Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
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S. F.
11/07/2025

Problema invio biglietti Aereo 108467182

Spett. FLYGO In data 20 Aprile 2025 ho acquistato n.2 biglietti per voli Ryanair da Milano Bergamo a Marrakech e corrispettivo ritorno (transazione approvata #15568231 - come dimostrato con screenshot che allego), concordando un corrispettivo pari a 290.60€. Ad oggi, i biglietti non mi sono stati ancora consegnati, dopo le numerose sollecitazioni inviatevi. Vi chiedo quindi gentilmente il rimborso completo dei biglietti. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Chiuso
V. L.
11/07/2025

Richiesta pagamento parcheggio

Buongiorno, mi viene richiesto pagamento di €40 per aver sforato di 30 minuti il tempo massimo di sosta consentito (45 minuti ) nel parcheggio del supermercato Todis di Via Tor vergata 79,80. Nel suddetto parcheggio non esiste barra di entrata e uscita e quindi neanche rilascio di ticket. Non ho visto alcun cartello che informi innanzi tutto l'uso di telecamere per il controllo delle entrate e uscite e che imponga il parcheggio entro 45 minuti! Queste informazioni devono essere chiare e visibili !

Chiuso
F. M.
10/07/2025

Mygift card acquistata e mai ricevuta

Vi invito a inviarmi quanto prima la gift card mai ricevuta il cui costo di 100€ è stato addebitato. Fornisco indirizzo email alternativo a quello comunicato: fabiomonta90@gmail.com

