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Contestazione pratica n. 8168048430 – Disconoscimento del transito
Con la presente contesto formalmente la pratica n. 8168048430 relativa a un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Disconosco integralmente il transito contestato. Nel giorno e nell'orario indicati non mi trovavo nella zona di Civitanova Marche, bensì a Foligno (PG), dove ero impegnata presso il mio luogo di lavoro. Chiedo pertanto la verifica dell'accertamento effettuato e la trasmissione della documentazione a supporto della richiesta di pagamento, comprese le immagini della targa rilevata, la data, l'ora e il casello interessato dal presunto transito. Mi riservo di produrre ulteriore documentazione attestante la mia presenza a Foligno nella data indicata. In attesa dell'esito della verifica, chiedo la sospensione di ogni attività di recupero relativa alla pratica in oggetto. Cordiali saluti. pratica n. 8168048430 – Disconoscimento del transito Con la presente contesto formalmente la pratica n. 8168048430 relativa a un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Disconosco integralmente il transito contestato. Nel giorno e nell'orario indicati non mi trovavo nella zona di Civitanova Marche, bensì a Foligno (PG), dove ero impegnata presso il mio luogo di lavoro. Chiedo pertanto la verifica dell'accertamento effettuato e la trasmissione della documentazione a supporto della richiesta di pagamento, comprese le immagini della targa rilevata, la data, l'ora e il casello interessato dal presunto transito. Mi riservo di produrre ulteriore documentazione attestante la mia presenza a Foligno nella data indicata. In attesa dell'esito della verifica, chiedo la sospensione di ogni attività di recupero relativa alla pratica in oggetto. Cordiali saluti.
Ritardo volo
Spett. Easy Jet, In data 23/05/2026 mi sono presentato all’aeroporto di Fuerteventura, in possesso di regolare biglietto per il volo n° EJJU4295 delle ore 17.20, con destinazione Napoli alle 22.30, con la Vostra compagnia. In aeroporto ho appreso dal tabellone delle partenze e successivamente dal tracking che tale volo, stava accumulando ritardo. Il personale non è stato in grado di fornire informazioni esaustive né assistenza durante il periodo di attesa. Inoltre ci sono stati negati i voucher per acquistare generi di prima necessità. Solo poco prima dell'imbarco ci è stata comunicata la variazione dell'aeroporto di destinazione. Ovvero Roma Fiumicino, con previsione di arrivo alle ore 1.30 del giorno dopo con trasferimento a Napoli Capodichino, con bus-shuttle Tale informazione è avvenuta esclusivamente tramite aggiornamento sulla vostra App, senza alcuna interazione con il personale di terra. Infine, l'aereo è partito soltanto alle ore 21.10, accumulando un ritardo di quasi 4 ore. Solo dopo la partenza, il personale di bordo ha informato tutti i passeggeri di non avere generi alimentari sufficienti per tutti. Pertanto sono stati distribuiti pasti, solo ai bambini. Nulla per noi adulti. Durante il volo ci è stato comunicato che il motivo del ritardo era dovuto ad un sensore difettoso che ha ritardato la partenza del volo precedente il nostro. Pertanto nessun impedimento di forza maggiore ma uno specifico problema tecnico della vostra compagnia. Siamo quindi giunti alle ore 1.30 presso l'aeroporto di Fiumicino. Nonostante la possibilità di organizzarsi, nulla è stato previsto per i passeggeri che non hanno potuto nemmeno comprare qualcosa, essendo gli esercizi commerciali tutti chiusi. Dopo circa 1 ora e trenta, alle ore 3.00 , siamo ripartiti in pullman verso Napoli. Tale ritardo è esclusivamente dovuto ad un'inadeguata organizzazione del personale di terra, completamente in confusione. Siamo arrivati a Napoli Capodichino, alle ore 5.30, con sette ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Tale ritardo, non giustificato da circostanze eccezionali, ha causato notevoli disagi dovuti : - Mancanza di informazioni certe; - Nessuna cura e tutela per i bambini; - Nessun genere alimentare previsto; -Totale assenza di acqua; - Totale disorganizzazione nella gestione dell'evento; Tutto ciò è stato causa di forte stress psico-fisico per l'intera famiglia. Con la presente richiedo pertanto la corresponsione dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 7, Reg. UE n.261/04, Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per la prenotazione. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Cordiali saluti, Mormile Raffaele Allegati: Copia biglietto aereo
