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W. B.
03/07/2025
D.A.S. SpA - Assicurazioni Difesa Legale

DAS nega copertura a vittima di stalking condominiale e costringe l'assicurato a mediazione

DAS nega tutela a vittime di stalking, adduce prove assurde e impone mediazione-ricatto Mi chiamo Walter Bedani e scrivo a nome mio e di mia moglie, assicurati con polizza di tutela legale D.A.S. S.p.A. (n. 05205DAS00853), che copre la nostra vita privata. Denuncio un comportamento di gravità inaudita da parte della compagnia e dei suoi fiduciari, che non solo ci hanno negato la copertura assicurativa in un momento di estrema necessità, ma hanno tentato di imporci una scelta processualmente dannosa, violando i più basilari doveri di correttezza e buona fede. IL CONTESTO: VITTIME DI STALKING, NON UN SEMPLICE LITIGIO La nostra famiglia è vittima di una documentata e sistematica campagna di stalking da parte della nostra controparte. Questa non è una nostra opinione, ma un fatto acclarato da tre distinti procedimenti penali in corso a loro carico, che ci vedono come persone offese per reati che vanno dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) alla calunnia (art. 368 c.p.). L'ultimo atto di questa escalation è avvenuto il 26 aprile 2025: il giorno dopo aver ricevuto la notifica di un'udienza a loro carico per calunnia, la controparte ha installato una telecamera di videosorveglianza. La finalità ritorsiva e intimidatoria è evidente. IL DINIEGO DI DAS: UN CAPOLAVORO DI NEGLIGENZA E MALAFEDE Abbiamo aperto un sinistro con DAS per un procedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per l'immediata rimozione della telecamera istallata in ritorsione alla notifica di udienza penale ricevuta dalla controparte. La risposta di DAS, tramite l'avvocato incaricato e la referente interna, è stata un diniego basato sulla presunta "carenza dei presupposti di legge", in particolare sulla mancanza di "prove certe e documentali del funzionamento" del dispositivo. Questa valutazione è un insulto alla nostra intelligenza e una violazione palese degli obblighi contrattuali. DAS e il suo legale hanno deliberatamente ignorato una montagna di prove schiaccianti da noi fornite: PROVE TECNICHE INCONFUTABILI: Dispositivo Professionale: Abbiamo documentato con foto che la telecamera è un modello professionale EZVIZ, non un simulacro, dotata di LED a infrarossi per visione notturna e una lente in vetro ottico. Installazione Ostile e Illegittima: L'installazione è stata eseguita da un professionista (un ingegnere elettronico, parente della controparte), è permanentemente alimentata ed è stata posizionata strategicamente al piano terra (non al primo piano, dove vive la controparte) sul muro di proprietà di un loro parente non residente. È puntata esclusivamente verso le nostre pertinenze private, il nostro posto auto e il nostro ingresso, come da scrittura privata inviata a DAS e non verso la proprieta' della controparte che non e' visibile nella inquadratura della telecamera. Non esiste delibera condominiale, cartellonistica obbligatoria o nostra autorizzazione. Prova della Natura non Dissuasiva: Abbiamo fornito video che dimostrano come la telecamera sia occulta e quasi invisibile di giorno e di notte, smentendo la tesi del "mero dissuasore". Pericolo Aggravato: Abbiamo provato con video che la telecamera, essendo a portata di mano, può essere facilmente ri-orientata con un semplice manico di scopa o piccola scala da casa rendendo la minaccia ancora più grave e imprevedibile. ERRORE GIURIDICO MADORNALE SULLA PROVA: L'avvocato incaricato da DAS ha preteso una prova assurda ("luci rosse mentre si muove"), applicando uno standard probatorio errato. Per la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Garante Privacy), ai fini della violazione della privacy e del reato di interferenze illecite, ciò che rileva è la mera potenzialità lesiva del dispositivo e il suo orientamento invasivo. In materia di privacy vige un principio di precauzione: è chi installa a dover provare la liceità, non la vittima a dover provare il funzionamento continuo. Per un'azione d'urgenza è sufficiente la verosimiglianza del diritto leso, non la prova piena. DANNO ALLA SALUTE IGNORATO: Abbiamo fornito un verbale di Pronto Soccorso che attesta una grave crisi d'ansia subita da mia moglie, con trasporto in ambulanza, il giorno dopo aver steso la denuncia sulla telecamera. Questo è il periculum in mora: un danno grave, attuale e irreparabile alla salute, che DAS ha liquidato come irrilevante. IL RICATTO DELLA MEDIAZIONE: L'ABUSO DEFINITIVO La condotta più grave si è manifestata durante una videochiamata il 17 giugno 2025. Di fronte alla nostra richiesta di agire in giudizio, l'avvocato incaricato e la referente DAS ci hanno posto un ultimatum: "o la mediazione o niente". Hanno tentato di costringerci ad avviare noi una mediazione, pur essendo a conoscenza di due fatti cruciali: 1) la pendenza di tre procedimenti penali contro la controparte, che rende la mediazione strategicamente deleteria; 2) il fatto che il legale della controparte ci avesse già comunicato di aver ricevuto mandato per invitarci a una mediazione. L'insistenza di DAS affinché fossimo noi a "provocare" la mediazione era un chiaro tentativo di porci in una posizione di svantaggio negoziale. Questa non è solo una pessima gestione, è una condotta deontologicamente e contrattualmente illecita che viola: L'ART. 1917 C.C.: DAS ha agito contro il nostro interesse, spingendoci verso una soluzione dannosa che avrebbe potuto compromettere la nostra posizione nei processi penali. LA BUONA FEDE (ART. 1375 C.C.): Hanno usato la nostra vulnerabilità per sottrarsi ai loro obblighi, ricattandoci. Al nostro rifiuto di cedere, è scattato il parere negativo e il diniego. CONCLUSIONE E APPELLO AD ALTROCONSUMO D.A.S. S.p.A. non sta negando un semplice sinistro. Sta abbandonando i suoi assicurati, documentate vittime di stalking, nel momento del bisogno. Sta calpestando il contratto, la legge e la dignità dei suoi clienti per un cinico calcolo economico. Il loro comportamento non è solo un inadempimento, è un abuso della loro posizione di forza. Chiediamo l'intervento urgente e deciso dei legali di Altroconsumo affinché venga contestata formalmente questa gestione scandalosa e D.A.S. S.p.A. sia costretta a onorare i suoi obblighi, fornendoci la tutela che abbiamo pagato e di cui abbiamo disperatamente bisogno per proteggere la nostra sicurezza e la nostra salute.

