Bacheca dei reclami
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addebito pacchetto noleggio errato ed ingiusto addebito per serbatioio non riempito
Spett. BPS-AUTO, Mia moglie SIMONA ZENI è la titolare del noleggio AUTO n. 98833850 acquistato e saldato totalmente il 30/11/2025 per un auto con presa con AVIS Reference:30827743IT2 a Miami Airport del 21/12/2025 da MIAMI Airport e con riconsegna il 05/01/2025 ad AVIS di DALLAS Airport. Con la presente, in qualità di titolare della Carta di Credito, richiedo il risarcimento di tutti gli addebiti sulla mia cdc ingiustamente subiti, da stimarsi complessivamente in [943,85 €]. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. In allegato il contratto di noleggio AVIS Reference:30827743IT2 con conducente Andrea Italo Coppolecchia (email: andreaitalo@libero.it). Il 7 gennaio 2026 arriva notifica di addebito sulla sua carta di credito di 943,85 € da parte di AVIS Miami. Eppure avevamo saldato tutto a voi di BPS-auto prima della partenza e ad Avis, rispetto a quanto già comprato e saldato a voi di BSP-auto, non è stato chiesto nessun servizio aggiuntivo. Il saldo del noleggio è stato eseguito il 30/11/25 e nel vostro voucher BPS-auto era già indicata la riconsegna a Dallas e la categoria dell'auto non è cambiata. Nel contratto AVIS (in allegato) è indicata una stima di costo finale che abbiamo ignorato perché tra le voci c'era l'ipotesi di riconsegna con serbatoio vuoto da 400,46$ GSO/FUEL $2,99 a gallone, cosa mai accaduta perché abbiamo riconsegnato l'auto a Dallas col pieno e vi abbiamo inviato le prove dei 2 rifornimenti fatti il 3 e il 5 gennaio (poco prima della riconsegna a Dallas). Quindi questi 400,46$ addebitati sono completamente ingiusti e privi di fondamento. L'altro importo che ha portato ad un addebito totale di 943,85€ sulla mia cdc è calcolato con : 1973,90$ (Package Charge) che sarebbe il costo del noleggio (secondo AVIS) che sottratto al saldo che ho pagato a BPS-Auto 1290,97$ (prepay voucher) fa risultare 683,23$ che Avis si aspettava come pagamento aggiuntivo e che sommato a 400,46$, ma come ho detto prima, l'auto è stata riportata col pieno, (abbiamo già dimostrato via email foto e addebito del benzinaio del 5 gennaio poco prima della riconsegna ad Avis Dallas) la somma di questi due importi ha come totale 1083,69$ e che corrisponde all'addebito ricevuto sulla carta di credito [943,85 €]. Avis non ha per nulla considerato che l'auto è stata restituita col pieno e BPS-auto deve risarcirmi (o far risarcire da AVIS) per questo addebito che ho subito ingiustamente. Contesto tutto l'importo di questo addebito sulla mia carta di credito perché il costo del noleggio richiesto da BPS-auto è stato da me pagato completamente (anche in anticipo a novembre). Questa differenza sul costo del noleggio di 683,23$ non la riconosco e Avis non ha diritto di rivalersi sul sottoscritto perché io sono vostro cliente BPS-auto e Avis non si può rivalere su di me per differenze di costi del noleggio così ingiustificati. Inoltre richiedo il rimborso anche dei costi ingiusti relativi al rifornimento del serbatoio (400,46$) che Avis non ha mai dovuto fare perché l'auto è stata resa col pieno. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di agire le vie legali a tutela dei miei diritti
Rimborso per ritardo concesso mai ricevuto
In relazione al case uid: 1cd5e471-pnr:GRCV2R riguardante la concessione del previsto rimborso di 500 euro per ritardo del volo Suceava - Bergamo del 26/10/2025, mi dispiace constatare il perdurare della non osservanza da parte della vostra azienda dei tempi stabiliti dal regolamento CE 261/2004 per la liquidazione dell'importo, Il rimborso, da me richiesto più volte, mi è stato inizialmente versato sul conto Wizz in oggetto e successivamente da voi ritirato senza che avessi potuto usufruirne. Dopo aver aperto una contestazione sulla piattaforma di Altroconsumo il rimborso mi è stato nuovamente concesso e sono stato invitato a fornire i dati bancari per ricevere il bonifico. Purtroppo, a distanza di quasi un mese dall'inoltro dei dati richiesti e da oltre 6 dall'avvenuto ritardo sono ancora in attesa di ricevere l'accredito promesso.
