Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
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V. D.
08/05/2024
Hotel Bad Rayzes

Hotel Bad Ratzes_Prenotazione_Voucher 2683878

Buongiorno A luglio 2021 abbiamo acquistato un Voucher della validità di 3 anni, tramite la piattaforma di Veepee Viaggi. Per motivi familiari, pensavamo di utilizzarlo tra maggio e giugno, entro la sua scadenza del 03.07.2024. Purtroppo la momentanea chiusura della struttura NON ci consente di usufruire del soggiorno in questo periodo. Secondo quanto riferito dall'ufficio di tutela legale dell'associazione ALTROCONSUMO, della quale sono socio, il disguido è da ritenersi imputabile alla struttura poiché le condizioni di utilizzo del buono prevedono la sola esclusione di Natale, Capodanno, Carnevale e del mese di agosto. Pertanto il legale suggerisce di richiedere il prolungamento della validità del buono PER ALTRI 3 MESI (agosto escluso), in compensazione al periodo di chiusura dell'albergo, senza maggiorazione di prezzo. Rimaniamo in attesa delle Vostre determinazioni in merito porgendo cordiali saluti. Vincent De Hoe e Marta Baroni (titolare del buono) In allegato: Voucher_2683878

Risolto Gestito dagli avvocati
T. B.
08/05/2024
Trenitalia.com

Ennesimo ritardo per perdita coincidenza

Spett. Trenitalia, mi trovo a fare l'ennesimo reclamo per perdita di coincidenza. Le motivazione che date per i mancati rimborsi sono inappropriate: se compro un determinato biglietto, evidentemente, ho necessità di partire e/o arrivare in quell'orario. se arrivo 2,3,4, ore dopo mi sembra assurdo negarmi il disagio. In una occasione, mi è stato detto, da un controllore, che è mia la responsabilità se perdo qualsiasi coincidenza. Lo trovo irrispettoso ed imbarazzante. Solo negli ultimi 3 anni, ho speso circa 400 euro per sopperire ai ritardi, tralasciando poi tutti gli altri disservizi come aria condizionata non regolabile, mancati posti a sedere, prese elettriche non funzionanti, informazioni sbagliate e/o contrastanti dai dipendenti trenitalia. Visti i precedenti, non ho fatto l'impegnativo lavoro di recuperare tutti i biglietti e ricostruire le dinamiche dei viaggi. Preferisco utilizzare un servizio statale e contribuire con i miei soldi a migliorarlo per me e per gli altri, ma sta diventando insostenibile. Non chiedo neanche un rimborso perché si concretizzerebbe solo in una gran perdita di tempo per me, per trovare ed organizzare come preferite la documentazione, e nella veloce e facile negazione del rimborso da parte vostra. Grazie per l'attenzione: Continuate pure così.

Chiuso
G. P.
08/05/2024

Problema con Fly Go per mancata e-mail di conferma per due biglietti

Il giorno 28/04/24 ho prenotato due biglietti aerei tramite il sito dell’agenzia Fly-Go pagandoli con carta di credito. L’agenzia mi ha mandato una mail informandomi che la prenotazione era andata a buon fine e che entro 14 giorni mi sarebbe arrivata una nuova email di conferma e i biglietti. Purtroppo i biglietti non sono arrivati, ho inviato una mail senza ricevere risposta e ho chiamato il numero di telefono senza ricevere nuovamente risposta. Purtroppo a distanza di 10 giorni dalla prenotazione non ho ricevuto i biglietti che sono stati pagati”.

Risolto
A. M.
08/05/2024

Disdetta NOW TV

Salve, sto cercando di disdire Now TV da ben 2 mesi, dicono di usare procedura on-line, la stessa non funziona. la chat inutile. al telefono solo risponditori automatici, lo stesso anche per i numeri SKY dove se si parla con operatore in ogni caso non danno supporto su NOW. Sono persona che lavora al PC e sul web e li so ben utilizzare tali sistemi ma mi chiedo come sia possibile che non vi sia modo di poter parlare con qualcuno... sono alla disperata ricerca di supporto perchè questa situazione mi sta venendo a costare parecchio GRAZIE Adriano

Chiuso
F. C.
08/05/2024

Addebito automatico

Buongiorno, la presente per comunicare l addebito ricevuto in data odierna rispetto all’ordine in oggetto, rispetto al quale non mi risulta di aver ricevuto informazioni di preavviso. Tale condotta è da ritenersi a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta. La Corte di Cassazione con sentenza n. 20402/15, depositata il 12 ottobre 2015 nel fornire una corretta esegesi dell’art. 1341, ha ribadito che “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità, motivo per cui la Cassazione sostiene che questi rinnovi automatici se non specificatamente approvati per iscritto si intendono come nulli. Quindi in ossequio alla normativa stabilita dal codice civile si richiede il rimborso della spesa sostenuta e conseguente disattivazione del servizio, attivato inizialmente a condizioni diverse e più favorevoli.