Chiuso
I. D.
03/07/2025

Cambio iban

Buongiorno, faccio questo reclamo in quanto é impossibile avere un riscontro da parte dei vostri collaboratori. Ben prima di firmare il contratto con voi mi ero sincerata della possibilità di cambiare IBAN per il pagamento intestato ad una persona differente rispetto all intestatario dell allarme. Mi era stato detto che , dopo la prima fattura, avrei potuto cambiare in autonomia tramite app IBAN inserendo l’iban di mia madre , sostituendolo a quello del mio compagno. Nonostante un messaggio di conferma dell’esito positivo della pratica, vedo sempre le fatture addebitate sull’iban del mio compagno. Inizio a chiamare il servizio clienti e da qui parte il circo; un collega mi dice che non si può intestare il pagamento a qualcuno che non sia l’intestatario dell’ impianto, uno mi dice che bisogna fare la Voltura ma che è a pagamento, un altro mi dice che la voltura è gratuita (sto aspettando ancora un documento che me lo confermi), un’altra ancora sto aspettando da settimane che mi ricontatti per darmi conferma. Dopo un po’, essendomi rotta le scatole (anche di aspettare la persona che mi ha installato l’allarme, anche lui si giustificava dicendo che il suo capo gli aveva confermato quanto detto in origine) , ho scalato la problematica al capo filiale della mia città. Sto aspettando da 2 settimane che l’amministrazione dia a lui altre informazioni. Mi sembra che l’unico modo ora sia ricorrere a questa segnalazione pubblica, vediamo se si smuove qualcosa. OVVIAMENTE, é già passato il periodo di recesso (installazione fine marzo 2025) sennò avrei fatto riprendere tutto.