Mancata erogazione carburante presso distributore Tamoil
Spett. Tamoil, Sono titolare del buono carburante n 1026043692 del valore di 50 € utilizzato il giorno 19 aprile 2026 alle ore 14:54, presso il distributore 3907 sito a Roma, in Via Tiberina km. 0+350 125. Dopo aver validato il buono carburante presso la colonnina e avviato l'erogatore numero 3, l'erogazione non è avvenuta e non è stato possibile neanche avere la stampa dello scontrino. Pertanto, Vi invito a rimborsarmi quanto prima il valore del buono di 50 €, o in alternativa fornirmi un altro buono di pari valore. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti.
Corsa non effettuata
Spett.le azienda, come gia richiesto con mail del 28.03.26 , sollecito del 31.03.26 ed un secondo sollecito del 13.03.26 ad oggi non mi è pervenuta alcuna comunicazione sul rimborso del biglietto per una corsa ( Terminal degli arrivi aeroporto Bari - Taranto del 28.03.26 ore 09:15). Sul biglietto, riportante l'intestazione della vs. azienda, vi era riportato la dicitura che la corsa sarebbe stata effettuata da Pugliairbus (Marozzi), ovviamente ho inviato anche a loro la mail del 28.03.26.
Pacco fermo a Bologna
Buongiorno. Avrei dovuto ricevere un pacco giovedì 16 aprile. Da quel giorno il tracking non rende disponibile una data di consegna, il servizio clienti a parte aprire una segnalazione e sollecitare ad ogni mia telefonata non ha saputo aiutarmi. Anche il venditore non ha ricevuto risposte da DHL.
Problema con Park Control
egnalo una richiesta di pagamento ricevuta da Park & Control, successivamente affidata allo Studio Legale Marchetti & Partners, relativa a un presunto superamento dei limiti di sosta presso un parcheggio in Milano, Viale Sarca. La richiesta iniziale, pari a circa 30 euro, è stata successivamente aumentata a 90 euro tramite comunicazione legale. Ritengo la pratica discutibile per i seguenti motivi: nelle prime comunicazioni non veniva indicato in modo chiaro e completo il luogo del presunto evento, elemento essenziale per comprendere e verificare la richiesta; non è stata fornita alcuna prova dell’identità del conducente del veicolo al momento dei fatti; non risulta adeguatamente documentata la segnaletica contrattuale presente in loco; l’aumento dell’importo appare sproporzionato e non adeguatamente giustificato. Chiedo pertanto una verifica sulla correttezza di tali pratiche e un eventuale intervento a tutela dei consumatori coinvolti. Resto a disposizione per fornire copia della documentazione ricevuta. Cordiali saluti Mariella Servida
Pagamento ingiustificato sovrapprezzo bagaglio a mano
Mia figlia di diciotto anni ha effettuato un volo di andata e ritorno Pescara/Londra (aeroporto Stansted) con la compagnia Rayanair. E' stato acquistato un biglietto con priorità, bagaglio a mano da 10 KG e bagaglio piccolo. Ha portato quindi con sé un trolley delle dimensioni di 55x40x20 (del peso di circa 9 kg) e uno zaino delle dimensioni di 40x30x20 ( di quelli che si acquistano appositamente per i voli in aereo). Non ha avuto alcun problema ad imbarcarsi all'aeroporto di Pescara mentre, al ritorno, all'aeroporto di Londra Stansted le è stato applicato il sovrapprezzo di ben 75 sterline (il massimo previsto dal regolamento mi pare) per superamento delle dimensioni massime consentite. Inutile dire che mia figlia è andata letteralmente nel panico. Tra l'altro non aveva soldi a sufficienza per provvedere al pagamento e abbiamo dovuto effettuare un bonifico istantaneo d'urgenza per permetterle di imbarcarsi senza avere problemi. Ha rappresentato comunque il proprio disappunto al controllore, facendo presente che a Pescara non aveva avuto problemi e la replica è stata che le regole di Londra sono diverse, come se i criteri dipendessero dall'aeroporto di partenza e non dalla compagnia aerea. Purtroppo non è stata abbastanza scaltra e lucida da fotografare il bagaglio all'interno del misuratore, in modo da avere una prova certa dell'adeguatezza delle dimensioni. Sono davvero molto amareggiata per l'accaduto, anche perché non è stata rilasciata alcuna ricevuta di pagamento che, fortunatamente, risulta tracciato tramite pos.