Risolto
W. B.
08/05/2024
UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A

Rifiuto copertura assicurativa.

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulla copertura assicurativa per difesa penale – Contratto "UCA Soluzione Famiglia" Ed. 09/2018 Agg. 12/2019. Gentili Signori, In riferimento al contratto di assicurazione "UCA Soluzione Famiglia" stipulato con la Vostra compagnia, desidero sottoporre alla Vostra attenzione alcune questioni riguardanti la copertura della difesa penale per l'assicurato, in qualità di vittima di reato, specificamente per un caso di stalking condominiale classificato con codice rosso dal PM. Dopo attenta analisi delle condizioni contrattuali e alla luce delle normative vigenti che regolano i contratti di assicurazione e la protezione dei consumatori, sollevo la questione relativa all'interpretazione delle clausole di copertura in sede penale e illeciti amministrativi. Il contratto, nel suo Capitolo 4, prevede esplicitamente la copertura delle spese legali anche per la fase precedente alla formulazione ufficiale della notizia di reato, indicando chiaramente che l'assicurato è protetto in situazioni in cui è richiesta la presenza di un avvocato per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato. È importante sottolineare che nel contratto non è presente alcuna clausola che escluda esplicitamente la copertura per la difesa penale quando l'assicurato è vittima di un reato. Seguendo il principio di interpretazione più favorevole al consumatore, come stabilito dal Codice del Consumo, e considerando l'assenza di limitazioni esplicite, interpretiamo questa omissione come non intenzionale e, pertanto, non limitativa dei diritti dell'assicurato. Inoltre, il contratto specifica che per la copertura delle spese per la formulazione di denuncia-querela è necessaria la costituzione di parte civile solo per le vertenze extracontrattuali per il recupero di danni subiti per fatto illecito di terzi. Tuttavia, ciò non dovrebbe applicarsi al caso di difesa penale dell'assicurato in qualità di vittima di reato, in cui non si persegue un risarcimento danni ma la tutela legale dell'assicurato stesso. In virtù di quanto esposto, richiedo una conferma ufficiale riguardo alla copertura delle spese legali per la difesa penale dell'assicurato vittima di reato senza il requisito di costituzione di parte civile, in conformità con l'interpretazione favorevole al consumatore e la protezione dei diritti dell'assicurato. L'interpretazione dei contratti di assicurazione a favore del consumatore è un principio ben consolidato nel diritto italiano, particolarmente in materia di assicurazioni. Ecco alcuni riferimenti legali e giurisprudenziali che potresti considerare per rafforzare la tua contestazione: Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005): Articolo 1469-bis - Le clausole contrattuali non negoziate individualmente si considerano ingiuste se, nonostante il requisito della buona fede, causano un significativo squilibrio nei diritti e doveri delle parti, a danno del consumatore. Codice Civile: Articolo 1370 - Stabilisce che in caso di ambiguità nelle clausole di un contratto, esse devono essere interpretate nel senso più favorevole alla parte che si obbliga. Regolamento ISVAP n. 35/2010: Impone che le condizioni di polizza devono essere chiare e comprensibili, e che le clausole che comportano limitazioni di copertura o esclusioni di rischio devono essere specificamente approvate per iscritto dall'assicurato. Giurisprudenza: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148/2012, ha chiarito che le clausole contrattuali devono essere interpretate nel modo più favorevole al consumatore quando risultano ambigue o oscure. Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29307/2008 ha sottolineato che nel caso di interpretazione di una clausola contrattuale di un contratto di assicurazione, l'interpretazione più favorevole al consumatore deve prevalere. Questi riferimenti legali e giurisprudenziali sono fondamentali nel sostenere che qualsiasi ambiguità o mancanza di chiarezza nelle clausole di un contratto di assicurazione debba essere risolta a favore dell'assicurato, specialmente quando si tratta di interpretare l'ampiezza della copertura assicurativa. Questo approccio tutela i consumatori, garantendo che le assicurazioni forniscano la protezione che gli assicurati ragionevolmente presuppongono di avere al momento della stipula del contratto. Desidero inoltre evidenziare che la nostra pregressa comunicazione attestava già la messa in mora di UCA Assicurazione per il ritardo significativo nella gestione del sinistro relativo all'assicurato, vittima di stalking classificato con codice rosso. Tale ritardo non solo ha impedito all'assicurato di usufruire tempestivamente della difesa legale a cui ha diritto, ma ha anche aggravato il suo stato psicologico e morale. È indubitabile che la presenza di un difensore legale in questa fase critica rappresenta non solo un supporto legale, ma anche un indispensabile sostegno emotivo e morale, particolarmente in situazioni di evidente vulnerabilità come quella vissuta dall'assicurato. L'assenza di tale supporto ha esposto l'assicurato a ulteriori danni, aggravando le sue condizioni e lasciandolo indifeso durante fasi cruciali del procedimento penale. Questa situazione è contraria ai principi stabiliti dall'art. 32 della Costituzione Italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, e dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile, in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali in caso di comportamento negligente che causi un danno alla persona. Il ritardo ingiustificato nella gestione del sinistro e la mancata assistenza legale configurano una violazione dei diritti dell'assicurato, con conseguente obbligo di risarcimento da parte di UCA Assicurazione per i danni subiti. Pertanto, sollecito un immediato intervento da parte vostra per garantire che l'assicurato sia assistito da un legale che lo possa rappresentare e difendere adeguatamente, in conformità con quanto previsto dalla nostra polizza assicurativa e in rispetto dei suoi diritti fondamentali. In attesa di un Vostro sollecito riscontro. Cordiali saluti.

