Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
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M. Z.
08/05/2024

Problema con Tiscali Mail

Spett. Tiscali Italia S.p.A. Da qualche giorno il mio account email m.zichella58@tiscali.it è bloccato. Ho cambiato la password ma il problema persiste. Necessito di questo servizio al più presto possibile. Potreste cortesemente risolvere il problema? Distinti saluti, Zichella Monica

Risolto
M. C.
08/05/2024
TELEPASS

Problema con Telepass

Buon giorno, ho richiesto a Telepass un chiarimento sul pagamento dei parcheggi nelle strisce blu con piano tariffario Telepass Plus. Ho inviato a Telepass un secondo messaggio, dopo che al primo messaggio (inviato il 12 aprile) non ha fatto seguito nessun contatto da parte dell'azienda. Il riferimento della pratica di Altroconsumo è n. 09950288. Oltre ad allegarvi lo screenshot della segnalazione fatta alla Telepass, in quanto non mi è stato possibile scaricare il messaggio inviato, vi riporto il testo scritto nel reclamo. Buon giorno, come già segnalatovi nel precedente messaggio del 12 aprile scorso e per il quale a tutt'oggi (8 maggio) non sono stato contattato, sono a chiederVi nuovamente chiarimenti in merito al pagamento del parcheggio nelle strisce blu. Avendo effettuato il passaggio a Telepass Plus, proprio per pagare il tempo effettivo di parcheggio nelle strisce blu, senza commissioni aggiuntive da parte del gestore Telepass, Vi avevo scritto per chiedervi il motivo dell’addebito di 1 € per un’ora di parcheggio, anziché di 0,70 € come invece indicato sul cartello del parcheggio. Dopo aver chiarito con il gestore del parcheggio (SEAB di Bolzano) che la tariffa oraria era effettivamente quella riportata sul cartello (0,70 €/ora) e non avendo ricevuto risposta alla mia segnalazione, ho cercato di capire meglio la questione. Sempre utilizzando la App di Telepass, ho visto che per il parcheggio da me utilizzato (ma ho visto che vale anche per altri parcheggi) viene riportato che la tariffa minima è 0,35 €: solo che sulla colonnina del parcometro questo importo minimo è riferito a 30 minuti di parcheggio, mentre la App di Telepass considera 21 minuti. È chiaro che se il tempo minimo secondo Telepass è di 21 minuti (anziché mezz’ora) con una spesa di 0,35 €, per un’ora di parcheggio si arriva evidentemente a 1€. Ma se le cose stanno così, ciò vorrebbe dire che siamo di fronte a una spesa di commissione mascherata, per non dire truffa, contrariamente a quanto dichiarato nel piano tariffario Telepass Plus.

Chiuso
P. C.
08/05/2024

mancata con segna post avvenuto pagamento

Spett. [albatros srl In data [15.08.2023] ho acquistato presso il Vostro negozio online un [PRODOTTO] pagando contestualmente l’importo di [€ 198,00] oltre a [€ 0] di spese di spedizione. Alla conferma dell’ordine, mi è stato comunicato che la consegna sarebbe avvenuta entro il [30.09.2023]. Tuttavia, ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti, non ho ancora ricevuto la merce. Vi invito pertanto a recapitarmi quanto prima, e comunque non oltre 30 gg dalla data dell’ordine, il prodotto da me acquistato. In difetto, mi riservo il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. Attendo un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, valendo la stessa quale messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 c.c. Allegati: Conferma ordine Ricevuta di pagamento

Chiuso
V. D.
08/05/2024
Hotel Bad Rayzes

Hotel Bad Ratzes_Prenotazione_Voucher 2683878

Buongiorno A luglio 2021 abbiamo acquistato un Voucher della validità di 3 anni, tramite la piattaforma di Veepee Viaggi. Per motivi familiari, pensavamo di utilizzarlo tra maggio e giugno, entro la sua scadenza del 03.07.2024. Purtroppo la momentanea chiusura della struttura NON ci consente di usufruire del soggiorno in questo periodo. Secondo quanto riferito dall'ufficio di tutela legale dell'associazione ALTROCONSUMO, della quale sono socio, il disguido è da ritenersi imputabile alla struttura poiché le condizioni di utilizzo del buono prevedono la sola esclusione di Natale, Capodanno, Carnevale e del mese di agosto. Pertanto il legale suggerisce di richiedere il prolungamento della validità del buono PER ALTRI 3 MESI (agosto escluso), in compensazione al periodo di chiusura dell'albergo, senza maggiorazione di prezzo. Rimaniamo in attesa delle Vostre determinazioni in merito porgendo cordiali saluti. Vincent De Hoe e Marta Baroni (titolare del buono) In allegato: Voucher_2683878