Volo Lufthansa cancellato per sciopero: rimborso integrale mai ricevuto in violazione delle norme EU
Gentile Redazione di Altroconsumo, desidero sottoporre alla Vostra attenzione una vicenda che ritengo significativa per molti consumatori che acquistano biglietti aerei attraverso piattaforme online e intermediari di viaggio. Il caso riguarda il volo Lufthansa LH243 da Roma Fiumicino a Francoforte, previsto per il 14 aprile 2026 e acquistato tramite Booking.com, con emissione del biglietto gestita da Gotogate (OY SRG Finland AB). In data 12 aprile 2026 Lufthansa mi ha comunicato la cancellazione del volo. La cancellazione è avvenuta nell'ambito dello sciopero dei piloti Lufthansa proclamato per i giorni 13 e 14 aprile 2026, come riportato anche dalla stampa internazionale (vedi ad esempio https://it.euronews.com/viaggi/2026/04/12/sindacato-dei-piloti-tedeschi-annuncia-sciopero-lufthansa-di-due-giorni-lunedi-e-martedi). Il prezzo del biglietto era pari a euro 107,00. A seguito della cancellazione ho ricevuto un rimborso di soli euro 28,29, corrispondente alle tasse aeroportuali, mentre la restante parte del prezzo pagato non è mai stata restituita. Ho pertanto richiesto il pagamento del residuo di euro 78,71, richiamando l'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che riconosce al passeggero il diritto al rimborso del costo del biglietto in caso di cancellazione del volo. La richiesta è stata inviata il 2 maggio 2026 sia tramite mail sia tramite il modulo presente sul sito Lufthansa, senza nessun riscontro oltre un mese dopo. Ho contattato anche il call center del servizio clienti Lufthansa che ha scaricato la responsabilità sull'intermediario Gotogate, sostenendo che Lufhtansa avrebbe disposto un rimborso integrale del biglietto il 29 aprile 2026, sul medesimo strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto del biglietto. Tale informazione è stata però successivamente smentita da Gotogate. Con comunicazione scritta del 15 maggio 2026, infatti, l'intermediario ha affermato di avere verificato la pratica con la compagnia aerea e che Lufthansa avrebbe autorizzato esclusivamente il rimborso delle tasse aeroportuali, per un importo di euro 28,29, escludendo qualsiasi rimborso della tariffa pagata per il volo. Quest'ultima comunicazione assume particolare rilievo perché rappresenta una posizione formale e definitiva dell'intermediario. In sostanza, Gotogate esclude espressamente di avere ricevuto dalla compagnia aerea un rimborso integrale da trasferire al cliente e sostiene che Lufthansa abbia autorizzato soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali. Alla luce della documentazione allegata, la situazione appare palesemente inconciliabile con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004. In presenza di un volo cancellato e non utilizzato, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto. Nel mio caso, a distanza di settimane dalla cancellazione, è stato restituito soltanto un importo marginale pari alle tasse aeroportuali, mentre la parte principale del corrispettivo versato continua a essere trattenuta senza che sia stata fornita una motivazione giuridicamente comprensibile. La vicenda evidenzia una situazione che potrebbe riguardare numerosi viaggiatori: il rischio che, in presenza di intermediari e piattaforme di prenotazione, l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa europea diventi particolarmente complesso, anche quando il diritto al rimborso appare chiaro e documentato. Ritengo che il caso meriti attenzione non tanto per l'entità economica della somma ancora dovuta, quanto perché evidenzia una palese e immotivata compressione dei diritti riconosciuti ai passeggeri dalla normativa europea. A fronte di un volo cancellato dalla stessa compagnia aerea, il rimborso integrale previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 non è stato corrisposto, senza che sia stata fornita una giustificazione coerente con il quadro normativo vigente. Ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o documentazione. Cordiali saluti, Roberto Vellaccio Allegati: 1. comunicazione Lufthansa di cancellazione del volo LH243; 2. comunicazione Booking.com relativa al rimborso di euro 28,29; 3. richiesta formale di rimborso del residuo importo; 4. risposta di Gotogate del 15 maggio 2026.