Risolto
V. G.
10/07/2025

CONTESTAZIONE PARCHEGGIO

Formulo la presente per contestare fermamente la legittimità della vostra pretesa creditoria 001854000319, 001854000321, 001854000325 contenuta nel sollecito di pagamento relativo ad un supposto parcheggio da voi dichiarato effettuato in data 3/06, 6/06 e 19/06 in via Pisana a Viareggio (LU). Rilevo, infatti, che le modalità di rilevazione della targa di riconoscimento del veicolo non rispondono ad alcun requisito minimo di legittimità previsto dal nostro ordinamento giuridico e pertanto le immagini eventualmente rilevate da un sistema non omologato né revisionato, come pure le date e gli orari delle rilevazioni, risultando privi dei requisiti minimi di attendibilità, non possono essere utilizzate a scopi sanzionatori o applicativi di qualsivoglia penale contrattuale. Faccio presente al riguardo che i sistemi di rilevazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli devono essere qualificati quali strumenti di misura e, come tali, soggetti all’osservanza dei canoni della Metrologia legale in quanto impiegati per scopi legali. Rappresento poi che con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, ovvero controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID. La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, bensì sulla sua specifica destinazione d’uso, ed essendo fuor di dubbio che i sistemi di rilevazione aventi lo scopo di effettuare verifiche sulle targhe sono strumenti e/o sistemi di misura finalizzati agli “scopi legali” declinati nella direttiva MID, in quanto destinati a controlli per motivi di transazioni commerciali, sono soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili. Ebbene, per poter essere utilizzati ai fini anzidetti, tali categorie di strumenti dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologici legali della normativa interna nazionale. Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-digaranzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il facsimile di domanda di ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi degli artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902. Rammento, inoltre, che la ormai costante giurisprudenza in tema di rilevazioni di transiti e targhe a mezzo di sistemi elettronici (da ultima Cassazione n. 10505/24) utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ha sancito la necessità della sottoposizione di qualsivoglia dei suddetti sistemi elettronici di rilevazione al procedimento Ministeriale di omologazione, ciò a pena di illegittimità della rilevazione. E’ quindi facile dedurre che se risulta illegittima la rilevazione di dati ad opera di un sistema elettronico privo della necessaria omologazione utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, dovrà a maggior ragione ritenersi parimenti illegittimo un sistema analogo utilizzato da un privato. In conclusione, il sistema da voi utilizzato per l’accertamento della eventuale sosta risulta privo dei requisiti di legalità atti a consentirne l’utilizzo per lo scopo cui è stato da voi destinato e pertanto le rilevazioni da esso effettuate si palesano affette in radice da nullità assoluta, risultando illegittima e infondata, anche sotto il profilo probatorio, l’attività accertativa strumentale svolta a fini contrattuali. Segnalo, inoltre, che: a) l’informativa contrattuale e l’informativa privacy affissi in loco sono incompleti, fuorvianti ed ingannatori; b) il contratto di parcheggio non è affisso in loco né è reperibile sul vs. sito web, con ogni conseguenza in ordine alla nullità della clausola che prevede una tariffa oraria (o “penale” che la si voglia appellare) in quanto palesemente vessatoria giacchè contenente la previsione di una tariffa/penale fuori mercato; c) le modalità di conclusione del contratto di parcheggio non rispettano i dettami degli artt. 1336 e 1341 del codice civile in quanto non viene rilasciato alcun biglietto all’ingresso dell’area, la sbarra perennemente alzata e l’inesistenza di altro sistema di blocco non fanno percepire all’utente l’accesso ad un’area vincolata e regolamentata, il rilevamento automatico della sosta avviene da remoto attraverso la registrazione delle immagini delle auto che accedono all’area. Nessun comportamento esplicito viene richiesto all’utente per la conclusione del contratto se non quello di parcheggiare nell’area; d) le informazioni sull’onerosità del servizio di parcheggio sono totalmente ingannatorie atteso che viene dato estremamente maggior risalto alla informazione circa la gratuità del parcheggio per la prima ora rispetto alla onerosissima tariffa applicata dal 120° minuto di parcheggio in poi; e) l’inciso “per la durata massima stabilita” risulta generico e, come tale, non pienamente intelleggibile dal malcapitato utente (che peraltro accede liberamente all’area); f) quand’anche (ragionando per assurdo) le immagini della targa rilevate dal sistema potessero essere ritenute legittime, non potrebbero comunque costituire una valida prova della permanenza continuata del veicolo oltre la durata massima stabilita nell’area da voi indicata, ciò in ragione del fatto che il veicolo ben avrebbe potuto uscire dall’area entro il 120° minuto per poi rientrarvi per una seconda sessione di parcheggio conclusasi entro la durata massima stabilita; g) gli orari di ingresso ed uscita dal parcheggio, essendo stati rilevati da un sistema elettronico privo di qualsivoglia attendibilità metrologica e gestito in completa autonomia da una delle due parti contrattuali, non avendo alcuna affidabilità sono totalmente privi di valore probatorio. In ragione di quanto precede, vi diffido dall’avanzare nei miei confronti ulteriori irricevibili richieste di pagamento segnalandovi che in caso contrario mi vedrò costretto/a a tutelare i miei interessi nelle opportune sedi giudiziari sia civili che penali, queste ultime per la persecuzione del reato previsto e punito dall’art. 640 del Codice Penale." Allego inoltre foto dove dalla cartina risulta gratuito il parcheggio. Saluti, Laura Porzio

Chiuso
V. G.
10/07/2025

CONTESTAZIONE PARCHEGGIO

Spett. Parkdepot, Mi sono arrivate tre pagamenti da effettuare relativi alle vostre fatture n. 001854000319 + 001854000321 + 001854000325. Ritengo insussistenti le richieste del pagamento in quanto: NON E' MAI STATO EMESSO UN TICKET per regolare l'ingresso nel parcheggio, NON ESISTE un distributore di biglietti all'ingresso del parcheggio, NON è presente un sistema di limitazione dell'ingresso chiaramente visibile, anzi si può entrare e uscire da 5 differenti uscite direttamente dalla strada e se si parcheggia negli ultimi posti nemmeno i cartelli sono visibili. NON ESISTE NEMMENO UNA SBARRA O SEGNALETICA AD IGNI INGRESSO. Inoltre per chi come me guarda dalle mappe è segnalato PARCHEGGIO GRATUITO E NON AGGIORNATO COME FOTO ALLEGATA. Perciò richiedo annullamento delle stesse e vi consiglio una segnaletica più chiara. Saluti, LAURA PORZIO

Chiuso
G. S.
10/07/2025
Altroconsumo

Mancata consegna libro

Buongiorno in data 18/6/2025 ho richiesto il libro “quante ne sai” ad oggi non è arrivato Saluto Gianni Scariot

Risolto
W. B.
10/07/2025
DAS tutela Legale

DAS nega copertura a vittima di stalking condominiale e costringe l'assicurato a mediazione