Risolto Gestito dagli avvocati
T. B.
08/05/2024
Trenitalia.com

Ennesimo ritardo per perdita coincidenza

Spett. Trenitalia, mi trovo a fare l'ennesimo reclamo per perdita di coincidenza. Le motivazione che date per i mancati rimborsi sono inappropriate: se compro un determinato biglietto, evidentemente, ho necessità di partire e/o arrivare in quell'orario. se arrivo 2,3,4, ore dopo mi sembra assurdo negarmi il disagio. In una occasione, mi è stato detto, da un controllore, che è mia la responsabilità se perdo qualsiasi coincidenza. Lo trovo irrispettoso ed imbarazzante. Solo negli ultimi 3 anni, ho speso circa 400 euro per sopperire ai ritardi, tralasciando poi tutti gli altri disservizi come aria condizionata non regolabile, mancati posti a sedere, prese elettriche non funzionanti, informazioni sbagliate e/o contrastanti dai dipendenti trenitalia. Visti i precedenti, non ho fatto l'impegnativo lavoro di recuperare tutti i biglietti e ricostruire le dinamiche dei viaggi. Preferisco utilizzare un servizio statale e contribuire con i miei soldi a migliorarlo per me e per gli altri, ma sta diventando insostenibile. Non chiedo neanche un rimborso perché si concretizzerebbe solo in una gran perdita di tempo per me, per trovare ed organizzare come preferite la documentazione, e nella veloce e facile negazione del rimborso da parte vostra. Grazie per l'attenzione: Continuate pure così.

Chiuso
G. P.
08/05/2024

Problema con Fly Go per mancata e-mail di conferma per due biglietti

Il giorno 28/04/24 ho prenotato due biglietti aerei tramite il sito dell’agenzia Fly-Go pagandoli con carta di credito. L’agenzia mi ha mandato una mail informandomi che la prenotazione era andata a buon fine e che entro 14 giorni mi sarebbe arrivata una nuova email di conferma e i biglietti. Purtroppo i biglietti non sono arrivati, ho inviato una mail senza ricevere risposta e ho chiamato il numero di telefono senza ricevere nuovamente risposta. Purtroppo a distanza di 10 giorni dalla prenotazione non ho ricevuto i biglietti che sono stati pagati”.

Risolto
A. M.
08/05/2024
Sky

Disdetta NOW TV

Salve, sto cercando di disdire Now TV da ben 2 mesi, dicono di usare procedura on-line, la stessa non funziona. la chat inutile. al telefono solo risponditori automatici, lo stesso anche per i numeri SKY dove se si parla con operatore in ogni caso non danno supporto su NOW. Sono persona che lavora al PC e sul web e li so ben utilizzare tali sistemi ma mi chiedo come sia possibile che non vi sia modo di poter parlare con qualcuno... sono alla disperata ricerca di supporto perchè questa situazione mi sta venendo a costare parecchio GRAZIE Adriano

Chiuso
F. C.
08/05/2024

Addebito automatico

Buongiorno, la presente per comunicare l addebito ricevuto in data odierna rispetto all’ordine in oggetto, rispetto al quale non mi risulta di aver ricevuto informazioni di preavviso. Tale condotta è da ritenersi a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta. La Corte di Cassazione con sentenza n. 20402/15, depositata il 12 ottobre 2015 nel fornire una corretta esegesi dell’art. 1341, ha ribadito che “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità, motivo per cui la Cassazione sostiene che questi rinnovi automatici se non specificatamente approvati per iscritto si intendono come nulli. Quindi in ossequio alla normativa stabilita dal codice civile si richiede il rimborso della spesa sostenuta e conseguente disattivazione del servizio, attivato inizialmente a condizioni diverse e più favorevoli.

Risolto
W. B.
08/05/2024
UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A

Rifiuto copertura assicurativa.