Mancata trasparenza condizioni di noleggio
Stavo cercando una macchina a noleggio e nelle condizioni generali di vendita e di noleggio non ha fatto menzione di non accettare carte di debito come richiesta cauzionale facendo invece pagare sul sito con la stessa carta Al momento del voucher di ritiro dell' auto viene scritto che non si accettano debiti card e ti vengono sottratti 50 euro per mancato noleggio
Penale di 70 euro per un porta abiti da uomo morbido
Spett. EasyJet In data 6 giugno 2026 ho effettuato il volo aereo n° EJU3509 da Milano Malpensa T2 a Palermo con la Vostra compagnia. All'atto della prenotazione non ho richiesto l’aggiunta di un bagaglio a mano in quanto ritenevo che un porta abito da uomo morbido con un solo abito e camicia non fosse considerato un bagaglio sia per la flessibilità dell’oggetto sia per il relativo peso, allego fotografia del porta abiti. Tuttavia, in aeroporto, al momento dell’ingresso dei controlli, mi hanno bloccato e mi è hanno richiesto un pagamento di euro 70 perché si trattava di un bagaglio particolare, assimilabile ad un porta abiti da sposa e che nonostante le dimensioni (oggetto molto sottile) e peso, non avendo previsto il bagaglio da prenotazione, dovevo pagare sia il bagaglio sia la penale per un valore complessivo di 70 euro. Contesto quanto sopra e ritengo che la richiesta fatta sia molto scorretta per due motivi: 1) il porta abiti per sue caratteristiche non è assimilabile ad un bagaglio a mano, tutte le compagnie di linea lo considerano un elemento addizionale al bagaglio a mano. Pertanto può essere messo sotto il sedile di fronte, senza occupare spazio nel porta oggetti superiore; 2) chiedere un costo di 70 euro comprensivo di penale perché non ho letto con attenzione le regole sul sito della compagnia e un modalità di arricchimento indebito da parte di easyJet, tra le altre cose considerando che a fronte di questo costo per me extra non ho usufruito di alcun servizio. Se avessi inserito l’abito in uno zaino, non avrei pagato nulla in più, la mia è stata una leggerezza di non leggere le numerose e fastidiose indicazioni di estremo dettaglio e forse anche tediose della vostra compagnia aerea. Infine, parlare di penale è sbagliato, una penale si paga se si arreca un danno a qualcosa o qualcheduno, io non ho arrecato alcun danno e sopratutto non ho occupato spazio addizionale, considerate le dimensioni ed il peso dell’oggetto. Aggiungo che gli addetti della easyJet inizialmente non mi hanno rilasciato alcuna ricevuta, ho dovuto insistere affinché mi fosse rilasciata, da verificare che il titolo sia fiscalmente valido. Allego anche questo. Con la presente richiedo pertanto il rimborso di euro 70. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per la prenotazione. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Allegati: Fotografia del porta abiti Carta di imbarco Copia biglietto aereo Copia della ricevuta di pagamento
Mancata consegna auto ( già pagata)a Palermo
Buongiorno, ieri sera abbiamo vissuto una serata da incubo per colpa della condotta inqualificabile degli addetti di Bsp Auto situata nei pressi dell' Aeroporto di Palermo. A causa di un ritardo nel volo, questi vergognosi personaggi si sono rifiutati di consegnare un'auto già pagata da tempo, adducendo come scusa il suddetto ritardo non imputabile, in alcun modo, alla nostra volontà. Nella comitiva di viaggiatori c'erano, tra l' altro, minorenni che hanno subito danni psicologici. Seguiranno azioni legali atte al risarcimento dei danni materiali e morali dovuti interamente a una condotta morale che infanga il popolo siciliano notoriamente accogliente e cordiale.
Restituzione parziale caparra
Buongiorno, desidero segnalare un problema con la società di autonoleggio Green Motion di Napoli. Durante un noleggio auto effettuato nel novembre 2025 mi è stata richiesta una cauzione di €300 tramite carta di credito, oltre al pagamento di €90 per l’assicurazione del veicolo. Dopo la riconsegna dell’auto, avvenuta il 14 novembre 2025 senza contestazioni, mi sono stati restituiti soltanto €250 della cauzione in data 20 novembre 2025, trattenendo €50. Contattando il servizio clienti, mi è stato riferito che i €50 sarebbero stati restituiti dopo 6 mesi. Trascorso tale periodo, il rimborso non è mai avvenuto e attualmente ricevo risposte evasive oppure mi viene detto che la pratica non risulta. Ho tutta la documentazione disponibile: - contratto di noleggio; - movimenti carta di credito; - accredito dei €250; - comunicazioni effettuate. Chiedo supporto per ottenere la restituzione dell’importo trattenuto. Cordiali saluti.
