Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
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A. I.
25/06/2024

problema con consegna bartolini

buonasera, sono 2 giorni che sto cercando un pacco disperato che mi risulta consegnato, ma mai trovato da nessuna parte, non so più a chi rivolgermi, non si trova un numero del deposito da cui è stato consegnato ne nulla, qualcuno sa aiutarmi? grazie numero brt code 08454061736404

Chiuso
C. L.
25/06/2024

Problema di doppio addebito

Buongiorno mi sono accorta che da gennaio ho il doppio addebito : ogni mese per lo stesso numero di telefono..il 9 quello corretto è il 25 il doppio addebito dello stesso importo. Non ho altre utenze Iliad ...contattato più volte il servizio clienti e ogni volta una spiegazione più assurda della precedente ma il mio problema rimane Chiedo che venga risolto e che mi vengano riaccreditate euro 9,99 da gennaio a giugno..ultimo mese con doppio addebito Ringrazio anticipatamente

Risolto
F. D.
25/06/2024

RECESSO PER MANCATO SERVIZIO

Spett. [NOME AZIENDA], Sono titolare del contratto per [la linea telefonica/internet/abbonamento servizi tv] specificato in allegato. A partire dall'Ottbre 2023 si sono verificati dei disservizi che non mi permettono di usufruire del servizio: in particolare mancaza del segnale 5G. [Allego ai fini della prova il certificato rilasciato dal terzo tecnico venuto in data 17/6/24 Ho già segnalato il disservizio il più volge in questi mesi tramite il 159 senza alcun esito positivo. Richiedo la risoluzione definitiva per inadempimento, richiedo quindi la risoluzione del contratto senza spese a mio carico Richiedo inoltre il riconoscimento dell’indennizzo dovuto ai sensi dalla Delibera n.73/11/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite accredito [nella prima fattura utile/sul metodo di pagamento utilizzato per il saldo delle fatture In mancanza di un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento della presente, provvederò ad avviare una procedura di conciliazione, ai sensi e nel rispetto della Delibera 182/02/CONS e 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Allegati: Copia documento d’identità Copia contratto Copia allegatI/EC x re Pcesso/foto mancato segnale/mail con indicazione restituzione apparati/

Chiuso
A. P.
25/06/2024

Ban permanente dell'account con conseguente impossibilita ad usare la console

Da un giorno all'altro mente utilizzavo la mia console mi sono accorto che non potevo più accedere al nintendo eshop rendendomi impossibile il download di nuovi giochi per poi venire a scoprire cercando in rete che la mia console ha ricevuto un ban permanente e nonostante io abbia contattato il servizio clienti non sono riusciti a risolvere il problema dandomi risposte inconcludenti lasciandomi con una console che mi è impossibile usare

Chiuso
R. P.
25/06/2024
Ecom

Truffa Telefonica

Oggi 25 giugno, alle 15:40, sono stata contattata da una vostra operatrice che, spacciandosi per una operatrice EDISON, ha richiesto alcuni miei dati sensibili, adducendo come motivazione il fatto che la Edison avesse dato in subappalto il mio contratto di energia alla Ecom. Vi intimo di sospendere IMMEDIATAMENTE qualunque pratica A MIO NOME per il quale NON HO ASSOLUTAMENTE prestato alcun consenso. Sospendete qualunque pratica a nome di Raffaella Pirritano, codice Fiscale PRRRFL85C43C352Y. Siete già stati multati dall'Antitrust per 2,7 milioni di euro. E continuate a truffare la gente. Se non vi fermerete procederò con tutte le misure legali a mia disposizione

Chiuso
B. S.
25/06/2024

Obbligo cambio password

Buongiorno, Di nuovo, a distanza di un mese dall'obbligo di cambio password e conseguente impossibilità di accedere alla posta, oggi è richiesto il cambio password, poi il programma mi blocca e richiede assistenza. Non è possibile avere questo tipo di servizio. Per non parlare dell'assistenza via WhatsUp!