Risolto
R. P.
03/07/2025

Noleggio auto

Buongiorno,abbiamo richiesto e pagato un auto a noleggio per il periodo dal 02/06 al 14/06. La compagnia aerea Volotea ha cambiato l’orario di volo una settimana prima della partenza posticipando l’arrivo ad Olbia di 4 ore. La nostra auto non è più stata garantita per questo motivo arrecandoci non pochi disagi abbiamo dovuto provvedere ad noleggiarne in loco un ‘altra con un altra azienda questa volta. Chiedo gentilmente informazioni e rimborsi qualora siano possibili.

Risolto
C. C.
03/07/2025

Servizio non ricevuto

Buongiorno, ho richiesto e pagato 2 biglietti aerei Roma-Parigi A/R l'1/07/2025 con partenza il 4agosto 2025 alle 11.45 con wizz e ritorno 8 agosto 2025 ore 17.45 con vuelling. Non ho ricevuto i biglietti pagati prenotati con il numero prenotazione 108566209. Chiedo un rimborso immediato

Chiuso
F. D.
03/07/2025
Altro

prelievo mensile su arta prepagata

Buongiorno, chiedo il rimborso per un prelievo mensile non autorizzato sulla mia carta prepagata. servizio on line CEREBRUM.COM/EU con addebiti partiti dal mese di aprile 2025 fino al 22.06 ( 25.04 ( 0,50) 2.05 9.05 16.05 22.05 2.06 6.06 15.06 22.06 dal 2 maggio a seguire 14.99 euro alla volta

Risolto Gestito dagli avvocati
A. P.
03/07/2025

Reclamo formale – Richiesta rimborso pagamento non dovuto – Verbale n. 004-509-001-046 – Targa FT870

Spett.le ParkDepot, con la presente, io sottoscritto Arkhyp Pavliuk, proprietario del veicolo targa FT870CD, contesto formalmente il verbale n. 004-509-001-046 del 25/05/2025, relativo alla presunta violazione delle condizioni di sosta presso il parcheggio del supermercato Granmercato di Como. Ho già corrisposto la somma di €40,00, con espressa riserva di rimborso, non riconoscendo alcuna legittimità alla sanzione. Motivi della contestazione: Sistema di rilevazione non continuativo: il vostro sistema non prova la permanenza effettiva ininterrotta del veicolo, essendo limitato alla sola lettura targa in ingresso/uscita. Accessi multipli e uscite non rilevate: ho effettuato più accessi nel parcheggio e ho utilizzato anche il vicino Parcheggio Ritrovo; il sistema non ha rilevato queste uscite. Carenza di segnaletica e violazione Codice del Consumo (artt. 22 e ss. D.Lgs. 206/2005): mancava chiarezza sulle modalità di controllo e sulle aree soggette a rilevamento. Somma sproporzionata e ingiustificata. Pertanto, chiedo il rimborso integrale di €40,00 entro 15 giorni. In difetto, mi riservo di segnalare il caso ad Autorità competenti e associazioni consumatori. Distinti saluti, Arkhyp Pavliuk

In lavorazione
F. D.
03/07/2025
Clima store SRL

Risoluzione del contratto

Spett. Clima Store In data 28/03/2025ho sottoscritto il contratto per l'acquisto e l'installazione del climatizzatore Daikin Sensira dual concordando un corrispettivo pari a 2600 € Dopo aver comprato un condizionatore Daikin dual Sensira presso la Clima Store, Il 30 Aprile 2025 sono venuti ad installarlo e nel momento di testarlo la ditta ha verificato un'anomalia. Quindi mi hanno rilasciato un rapporto d'installazione con relativo problema riscontrato. Gli installatori mi comunicano che avrebbero aperto una segnalazione presso la casa madre, ovvero la Daikin Italia. Dopo mille solleciti la ditta preposta dalla Daikin Italia viene a fare un sopralluogo, precisamente dopo 21 giorni. Anche loro come gli installatori riscontrano il problema, dicendomi che c'era un componente da sostituire. Sono passati altri 20 gg ed sia la ditta che ha installato le macchine ovvero la Clima store, che la ditta Tecno florens che sono preposti dalla Daikin Italia continuano a passarsi le responsabilità del problema. Ho contattato più volte la Daikin Italia per chiarimenti, ma l'unica risposta è stata quella che avrebbero mandato la pratica al reparto tecnico. Lo stesso reclamo è stato inviato alla Dakin Italia. In data 03/07/2025 la ditta sopracitata è intervenuta con esito negativo, quindi chiedo LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO VERSATO COME ACCONTO, E LA RIMOZIONE DEI CONDIZIONATORI MONTATI. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Chiuso
A. C.
03/07/2025

