sia dotato di impianto di riscaldamento e che quindi siano edifici esistenti e sono in ogni caso escluse le singole proprietà immobiliari.