Chiuso
A. S.
08/05/2024
Taleagroup

Rimborso non avvenuto

Buongiorno devo essere Rimborsata per un prodotto risultato essere mancante, da più di un mese numero dell ordine 730202389 Gabriella Fregoli

Risolto
M. C.
08/05/2024
Giessegi

Errori ripetuti durate la consegna

Abbiamo acquistato presso vostro negozio ,una madia conduce pensili,in data 24 Febbraio con saldo,come richiesto,cinque giorni prima della consegna.Nella consegna avvenuta il 6 aprile,ci sono stati errori e pezzi mancanti.Oggi 8 Maggio,c'e stata un ulteriore consegna ancora sbagliata. RIteniamo che questo sia un grave disservizio e sollecitiamo vivamente una rapida e corretta consegna. In caso contrario chiederemo la risoluzione del contratto ed il rimborso della spesa effettuata.Rimaniamo in attesa di una vostra rapida soluzione.

Chiuso
F. P.
08/05/2024

Disdetta servizio ed imposto acquisto del modem

Spett. Windtre Spa, Ho richiesto l'allacciamento di una connessione FTTH. Mi è stata allacciata una connessione Fttc. Il 11/01/2024 [vi ho inviato disdetta ai sensi della Legge n. 40/07 tramite la comunicazione qui allegata/ho richiesto la migrazione della mia utenza presso altro operatore]. La fornitura del servizio da parte Vostra doveva pertanto interrotta entro l'11/02/2024. Nonostante ciò, ho continuato a ricevere bollette relative al servizio sopra citato. A suo tempo in barba a quanto stabilito da AGCOM avete imposto l'acquisto del modem nonostante fosse illegale. Ora avete contattato un'agenzia di recupero crediti per incassare importi non dovuti. Richiedo pertanto che sia ritirato il mandato con agenzia Covisian e ripulito il CRIF. Allegati: Copia comunicazione di disdetta + ricevuta

Chiuso
L. F.
08/05/2024
DEBORAH GROUP S.R.L. - BIOPOINT

MANCATA EROGAZIONE OPERAZIONE A PREMI “CON BIOPOINT SEI SEMPRE BELLISSIMA”

Spett.le Società, in data 31.10 u.s. ho partecipato alla manifestazione a premi "con biopoint sei sempre bellissima" acquistando euro 25,7 di prodotti biopoint e procedendo nei termini previsti dal regolamento alla compilazione del form richiesto unitamente all’allegazione della documentazione a corredo, comprensiva di scontrino parlante, prove di acquisto e fotografie dei prodotti. Essendo decorsi i 180 gg previsti dal regolamento per l’erogazione del premio, in data odierna (08.05.24), ho contattato il recapito telefonico di assistenza dedicato e l’operatore mi ha rappresentato che non riceverò il prodotto imetec bellissima in palio poiché ho inserito nel form la cifra dei prodotti biopoint acquistati (per un importo pari a euro 25.70€) e non la maggiore cifra complessiva riportata sullo scontrino (pari a 32,28 € perché comprensiva di altri prodotti da me acquistati nel medesimo negozio ma non a marchio Biopoint). Considerato che le circostanze addotte oralmente a motivo del citato diniego non risultano previste come tali all’interno del regolamento di partecipazione al concorso, e che, in ogni caso, risultano del tutto formali e sproporzionate rispetto agli adempimenti effettuati dallo scrivente consumatore e alla spesa sostenuta, si chiede di ricevere il premio spettante. Allego, per completezza, una nuova scansione dello scontrino, un poco sgranata per i limiti di upload previsti, restando a disposizione per ogni necessità. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali e contestualmente provvedere a segnalare l’accaduto anche all’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, a tutela dei diritti della scrivente e di altri consumatori. In fede Lavinia Filieri

Chiuso

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