Risolto
L. C.
25/06/2024

DOWNGRADE CASE #01376548

VOLO AZ896 del 06/05 destinazione Cairo, pago per la premium economy al momento dell’imbarco (checkin già eseguito online) mi viene sostituita la carta di imbarco elettronica da una cartacea e subisco un downgrade in economy, faccio a quel punto una richiesta dell’importo spettante come da regolamento della comunità europea per questi casi si prevede il rimborso della metà del biglietto entro 7 giorni. Con la compagnia Ita airways viene pattuito un rimborso di 246,50 euro da emettere tramite bonifico sulle mie coordinate bancarie, viene confermata l’emissione del bonifico in questione in data 27/05/2024, ad oggi 25/06 la compagnia aerea contattata in continuazione via Pec, mail e telefonicamente, continua a rifiutarsi di esibire una distinta che attesti il bonifico emesso o quanto meno il CRO per poterne verificare la destinazione. Sono scandalosi ogni settimana garantiscono l’arrivo entro venerdi e regolarmente ogni settimana non ricevo nulla, state lontani da questa compagnia se potete, rischiate di pagare un biglietto in premium volare in economy e non ricevere neanche indietro i soldi, proprio come è capitato a me, soltanto un mucchio di scuse, non pagano e non pagheranno, non mi restano che le vie legali.

Risolto
G. V.
25/06/2024

Violazione cds da parte della società

La società P&C contesta al sottoscritto la violazione delle condizioni di parcheggio applicate nell’area antistante il centro commerciale CARREFOUR sito in via Stradella 192 Torino e chiede il pagamento della somma pari a euro 25,00 a titolo di penale contrattuale n. 5848824. L’ importo sarebbe da versare entro 45 giorni pena successive azioni legali. La società scrivente accuserebbe dunque il sottoscritto di aver violato il contratto accettato con il semplice accesso al parcheggio in questione. Tali condizioni contrattuali sarebbero, a detta della P&C chiaramente esposte all’ingresso, tuttavia, dal sopralluogo da me effettuato avvalendomi della competenza del consulente in materia ing. Blasco Giacomo, non si trova tale riscontro in quanto l’unico cartello esposto (come visibile in allegato alla presente) è tutt’altro che di facile lettura e comprensione. Trattasi di un cartello composto da 12115 caratteri, 1825 parole e 75 frasi, con un tempo di lettura stimato in 8,30 minuti. Se ne conviene senza dubbio che l’accesso al parcheggio sarebbe impossibile leggendo le condizioni contrattuali per intero e, il risultato di tale operazione, sarebbe la congestione delle intere vie adiacenti. Le condizioni contrattuali, le tariffe e le principali informazioni in caso di accesso ad un parcheggio, devono essere chiaramente indicate e leggibili in tempi adeguati. Inutile sarebbe inoltre esporre il medesimo cartello all’interno del parcheggio in quanto, a detta della società P&C, le condizioni sarebbero accettate semplicemente oltrepassando il varco d’ingresso. Tuttavia quanto fino a qui esposto ha poca rilevanza in quanto, l’aƫtività svolta dalla P&C nel parcheggio in questione, può avere carattere meramente dissuasorio e non normativo o sanzionatorio in quanto, se ciò accadesse, la società violerebbe la legge vigente come già sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7671 del 29 settembre 1983 “Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo” e di seguito con sentenza 646 del 13 gennaio 1979 “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata. Si può ritenere quindi che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i veicoli ivi circolanti e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta devono rispettare le norme del codice della strada”. La competenza normativa nella faƫtispecie è dunque del codice della strada. Il C.d.S. in vigore stabilisce, alla disposizione 12, le modalità di espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice e ne delega la competenza a: Sezione Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell'interno addeƫto al servizio di polizia stradale, al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. In nessun caso una società privata può elevare sanzioni su suolo pubblico e, come precedentemente espletato dalla Suprema Corte, questa tipologia di parcheggio rientra nella categoria “parcheggio privato ad USO PUBBLICO con competenza del C.d.S. in materia legislativa” Come tale, si applicano le normative del C.d.S. e di conseguenza le relative sanzioni. Qualora il centro commerciale CARREFOUR in questione avesse voluto tutelare la disponibilità dei parcheggi antistanti, avrebbe dovuto chiedere relativa autorizzazione per l’attuazione della sosta prevista con il dispositivo “Disco Orario”, apporre i relativi cartelli e, in caso di superamento della sosta consentita, dovrebbe informare le predette autorità per l’elevazione della relativa sanzione. In alternativa, l’attività commerciale in questione avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per regolamentare la sosta tramite accesso con ticket e provvedere all’installazione delle relative barriere mobili al fine di impedire accessi non graditi. L’accordo con società private come P&G, allo stato attuale, non può essere stipulato ai fini sanzionatori in questa tipologia di parcheggio. Si fa inoltre presente che la società P&G invia, tramite lettera semplice, alcune pagine dall’aspetto del tutto simile a quello di una sanzione amministrativa del C.d.S. e questo può indurre ignari cittadini a confondere le due cose. La società asserisce che un “sistema di rilevamento targhe” avrebbe controllato la sosta (e quindi acquisito i relativi dati del veicolo) e successivamente avrebbe inviato la “violazione” a domicilio dell’intestatario del veicolo, con lettera semplice e quindi, eventualmente, apribile anche da altri conviventi del nucleo famigliare o, peggio ancora, da eventuali persone che potrebbero sottrarre la posta dall’apposita cassetta delle lettere esponendo la persona ad una grave violazione della privacy, essendo contenuti nella comunicazione dati personali relativi agli spostamenti. Inoltre la società non comunica alcuna certificazione e omologazione del sistema di rilevamento targhe, non comunica l’organo competente per l’eventuale ricorso (ma semplicemente un numero di telefono), non produce prova fotografica e non indica il codice caratteristico identificativo del relatore o dell’accertatore della violazione. In sostanza, la società P&G induce a far pensare di trovarsi di fronte ad una sanzione amministrativa che la stessa società non potrebbe comminare e che soprattutto è priva di qualunque elemento costitutivo, come pubblicato in gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2016 – serie 292 - “Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa” Per questi motivi, Il sottoscriƩo richiede l’annullamento formale (da notificare via PEC all’indirizzo gabrielevivas@pec.it) di ogni procedimento a me iscritto entro 7 giorni dalla data odierna. Inoltre il sottoscritto comunica alla società P&G che qualora dovessero pervenire successive comunicazioni scritte di carattere identico all’attuale oggetto di contestazione, si rivolgerà al proprio studio legale al fine di valutare eventuali azioni con spese a carico della vostra società. Si desidera inoltre informare la società P&G che tutta la documentazione è stata trasmessa all’ill.mo Prefetto di Torino, alle associazioni consumatori ADUSBEF e ALTROCONSUMO e, in ultimo, al gent.mo Comandante della Polizia Locale di Torino al fine di valutarne la legittimità nelle forme e nei modi utilizzati.