Richiesta biglietti

Buongiorno, in data 17.5.2025 sono erroneamente entrata sul sito FlyGo Voyager invece che sul sito RyanAir essendo di grafica molto simili. Ho acquistato 2 biglietti aerei a/r Bergamo-Trapani pagando con carta di credito l'importo di Euro 491,96 per partenza il giorno 11 luglio 2025. Ad oggi non ho ricevuto nessun documento di viaggio e neppure comunicazioni al riguardo nonostante i miei solleciti. Invito pertanto FlyGo ad inviarmi immediatamente i biglietti. Nulla ricevendo entro 48 ore dovrò procedere nei termini di Legge, chiedendo il rimborso di quanto speso oltre al maggior danno.

In lavorazione
P. B.
03/07/2025

mancato ricevimento biglietti aerei

Buongiorno in data 11 maggio 2025 ho prenotato un biglietto aereo A/R da Torino a Valenza per il volo del giorno 30 luglio . La prenotazione è stata fatta tramite Fly go. Mi è arrivata una mail col numero di prenotazione 108491226.Il prezzo del biglietto 175 euro è stato immediatamente prelevato dalla carta di credito di cui avevo dato gli estremi. La settimana successiva non essendomi arrivato il biglietto ho telefonato e mi hanno detto che il tempo di prenotazione era 14 giorni. A tuttora dopo più di 40 giorni non mi è arrivato nulla , una mia email è restata senza risposta e non è possibile avere un contatto telefonico. Essendo abbondantemente scaduti i tempi di consegna chiedoche se non arrivano i biglietti entro i prossimi 5 giorni mi venga restituita la somma prelevata e in vaso contrario avviata l'azione legale

Risolto Gestito dagli avvocati
S. F.
03/07/2025

Contestazione violazione delle condizioni di parcheggio

Spett.le Parkdepot Srl, Roma 03/07/2025 Con la presente intendo formalmente contestare, con riserva di ogni diritto, lacomunicazione ricevuta in data 19.05.2025 (non raccomandata), relativa alla presunta violazione delle condizioni di parcheggio in data 23.04.2025 presso il parcheggio sito in Via Macchia Palocco, Roma, associata al veicolo con targa GK197PZ. Contesto in modo fermo e motivato l’addebito della somma di € 40,00, poiché ritengo tale sanzione infondata, viziata da carenze informative e non conforme ai principi di trasparenza e corretta informazione dell’utente. I motivi della presente contestazione sono i seguenti: 1. Mancanza di segnaletica visibile e comprensibile: All’ingresso dell’area diparcheggio non era presente (o comunque non era visibile o adeguatamente segnalata)alcuna informazione chiara circa la durata massima della sosta gratuita o le condizionicontrattuali applicabili. In assenza di informazioni accessibili e comprensibili, non sipuò ritenere valido un presunto contratto implicito. 2. Assenza di elementi caratteristici di un parcheggio regolamentato: Il parcheggio eraaccessibile liberamente, privo di sbarre, bigliettazione, registratori temporali o casseautomatiche. In tali condizioni non si configura un sistema trasparente che permettaall’utente di prendere consapevolmente atto di limiti o obblighi temporali. 3. Nullità della pretesa per mancanza di accettazione consapevole: Nessun contrattopuò ritenersi valido se non vi è stata possibilità effettiva di accettarne consapevolmente le condizioni. In mancanza di informazione adeguata, ogni richiesta di pagamento per pretesa violazione contrattuale risulta priva di fondamento giuridico. Per quanto sopra esposto, invito formalmente Parkdepot Srl ad annullare la pretesasanzione e a considerare chiusa la presente posizione senza ulteriori solleciti. In difetto, mi riservo di adire le vie legali, anche tramite associazioni a tutela deiconsumatori. Distinti saluti, Sergio Ferrari via Ermanno Wolf Ferrari 149 00124Roma Targa veicolo: GK197PZ Numero pratica: 004-401-000-233

Chiuso

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