Rimborso per mancato servizio
Buongiorno, Ho noleggiato una auto attraverso Ryanair all'aeroporto di Malaga. All'arrivo, mi aspettavo indicazioni visive sul punto di ritiro, dato che sul voucher non era indicato nulla se non l'indirizzo dell'aeroporto stesso. Non c'erano indicazioni, per 20' ho continuano a chiamare il banco noleggio di Dollar e nessuno ha risposto, la mattina dopo ho contattato il fornitore via chat e nonostante abbia passato un'ora a presentare il problema, non è stato possibile ricevere alcun tipo di aiuto. Il fornitore non mi ha mai contattata, se non a fine vacanza e dopo vari scambi di mail in cui hanno chiesto anche la prova delle telefonate, mi hanno negato il rimborso. L'albergo dove abbiamo alloggiato a Malaga hanno provato a rintracciarli, il tassista preso all'aeroporto ha girato per un bel po cercando di trovare il fornitore dell'auto, Dollar, ma senza successo. Il servizio non è stato erogato non perche io non mi sono presentata ma perche è stato impossibile rintracciare il fornitore. Attendo vostre. Grazie, Liliana
Mancato rimborso
Buongiorno, Ho richiesto un rimborso per volo A/R, per due passeggeri, Milano Malpensa - Valencia, a causa del ricovero ospedaliero di uno dei due passeggeri, per patologia grave. Il volo di andata era previsto per il giorno 22 aprile (volo FR1444), mentre il ritorno il giorno 25 aprile 2026 (volo FR1481) . Mio marito, Andrea Airoldi, è stato ricoverato all'ospedale Humanitas di Castellanza in data 01 aprile 2026, operato il giorno sucessivo e dimesso il giorno 08 aprile 2026. L'urologo, alla dimissione, ha certificato l'impossibilità di mio marito a viaggiare fino al 27 aprile incluso A seguiti della richiesta di rimborso per entrambi i passeggeri, fatta in data 08 aprile mi è stato risposto che la documentazione fornita non era redatta da un medico o da un ospedale, che la causa del ricovero non era riportata nella documentazione. Ho reinviato il foglio di dimissioni, evidenziando la patologia riscontrata, oltre al fatto che il documento fosse ufficiale e firmato dall'urogolo che aveva in cura mio marito e su carta intestata dell'ospedale. Mi è stato risposto con una seconda mail, dicendo che la loro posizione non cambiava e che non avrebbero potuto fare altro a riguardo. Chiedo che sia riconosciuto il rimborso, in quanto la documentazione fornita a supporto della richiesta è da ritenersi più che sufficiente e corretta. In caso di grave malattia o ricovero del passeggero (o di un parente stretto), la giurisprudenza e le policy di trasporto aereo prevedono il rimborso integrale per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), e la documentazione ospedaliera prodotta (foglio di dimissioni dell'Ospedale Humabitas di Castellanza) ha pieno valore legale e certificativo. Resto in attesa di indicazioni su come procedere per il rimborso di cui sopra. Cordiali saluti, Laura Maria Gianellini
Sanzione per parcheggio con esposto contrassegno europeo disabili durante uso servizi commerciali
Il sottoscritto, in relazione alla comunicazione ricevuta da parte della Vostra società avente ad oggetto una presunta violazione delle condizioni di parcheggio presso l’area Conad di Colle di Val d’Elsa (SI), espone quanto segue. In data 13 marzo 2026 il veicolo di mia disponibilità sostava presso il suddetto parcheggio per un tempo complessivo pari a 2 ore e 18 minuti. Durante l’intero periodo era regolarmente esposto il contrassegno europeo per persone con disabilità (di cui in allegato alla presente trovate la scansione). Nel medesimo arco temporale sono stati effettuati: – acquisti presso il punto vendita Conad Superstore di via Masson in Colle di Val d’elsa; – usufruiva del servizio bar/ristorazione ivi presente; – effettuava ulteriori acquisti presso esercizi commerciali insistenti nella medesima area (tra cui NKD). Tanto premesso si rivela quanto segue: 1. DISCRIMINAZIONE INDIRETTA – LEGGE N. 67/2006 Il contrassegno invalidi non costituisce un mero titolo di sosta, ma esprime una condizione soggettiva tutelata dall’ordinamento. L’imposizione di limiti temporali rigidi e indifferenziati a soggetti disabili integra una discriminazione indiretta. La giurisprudenza tutela in modo rafforzato la posizione del disabile, riconoscendo