DAS nega tutela a vittime di stalking, adduce prove assurde e impone mediazione-ricatto Mi chiamo Walter Bedani e scrivo a nome mio e di mia moglie, assicurati con polizza di tutela legale D.A.S. S.p.A. (n. 05205DAS00853), che copre la nostra vita privata. Denuncio un comportamento di gravità inaudita da parte della compagnia e dei suoi fiduciari, che non solo ci hanno negato la copertura assicurativa in un momento di estrema necessità, ma hanno tentato di imporci una scelta processualmente dannosa, violando i più basilari doveri di correttezza e buona fede. IL CONTESTO: VITTIME DI STALKING, NON UN SEMPLICE LITIGIO La nostra famiglia è vittima di una documentata e sistematica campagna di stalking da parte della nostra controparte. Questa non è una nostra opinione, ma un fatto acclarato da tre distinti procedimenti penali in corso a loro carico, che ci vedono come persone offese per reati che vanno dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) alla calunnia (art. 368 c.p.). L'ultimo atto di questa escalation è avvenuto il 26 aprile 2025: il giorno dopo aver ricevuto la notifica di un'udienza a loro carico per calunnia, la controparte ha installato una telecamera di videosorveglianza. La finalità ritorsiva e intimidatoria è evidente. IL DINIEGO DI DAS: UN CAPOLAVORO DI NEGLIGENZA E MALAFEDE Abbiamo aperto un sinistro con DAS per un procedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per l'immediata rimozione della telecamera istallata in ritorsione alla notifica di udienza penale ricevuta dalla controparte. La risposta di DAS, tramite l'avvocato incaricato e la referente interna, è stata un diniego basato sulla presunta "carenza dei presupposti di legge", in particolare sulla mancanza di "prove certe e documentali del funzionamento" del dispositivo. Questa valutazione è un insulto alla nostra intelligenza e una violazione palese degli obblighi contrattuali. DAS e il suo legale hanno deliberatamente ignorato una montagna di prove schiaccianti da noi fornite: PROVE TECNICHE INCONFUTABILI: Dispositivo Professionale: Abbiamo documentato con foto che la telecamera è un modello professionale EZVIZ, non un simulacro, dotata di LED a infrarossi per visione notturna e una lente in vetro ottico. Installazione Ostile e Illegittima: L'installazione è stata eseguita da un professionista (un ingegnere elettronico, parente della controparte), è permanentemente alimentata ed è stata posizionata strategicamente al piano terra (non al primo piano, dove vive la controparte) sul muro di proprietà di un loro parente non residente. È puntata esclusivamente verso le nostre pertinenze private, il nostro posto auto e il nostro ingresso, come da scrittura privata inviata a DAS e non verso la proprieta' della controparte che non e' visibile nella inquadratura della telecamera. Non esiste delibera condominiale, cartellonistica obbligatoria o nostra autorizzazione. Prova della Natura non Dissuasiva: Abbiamo fornito video che dimostrano come la telecamera sia occulta e quasi invisibile di giorno e di notte, smentendo la tesi del "mero dissuasore". Pericolo Aggravato: Abbiamo provato con video che la telecamera, essendo a portata di mano, può essere facilmente ri-orientata con un semplice manico di scopa o piccola scala da casa rendendo la minaccia ancora più grave e imprevedibile. ERRORE GIURIDICO MADORNALE SULLA PROVA: L'avvocato incaricato da DAS ha preteso una prova assurda ("luci rosse mentre si muove"), applicando uno standard probatorio errato. Per la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Garante Privacy), ai fini della violazione della privacy e del reato di interferenze illecite, ciò che rileva è la mera potenzialità lesiva del dispositivo e il suo orientamento invasivo. In materia di privacy vige un principio di precauzione: è chi installa a dover provare la liceità, non la vittima a dover provare il funzionamento continuo. Per un'azione d'urgenza è sufficiente la verosimiglianza del diritto leso, non la prova piena. DANNO ALLA SALUTE IGNORATO: Abbiamo fornito un verbale di Pronto Soccorso che attesta una grave crisi d'ansia subita da mia moglie, con trasporto in ambulanza, il giorno dopo aver steso la denuncia sulla telecamera. Questo è il periculum in mora: un danno grave, attuale e irreparabile alla salute, che DAS ha liquidato come irrilevante. IL RICATTO DELLA MEDIAZIONE: L'ABUSO DEFINITIVO La condotta più grave si è manifestata durante una videochiamata il 17 giugno 2025. Di fronte alla nostra richiesta di agire in giudizio, l'avvocato incaricato e la referente DAS ci hanno posto un ultimatum: "o la mediazione o niente". Hanno tentato di costringerci ad avviare noi una mediazione, pur essendo a conoscenza di due fatti cruciali: 1) la pendenza di tre procedimenti penali contro la controparte, che rende la mediazione strategicamente deleteria; 2) il fatto che il legale della controparte ci avesse già comunicato di aver ricevuto mandato per invitarci a una mediazione. L'insistenza di DAS affinché fossimo noi a "provocare" la mediazione era un chiaro tentativo di porci in una posizione di svantaggio negoziale. Questa non è solo una pessima gestione, è una condotta deontologicamente e contrattualmente illecita che viola: L'ART. 1917 C.C.: DAS ha agito contro il nostro interesse, spingendoci verso una soluzione dannosa che avrebbe potuto compromettere la nostra posizione nei processi penali. LA BUONA FEDE (ART. 1375 C.C.): Hanno usato la nostra vulnerabilità per sottrarsi ai loro obblighi, ricattandoci. Al nostro rifiuto di cedere, è scattato il parere negativo e il diniego. CONCLUSIONE E APPELLO AD ALTROCONSUMO D.A.S. S.p.A. non sta negando un semplice sinistro. Sta abbandonando i suoi assicurati, documentate vittime di stalking, nel momento del bisogno. Sta calpestando il contratto, la legge e la dignità dei suoi clienti per un cinico calcolo economico. Il loro comportamento non è solo un inadempimento, è un abuso della loro posizione di forza. Chiediamo l'intervento urgente e deciso dei legali di Altroconsumo affinché venga contestata formalmente questa gestione scandalosa e D.A.S. S.p.A. sia costretta a onorare i suoi obblighi, fornendoci la tutela che abbiamo pagato e di cui abbiamo disperatamente bisogno per proteggere la nostra sicurezza e la nostra salute. Codice cliente : Polizza N. 05205DAS00853/ N. 25SIN11243

