Bonus edilizi, come compilare il 730 con le detrazioni
PRONTO TASSE Bonus edilizi, come compilare il 730 con le detrazioni

Bonus casa: tutti gli adempimenti per usufruire delle detrazioni nel 730

17 febbraio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
trapano
17 febbraio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito alcuni adempimenti e di conseguenza conservare la relativa documentazione. Ecco tutti i dettagli.

A partire dal 12 novembre 2021, è necessario ottenere l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi che le spese sostenute sono congrue rispetto ai livelli massimi stabiliti dalla normativa per i materiali impiegati e il tipo di intervento realizzato.

Pagamento con bonifico parlante

Per fruire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con bonifico, anche postale o online, dal quale risulti:

  • la causale del versamento con riferimento alla legge (articolo 16-bis del TUIR (DPR 917/86) e, preferibilmente, il riferimento alla fattura che si sta pagando che deve avere data antecedente a quella del bonifico;
  • il codice fiscale dei beneficiari della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Attenzione ai casi particolari:

  • Al fine della detraibilità della spesa, è fondamentale che sul bonifico venga applicata la ritenuta d’acconto da parte della banca nei confronti del soggetto che riceve il pagamento. Pertanto, se il bonifico risulta incompleto in uno dei dati fondamentali, la detrazione non può avvenire, a meno che il contribuente lo riesegua in maniera corretta indicando tutti i dati necessari. Per farlo, ci si deve accordare con chi ha ricevuto il bonifico, per farci restituire la somma e ribonificarla in modo corretto. Tuttavia, se l'impresa fornisce un'autocertificazione in cui dichiara che i pagamenti ricevuti sono stati inclusi correttamente nella contabilità al fine di essere ricompresi nel reddito d'impresa, non è necessario rifare il bonifico e non si perdono le detrazioni.
  • Se nel bonifico è stata inserita la causale relativa agli interventi di riqualificazione energetica, la detrazione non viene persa.
  • Si può ottenere la detrazione anche in caso di finanziamento, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il fornitore con un bonifico bancario che riporti tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) e ne consegni una copia al contribuente. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria.
  • Benché siano detraibili, non è necessario pagare con bonifico gli oneri di urbanizzazione, i diritti pagati per concessioni, le autorizzazioni e denunce di inizio lavori, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo e la TOSAP

Intestazione delle fatture

Le fatture di spesa in linea generale devono contenere i dati di tutti i beneficiari della ristrutturazione. Tuttavia, se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da più proprietari, la detrazione spetta anche ai soggetti che non risultano indicati nei documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno. L’annotazione deve avvenire fin dal primo anno di fruizione del beneficio, perché non è poi possibile modificarla.

Non è necessaria l’indicazione separata del costo della manodopera in fattura per permettere la detrazione. 

Per i lavori avviati a partire dal 27 maggio 2022, che ammontino complessivamente a più di 70.000 euro, nelle fatture o nel contratto deve esser indicato il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente impiegato nell’opera di ristrutturazione. In pratica, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Questa nuova prescrizione normativa si applica a chiunque si occupi dell’intervento, anche se fosse un general contractor.
In sede di apposizione del visto di conformità, se manca questa dicitura in fattura, non si perdono le detrazioni o il diritto alla cessione del credito, ma l’indicazione del CCNL deve esser obbligatoriamente indicato nell’atto di affidamento. Rimane però obbligatorio richiedere un’autocertificazione all’impresa che attesti il tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.
Questo obbligo riguarda esclusivamente le imprese che si occupano dei lavori edili che impiegano lavoratori dipendenti.

Documenti condominiali

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, l’amministratore deve conservare tutta la documentazione richiesta in originale e consegnare a ogni condomino una certificazione contenente la dichiarazione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge, oltre alla somma detraibile da ciascuno in base alle proprie quote condominiali.

In particolare devono risultare:

  • le generalità e il codice fiscale di chi rilascia la certificazione;
  • gli elementi identificativi del condominio;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
  • la quota parte millesimale imputabile al singolo condomino al quale viene rilasciata la certificazione.

Abilitazioni amministrative

A seconda del tipo di intervento realizzato, sono necessarie le corrispondenti abilitazioni amministrative. In particolare, a seconda dell'attività edilizia intrapresa possono esserci interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, altri che sono soggetti alla CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), altri a SCIA o a super SCIA.

Attenzione: se sono state effettuate opere difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, perdi il diritto alla detrazione. Invece, se per le opere edilizie realizzate sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, ma sono comunque conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, la detrazione non viene persa.

Per questi motivi, il nostro consiglio è quello, in caso di interventi ingenti o particolari, di rivolgersi a professionisti esperti che dirigano i lavori in qualità di terzi rispetto all’esecutore delle opere. Ricorda, infatti, che anche queste spese rientrano tra quelle detraibili.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 16 febbraio 2023, al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo, su quanto devi pagare al fornitore fino al limite della spesa da sostenere, che recupera l’importo sottoforma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito.

In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure definite dall’Agenzia delle entrate. L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

Visto di conformità e asseverazione

Per poter accedere alla detrazione o alla cessione del credito occorre il visto di conformità di un CAF o di un professionista abilitato che lo appone sulla documentazione richiesta dalla normativa (fatture, bonifici parlanti, attestazioni, asseverazioni…). Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la congruità dei prezzi in riferimento ai prezziari individuati dal Mise ei valori massimi stabiliti per divisi per tipologia di intervento dal Ministero per la transizione ecologica. Il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime stabilite dal Ministero, comporta l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo fino a quel tetto, la parte di spesa eccedente non rientra nel bonus fiscale. Solo se si decide di conservare la detrazione e inserirla in dichiarazione dei redditi, presentandola in autonomia o tramite il sostituto d’imposta, queste operazioni non sono necessarie.
Le spese sostenute per ottenere il visto di conformità e le asseverazioni sono detraibili con la stessa percentuale applicata agli interventi cui si riferiscono.

Per gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, non viene richiesto né il visto di conformità sulla documentazione né l'asseverazione del tecnico. Allo stesso modo non è necessario per le opere classificate come “edilizia libera” dalla normativa edilizia di riferimento.

Comunicazione all'Asl

La comunicazione all’ASL deve essere inviata (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione in cui si trova l’immobile) prima di iniziare i lavori e deve contenere:

  • le generalità del committente dei lavori;
  • dove vengono svolti i lavori;
  • la natura dell’intervento da realizzare;
  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte sua, del rispetto degli obblighi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e sulla contribuzione;
  • la data di inizio dei lavori.

Tuttavia, la comunicazione non deve essere fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

Comunicazione ad Enea

Se hai fatto lavori di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico, sei obbligato a inviare una comunicazione all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) contenente i dati di chi ha effettuato la spesa, dell'immobile oggetto dell'intervento e i dati tecnici dei lavori effettuati. La comunicazione a Enea è obbligatoria solo per un elenco di interventi di ristrutturazione e di acquisto di elettrodomestici ai fini del bonus mobili. Ricorda che l'invio va fatto entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal collaudo e bisogna conservare la ricevuta di invio insieme alla documentazione utile per la detrazione.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Fino al 14 maggio 2011, prima dell’inizio dei lavori (la data a cui fare riferimento è quella della ricevuta della raccomandata), il contribuente doveva inviare una comunicazione al Centro Operativo di Pescara e pertanto deve essere in possesso della ricevuta di invio della stessa.


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