Grave tossinfezione alimentare a bordo – Volo Ethiopian Airlines
A fine maggio ho viaggiato con Ethiopian Airlines (voli ET713 e ET845). Dopo aver consumato il pasto speciale (Senza Lattosio) a base di pollo servito a bordo, ho accusato i sintomi di una gravissima tossinfezione alimentare. Una volta arrivata a Città del Capo, sono stata ricoverata d'urgenza in ospedale per 2 giorni (dal 29 al 31 maggio). I referti medici ufficiali e gli esami colturali dell'ospedale hanno confermato la diagnosi di infezione da batterio Shigella (contratta esclusivamente tramite cibo o acqua contaminati). Il mio compagno di viaggio, che ha condiviso con me tutto il viaggio ma NON ha consumato il mio stesso pasto speciale, non ha avuto alcun sintomo, a conferma del fatto che la contaminazione è avvenuta a bordo. Ho inviato diverse email bonarie al servizio clienti della compagnia a partire dal 30 maggio per chiedere il rimborso delle spese mediche, dei giorni di vacanza persi e il risarcimento del danno biologico, ma sono stata completamente ignorata. In data odierna (5 giugno) ho provveduto a inviare una formale diffida ad adempiere tramite PEC alla compagnia, dando loro 7 giorni di tempo per rispondere. Chiedo il supporto di Altroconsumo per gestire il contenzioso, monitorare la pratica ed intervenire attivamente qualora la compagnia aerea dovesse rifiutarsi di risarcire il gravissimo danno subito. Ho a disposizione tutta la documentazione: biglietti aerei, referti medici con diagnosi di Shigella e relative fatture delle spese. Grazie mille, Elisa Sprecacenere
Formale reclamo contro Enilive S.p.A. (Servizio Enjoy Roma) – Grave inadempimento contrattuale
1. FATTO E CRONISTORIA DEL CONTRATTO In data 30 giugno 2025, ho acquistato tramite l'applicazione ufficiale Enjoy una Gift Card del valore nominale di 50,00 euro (corrispondendo l'importo di 45,00 euro in virtù di uno sconto commerciale di 5,00 euro). All'atto dell'acquisto, le condizioni contrattuali e l'offerta commerciale prevedevano l'erogazione di un servizio di mobilità e car-sharing standard in modalità "free-floating" (flusso libero), garantito da una flotta capillare di autovetture tradizionali (Fiat 500) sul territorio di Roma Capitale. Subito dopo l'acquisto del titolo, Enilive S.p.A. ha avviato una condotta operativa e commerciale unilaterale volta allo svuotamento del servizio: Fase di depotenziamento (Luglio - Novembre 2025): L'azienda ha progressivamente rimosso le vetture tradizionali Fiat 500 a flusso libero, sostituendole solo parzialmente con quadricicli leggeri (XEV Yoyo), mezzi palesemente inferiori per prestazioni, comfort, autonomia e, soprattutto, standard di sicurezza stradale. L'utente è stato costretto a subire gravi disservizi (es. ad agosto 2025, necessità di utilizzare mezzi pubblici per raggiungere l'unica vettura disponibile a chilometri di distanza) e reali situazioni di pericolo (in data novembre 2025, un quadriciclo leggero a noleggio si è spento e bloccato improrogabilmente in mezzo al traffico sul Lungotevere Maresciallo Cadorna a Roma, esponendo il conducente a un gravissimo rischio di tamponamento e lesioni). Fase di annullamento del servizio (Dicembre 2025): Enilive S.p.A. ha completato la transizione verso la modalità "Station Based" (rilascio e prelievo solo in punti fissi), azzerando del tutto la natura "free-floating" del contratto originario per cui era stato acquistato il voucher e rendendo il servizio di fatto inutilizzabile a Roma. 2. OSTRUZIONISMO NEI RIMBORSI E GESTIONE FINANZIARIA OPACA A fronte del palese inadempimento, ho esercitato il diritto di recesso richiedendo la restituzione del credito residuo (pari a 11,46 euro): Il 24 dicembre 2025 invio la prima richiesta. L'azienda congela la pratica. Il 5 gennaio 2026 invio un sollecito. L'assistenza clienti risponde con formule dilatorie, adducendo falsi blocchi dei sistemi di fatturazione