Chiuso
A. B.
10/07/2025

Volo budapest Ciampino 16 luglio

Buongiorno, ho prenotato un biglietto per due persone in data 15 giugno , ho ricevuto la presa in carico e pagato circa 200 euro ma non mi è ancora arrivata la prenotazione, la prima email diceva che entro 15 giorni ma niente , ho provato a chiamare e mandare email ma senza siccesso , a questo punto sono costretto ad acquistare un altro biglietto per non rischiare di rimanere a piedi . Vorrei un rimborso del totale che ho speso e possibilmente almeno anche la differenza che dovrò affrontare di spesa prendendo il biglietto all ultimo minuto

Chiuso
M. M.
10/07/2025
euroGaleBsrl

Diritto di recesso

Buongiorno, stamattina ho pagato per aver installato big silver gas, non ho avuto il tempo per riflettere, l.operatore mi ha abbindolata per bene. Ho pagato con il pos. Ho intenzione di restituire la merce ma vedo che l indirizzo a cui deve essere inviata insieme alla raccomandata è di una casa in vendita. Come devo procedere dato l articolo 52 del D.Lgs.206 del 2005. Oppure è tutta una truffa?

Risolto
9. L.
10/07/2025

biglietto non ricevuto

buongiorno in data 3/6/25 dovendo comprare un biglietto aereo per Berlino effettuare una ricerca sulla rete internet trovavo il sito Flygo sul quale comprare il biglietto del vettore Ryanair per l'importo di euro 171,13 il biglietto non mi arrivava e quindi compravo il biglietto direttamente sul sito Ryanair non ho mai ottenuto il biglietto acquistato ne il rimborso dell'importo speso Attualmente il sito Flygo risulta irraggiungibile ho mandato diverse mail al supporto senza avere risposta non ho altro da aggiungere a parte che manifesto la volontà affinché gli autori dei fatti da me esposti vengono perseguiti nei termini di legge per i reati che saranno eventualmente ravvisati dalle autorità giudiziaria competente Enrico Giovannini

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