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulla copertura assicurativa per difesa penale – Contratto "UCA Soluzione Famiglia" Ed. 09/2018 Agg. 12/2019. Gentili Signori, In riferimento al contratto di assicurazione "UCA Soluzione Famiglia" stipulato con la Vostra compagnia, desidero sottoporre alla Vostra attenzione alcune questioni riguardanti la copertura della difesa penale per l'assicurato, in qualità di vittima di reato, specificamente per un caso di stalking condominiale classificato con codice rosso dal PM. Dopo attenta analisi delle condizioni contrattuali e alla luce delle normative vigenti che regolano i contratti di assicurazione e la protezione dei consumatori, sollevo la questione relativa all'interpretazione delle clausole di copertura in sede penale e illeciti amministrativi. Il contratto, nel suo Capitolo 4, prevede esplicitamente la copertura delle spese legali anche per la fase precedente alla formulazione ufficiale della notizia di reato, indicando chiaramente che l'assicurato è protetto in situazioni in cui è richiesta la presenza di un avvocato per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato. È importante sottolineare che nel contratto non è presente alcuna clausola che escluda esplicitamente la copertura per la difesa penale quando l'assicurato è vittima di un reato. Seguendo il principio di interpretazione più favorevole al consumatore, come stabilito dal Codice del Consumo, e considerando l'assenza di limitazioni esplicite, interpretiamo questa omissione come non intenzionale e, pertanto, non limitativa dei diritti dell'assicurato. Inoltre, il contratto specifica che per la copertura delle spese per la formulazione di denuncia-querela è necessaria la costituzione di parte civile solo per le vertenze extracontrattuali per il recupero di danni subiti per fatto illecito di terzi. Tuttavia, ciò non dovrebbe applicarsi al caso di difesa penale dell'assicurato in qualità di vittima di reato, in cui non si persegue un risarcimento danni ma la tutela legale dell'assicurato stesso. In virtù di quanto esposto, richiedo una conferma ufficiale riguardo alla copertura delle spese legali per la difesa penale dell'assicurato vittima di reato senza il requisito di costituzione di parte civile, in conformità con l'interpretazione favorevole al consumatore e la protezione dei diritti dell'assicurato. L'interpretazione dei contratti di assicurazione a favore del consumatore è un principio ben consolidato nel diritto italiano, particolarmente in materia di assicurazioni. Ecco alcuni riferimenti legali e giurisprudenziali che potresti considerare per rafforzare la tua contestazione: Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005): Articolo 1469-bis - Le clausole contrattuali non negoziate individualmente si considerano ingiuste se, nonostante il requisito della buona fede, causano un significativo squilibrio nei diritti e doveri delle parti, a danno del consumatore. Codice Civile: Articolo 1370 - Stabilisce che in caso di ambiguità nelle clausole di un contratto, esse devono essere interpretate nel senso più favorevole alla parte che si obbliga. Regolamento ISVAP n. 35/2010: Impone che le condizioni di polizza devono essere chiare e comprensibili, e che le clausole che comportano limitazioni di copertura o esclusioni di rischio devono essere specificamente approvate per iscritto dall'assicurato. Giurisprudenza: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148/2012, ha chiarito che le clausole contrattuali devono essere interpretate nel modo più favorevole al consumatore quando risultano ambigue o oscure. Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29307/2008 ha sottolineato che nel caso di interpretazione di una clausola contrattuale di un contratto di assicurazione, l'interpretazione più favorevole al consumatore deve prevalere. Questi riferimenti legali e giurisprudenziali sono fondamentali nel sostenere che qualsiasi ambiguità o mancanza di chiarezza nelle clausole di un contratto di assicurazione debba essere risolta a favore dell'assicurato, specialmente quando si tratta di interpretare l'ampiezza della copertura assicurativa. Questo approccio tutela i consumatori, garantendo che le assicurazioni forniscano la protezione che gli assicurati ragionevolmente presuppongono di avere al momento della stipula del contratto. Desidero inoltre evidenziare che la nostra pregressa comunicazione attestava già la messa in mora di UCA Assicurazione per il ritardo significativo nella gestione del sinistro relativo all'assicurato, vittima di stalking classificato con codice rosso. Tale ritardo non solo ha impedito all'assicurato di usufruire tempestivamente della difesa legale a cui ha diritto, ma ha anche aggravato il suo stato psicologico e morale. È indubitabile che la presenza di un difensore legale in questa fase critica rappresenta non solo un supporto legale, ma anche un indispensabile sostegno emotivo e morale, particolarmente in situazioni di evidente vulnerabilità come quella vissuta dall'assicurato. L'assenza di tale supporto ha esposto l'assicurato a ulteriori danni, aggravando le sue condizioni e lasciandolo indifeso durante fasi cruciali del procedimento penale. Questa situazione è contraria ai principi stabiliti dall'art. 32 della Costituzione Italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, e dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile, in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali in caso di comportamento negligente che causi un danno alla persona. Il ritardo ingiustificato nella gestione del sinistro e la mancata assistenza legale configurano una violazione dei diritti dell'assicurato, con conseguente obbligo di risarcimento da parte di UCA Assicurazione per i danni subiti. Pertanto, sollecito un immediato intervento da parte vostra per garantire che l'assicurato sia assistito da un legale che lo possa rappresentare e difendere adeguatamente, in conformità con quanto previsto dalla nostra polizza assicurativa e in rispetto dei suoi diritti fondamentali. In attesa di un Vostro sollecito riscontro. Cordiali saluti.

Chiuso
A. S.
08/05/2024
Taleagroup

Rimborso non avvenuto

Buongiorno devo essere Rimborsata per un prodotto risultato essere mancante, da più di un mese numero dell ordine 730202389 Gabriella Fregoli

Risolto

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