Chiuso
R. B.
25/06/2024
Tim Retail srl

Mancata riparazione cellulare in garanzia

Buongiorno,  improvvisamente il cellulare Samsung Galaxy Flip 3, matricola 355001769108514, acquistato il 24.09.2022, presso punto vendita Tim.di Affi " 4G PDV 163" Grand' Affi - loc. Canove- 37010 Affi, in garanzia, senza nessuna rottura o segni di rotture di schermo, ha mostrato una riga scura orizzontale, dopo poche ore lo schermo era completamente nero, cellulare inutilizzabile. Portato in negozio per l' invio in assistenza, dopo diversi giorni ho ricevuto una proposta di riparazione di 408 euro, praticamente il valore attuale di quel cellulare nuovo. Ovviamente ho rifiutato, il cellulare è  tornato al punto vendita, ma non l' ho ritirato, avrei dovuto firmare dei documenti sicuramente di liberatoria e accettazione del cellulare guasto e inutilizzabile.  Preciso che per lo stesso sto tuttora pagando,  ancora più di un anno, una rata mensile di 20 euro al mese. Quindi, rata da pagare, cellulare guasto. Sottolineo anche che quando ho portato al punto vendita il cellulare, l' addetto si è dichiarato stupito che quel modello sia durato così a lungo, in quanto molti altri si erano rotti ben prima trattandosi di un modello nato difettoso. Nella presa in carico del cellulare ho visto ( dopo) che era stato messo " display rigato", ma lo schermo non presenta in realtà alcun difetto o riga ed è integro. Rifiuto quindi la mancata riparazione di un cellulare da 800 euro, di 18 mesi, che sto ancora pagando, e chiedo l' immediata riparazione- o in alternativa la sostituzione- dello stesso. Chiedo che in attesa di soluzione venga anche sospeso l'addebito mensile di 20 euro. Il cellulare non ha preso botte o avuto rotture, ed è  in garanzia.

Chiuso
A. S.
25/06/2024

Biglietto aereo truffa

Spett. Fly GO In data 19 giugno 2024 acquistato un viaggio aereo concordando un corrispettivo pari a 191,28 euro. Il biglietto aereo non è stato inviato nei tempi previsti, ne fattura è stata emessa. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Chiuso

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