la necessità di condizioni differenziate. A conferma del rilievo costituzionale della tutela, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, sent. n. 17794/2017) ha affermato che anche condotte che incidono sull’accessibilità dei diritti del disabile possono assumere rilevanza giuridica primaria 2. INESISTENZA DI POTERE SANZIONATORIO È principio consolidato che i gestori privati di parcheggi non possano emettere sanzioni, ma solo avanzare pretese civilistiche. Come chiarito dalla prassi e dalla dottrina: “le sanzioni possono essere emesse esclusivamente da autorità pubbliche” Ne consegue che la Vostra richiesta è qualificabile esclusivamente come penale contrattuale. 3. APPLICAZIONE DELL’ART. 1384 C.C. – RIDUZIONE DELLA PENALE La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha stabilito che: – la penale può essere ridotta se manifestamente eccessiva; – deve essere proporzionata al danno effettivo. Nel caso di specie: – nessun danno concreto è dimostrato; – il tempo eccedente è minimo; – la permanenza è giustificata da attività commerciali legittime. 4. NULLITÀ / INOPPONIBILITÀ DELLE CLAUSOLE Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie devono essere: – specificamente approvate; – chiaramente percepibili. Nel caso concreto: – segnaletica prolissa, confusa e non leggibile in condizioni normali; – collocata in un contesto (via ad alta intensità di traffico) che rende materialmente impossibile una lettura completa senza intralcio alla circolazione; – caratteri ridotti; – assenza di evidenziazione delle clausole penalizzanti. Ne deriva la non opponibilità delle condizioni contrattuali. 5. INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALE DELL’AREA Il parcheggio serve: – supermercato con bar/ristorazione; – ulteriori esercizi commerciali. L’area in questione ospita, oltre al supermercato con bar/ristorazione, e ulteriori esercizi commerciali. L’imposizione di un limite temporale ristretto risulta intrinsecamente incompatibile con la funzione economica del sito, determinando un effetto potenzialmente ingannevole e penalizzante per il consumatore e configura pratica potenzialmente scorretta. SULLA BASE DI TUTTO CIÒ ESPOSTO VI DIFFIDO FORMALMENTE A: 1) annullare immediatamente la pretesa economica; 2) trasmettere conferma scritta; 3) inviare formali scuse per l’accaduto. In difetto ANCHE DI UNO SOLO DEI PUNTI SOPRAESPOSTI, il sottoscritto provvederà senza ulteriore avviso a: – presentare esposto alla Guardia di Finanza per la verifica delle modalità operative adottate, in particolare verrà altresì richiesta una verifica sistematica di analoghe richieste avanzate nei confronti di soggetti titolari di contrassegno invalidi, al fine di accertare eventuali danni economici diffusi. – segnalare la condotta alle competenti Autorità (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Giudiziaria); – valutare azioni giudiziarie per accertamento della nullità della pretesa e il risarcimento del danno, anche in relazione alla discriminazione subita ai sensi della Legge n. 67/2006. Da ultimo, si comunica formalmente che, in assenza di un tempestivo e integrale accoglimento della presente, il sottoscritto provvederà all’immediata cessazione di ogni rapporto commerciale con il punto vendita Conad in oggetto, riservandosi altresì di dare adeguata diffusione all’accaduto nelle sedi opportune. Si evidenzia, peraltro, che la politica di gestione del parcheggio attualmente adottata risulta già oggetto di diffuse segnalazioni da parte dell’utenza e, come riscontrabile da fonti pubblicamente accessibili, ha in più occasioni determinato analoghe decisioni di interruzione dei rapporti commerciali da parte di altri consumatori. Ne consegue che tale impostazione, ove non prontamente rivista, appare idonea a produrre esclusivamente effetti pregiudizievoli sotto il profilo economico e reputazionale del punto vendita Conad, configurandosi pertanto non solo come criticità sotto il profilo del rapporto con l’utenza, ma anche come scelta manifestamente controproducente sul piano commerciale, che si suggerisce di riesaminare con urgenza prima che possa determinare un aggravamento dei danni rispetto agli eventuali benefici perseguiti.
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