dovuti alle festività. L'8 gennaio 2026, preso atto della malafede, formalizzo una diffida richiedendo il rimborso dell'intero valore del voucher (50,00 euro), data l'impossibilità strutturale di fruire del servizio. L'azienda nega il rimborso totale e omette di liquidare persino la quota residua incontestata, trattenendo indebitamente il denaro per oltre tre mesi. Il 29 aprile 2026, Enilive S.p.A. dichiara via mail di avvertito eseguito in data 22 aprile uno storno unilaterale di 6,46 euro su una vecchia carta di credito non più attiva, decurtando arbitrariamente e senza alcuna giustificazione i 5,00 euro di sconto iniziale (trattati illegittimamente come una penale a carico del consumatore). L'azienda si rifiuta tuttora di fornire i codici contabili dell'operazione (CRO o TRN) e sul conto corrente del sottoscritto non è mai pervenuto alcun accredito. 3. AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ (IL VOUCHER "PRO BONO PACIS") A seguito dell'invio di una formale diffida tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 5 maggio 2026, Enilive S.p.A. ha posto in essere una condotta palesemente emendativa: il giorno successivo, 6 maggio 2026, ha accreditato d'ufficio sull'app Enjoy un voucher di "caring" del valore di 50,00 euro, specificando testualmente nella comunicazione: "Pro bono pacis, a valle dell'incomprensione emersa dalla vicenda... Le abbiamo riconosciuto un voucher". Tale condotta configura un esplicito riconoscimento del proprio inadempimento. Il titolo è stato da me formalmente rifiutato e privato di effetto, poiché l'azienda ha tentato di sanare un danno monetario reale offrendo "moneta virtuale" spendibile in un servizio ormai inesistente sul territorio. 4. RICHIESTE STRAGIUDIZIALI E TERMINI In data 14 maggio 2026 ho provveduto a inviare una nuova diffida a mezzo PEC a Enilive S.p.A., con la quale ho formalmente esteso il termine perentorio per l'adempimento stragiudiziale al 12 giugno 2026. Superata tale data senza un riscontro satisfattivo, procederò nelle opportune sedi giudiziarie per vie legali. Non si richiede più il mero rimborso del credito residuo, bensì il Risarcimento del Danno complessivo quantificato in Euro 500,00, dovuto a: Danno patrimoniale diretto: perdita del valore economico del titolo d'acquisto. Danno da perdita di tempo (Time-consuming): ore lavorative e personali sottratte per rincorrere un servizio clienti ostruzionistico e per gestire un contenzioso durato mesi. Danno da stress e rischio incolumità: causato dalla guida forzata di mezzi non conformi agli standard di sicurezza contrattuali primi patti. CONCLUSIONI ED ISTANZA AD ALTROCONSUMO Si richiede ad Altroconsumo di: Intervenire con massima urgenza nei confronti di Enilive S.p.A. prima della scadenza del termine del 12 giugno 2026, intimando il pagamento della somma risarcitoria richiesta o l'apertura di un tavolo transattivo immediato. Valutare, tramite il proprio ufficio legale, l'avvio di un'azione collettiva / inibitoria o un intervento formale nel procedimento AGCM già attivo. Sebbene il singolo consumatore non disponga dei mezzi di prova interni, l'esibizione coattiva dei dati storici di tracciamento GPS e della consistenza della flotta Enjoy a Roma nel semestre giugno-dicembre 2025 (dati che l'azienda è legalmente obbligata a conservare) dimostrerà la scientifica e massiva lesione dei diritti di migliaia di utenti romani. Cordiali saluti, Giuseppe Santopuoli
Preferite andar per case ...
Buongiorno, il 3 sera mi giunge notifica della consegna per il giorno successivo di una spedizione con l'opzione di indicare un punto di ritiro. Lo faccio pensando di agevolare il lavoro del corriere. E invece la consegna viene "riprogrammata", cioè differita. Ovvio che non sceglierò mai più un punto di ritiro visto che preferite girare col furgone nei vicoli di Roma ...
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